I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Verso il bilancio 2021 - Parte 1

di Di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Mentre diversi enti ancora in questi giorni sono alle prese con la chiusura del bilancio 2020, già si scaldano i motori per la programmazione del prossimo triennio. Non senza le tradizionali incertezze, alle quali si aggiungono purtroppo quelle legate all'emergenza sanitaria.
Gli enti locali devono aver già predisposto il Dup 2021-2023, il cui termine di presentazione al consiglio comunale da parte della giunta è stato differito dal Dl 18/2020 al 30 settembre scorso. E devono cominciare a impostare il bilancio di previsione 2021-2023, il cui termine di approvazione è già stato fissato dall'articolo 106 del Dl 34/2020 al 31 gennaio 2021.
Il principio contabile applicato sulla programmazione prevede che lo schema di bilancio di previsione, completo di tutti gli allegati e dell'eventuale nota di aggiornamento del Dup, deve essere presentato al consiglio e ai revisori dei conti entro il 15 novembre, termine da ritenere differito almeno di un mese alla luce dello spostamento del termine del bilancio di previsione.
La costruzione del bilancio 2021/2023 presenta tuttavia diversi aspetti da valutare con attenzione, sia dal lato delle entrate che da quello delle spese.

L'imposta municipale propria
In materia di entrate correnti, le previsioni dell'Imu devono tenere conto, degli effetti dell'emergenza sanitaria, che già si sono manifestati nel 2020 (con un calo, alla data del 30 settembre, quantificabile in circa il 13 per cento, dati Siope), i quali porteranno con tutta probabilità a una riduzione anche del gettito Imu 2021. Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra che i Comuni avranno in tema di differenziazione delle aliquote, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto che, dal 2021, la predetta differenziazione sarà possibile solo nell'ambito delle fattispecie che un decreto ministeriale dovrà definire. Anche se, fino a quando non sarà emanato il decreto, gli enti potranno continuare a comportarsi come nel 2020. A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'articolo 78 del Dl 104/2020, anche per il biennio 2021-2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A fronte di questa esenzione è stato previsto tuttavia un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

La tassa sui rifiuti
In tema di Tari si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, il quale deve essere redatto con le regole del Mtr di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente. Proprio mentre stanno arrivando le prime deliberazioni dell'Arera di approvazione dei Pef 2020. Sulla costruzione del bilancio occorre valutare con attenzione gli effetti delle componenti aggiuntive introdotte dalla deliberazione Arera 238/2020, come la componente Rcu, relativa al differenziale tra i costi del Pef 2020 e quelli del Pef 2019 che gli enti che si sono avvalsi della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe 2019 devono riportare nei Pef dal 2021 fino al massimo all'anno 2023 e la componente Rcnd, relativa al recupero delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche ai sensi della delibera Arera 158/2020, anche essa presente nel periodo 2021-2023. In particolare la componente Rcu a potrebbe anche determinare uno sfasamento tra l'entrata della Tari e i relativi costi riportati nel bilancio, a seconda di come gli enti hanno contabilizzato nel bilancio 2020 le spese del servizio di gestione dei rifiuti riportate nel Pef 2020.
Nella quantificazione dei costi del piano finanziario, pur se basati su dati storici del 2019, e nella determinazione delle tariffe 2021 occorrerà valutare gli effetti della riorganizzazione dei servizi che nel 2021 conseguirà necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla «privativa» di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, prevista dal Dlgs 116/2020.

Il nuovo canone patrimoniale
Ancora più complessa è la situazione dei cosiddetti «tributi minori», Tosap/Cosap e Icp/Cimp e diritto sulle pubbliche affissioni. Come è noto la legge di bilancio 2020 ne ha disposto la soppressione e la loro sostituzione con due canoni patrimoniali, il primo relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo alle occupazioni nei mercati. In particolare il primo canone sostituirà anche il canone previsto dall'articolo 27, comma 7-8, del codice della strada e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti (eccetto quelli connessi ai servizi). L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione. Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata, che, come prevede il comma 817 della legge 160/2019, deve essere disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe). Operazione estremamente complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi e se consideriamo inoltre che assai di frequente la gestione dei tributi soppressi è affidata dagli enti a concessionari privati, ai quali la legge (comma 846) consente di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del nuovo canone, con necessità di rinegoziare i contratti (a condizioni economiche più favorevoli per l'ente). A ciò si aggiunge la soppressione dal 1 dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta solo per i manifesti sociali, privi di rilevanza economica).

L'addizionale comunale Irpef
La previsione dell'addizionale comunale Irpef è altresì più incerta che mai. Infatti, pur se il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria stabilisce che questa entrata si accerta per cassa o sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (quindi il 2019) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza sempre del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (quindi incassi in conto/competenza 2019+incassi in conto/residui 2020), non si può non tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti. Infatti, pur auspicando una rapida ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale 2021 si attesterà con tutta probabilità su livelli inferiori al trend storico fino al 2019. Valutazione complessa da fare, considerando che a oggi non sono noti neppure gli effetti sull'addizionale 2020, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2021, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2020 (considerando che l'acconto è solo del 30% e che peraltro è parametrato all'addizionale 2019). Quindi pur se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio della prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori. Questo per il 2021. Per il 2022 ed il 2023, anni da considerare nel bilancio triennale, va poi considerato che in base alla sopra citata regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento dell'anno 2020 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2018, non potrà non ridursi per effetto del calo dei versamenti operato dai contribuenti.

Altre entrate correnti
Assai problematica è anche la previsione dell'imposta di soggiorno, già duramente provata dagli effetti dell'emergenza del 2020, pur se il minor gettito è stato compensato da appositi ristori, in quanto con tutta probabilità anche il 2021 risentirà degli effetti negativi della pandemia. A meno di nuovi ristori al momento non previsti.
Considerazioni analoghe si possono fare per le entrate di alcuni servizi a domanda individuale.

(*) Vice presidente Anutel

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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO
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- 29/10/2020: l'elaborazione della carta della qualità dei servizi Tari (10,00-12,00)
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- 03/11/2020: l'attività di accertamento dei tributi locali dal 2020 (15,00-17,00)
- 03/11/2020: i nuovi canoni patrimoniali di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (10,00-12,00)
- 10/11/2020: aspetti di rilievo nella gestione dei tributi (15,00-17,00)
- 11/11/2020: i fabbricati nell'Imu: base imponibile e questioni catastali (15,00-17,00)
- 19/11/2020: la trasparenza imposta da Arera per tari e gestione dei rifiuti (10,00-12,00)

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Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli Oiv.
- Dal 06/11/2020 al 04/11/2020 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (06/11-09/11-13/11-16/11-20/11-23/11-27/11-30/11-04/12)
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Corso che consente la successiva nomina a messo notificatore speciale, ai sensi dell'art. 1, commi 158-159-160, della L. 296/2006.
- 17/11-18/11/2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Per l'iscrizione consultare il sito Anutel.