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Preventivi 2022, via libera all'invio del questionario dei revisori alla Corte dei conti con il nuovo portale

La compilazione non avverrà dalla sezione del sito "Con.Te." ma dalla pagina web "Questionari finanza territoriale"

di Patrizia Ruffini

Via libera all'invio alla Corte dei conti del questionario sul preventivo 2022-24 con una novità. La compilazione non avverrà, infatti, dalla sezione del sito "Con.Te.", ma dalla pagina web "Questionari finanza territoriale", il nuovo servizio che consente ai revisori contabili e ai referenti degli enti territoriali, una volta autenticati al Portale, di accedere alla compilazione dei questionari a loro riservati. Quest'ultimo è integrato con i sistemi di finanza territoriale Get e Conte ed è erogato interamente per via telematica. La Corte dei conti nei giorno scorsi ha informato che tramite la nuova funzione "Questionari finanza territoriale", accessibile dal portale dei Servizi online della Corte dei conti, è possibile procedere alla compilazione del questionario preventivo 2022-2024.

Quest'ultimo, annesse le linee guida, era stato approvato dalla deliberazione n. 2/2022 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (Nt+ Enti locali & edilizia del 4 marzo).

Per la gestione ordinaria, il questionario bilancio preventivo 2022-2024, pur mantenendo il tradizionale impianto strutturale, si incentra sulle aree di maggiore interesse per la verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e complessivi.

Esso, inoltre, mira ad acquisire informazioni sulla puntuale applicazione, da parte degli enti locali, della nuova disciplina introdotta dall'articolo 52 del Dl 73/2021 relativa al Fondo anticipazione liquidità.

Per quel che concerne il Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), i quesiti rivolti ai revisori sono finalizzati alla verifica della regolarità del calcolo dell'accantonamento, nonché dell'adeguata illustrazione, nella nota integrativa, delle entrate per le quali l'ente non abbia provveduto all'accantonamento, in quanto ritenute non di dubbia e difficile esazione.

Particolare attenzione è stata posta sulla necessità di appurare che gli enti, per i quali in sede di approvazione del rendiconto 2019 sia emerso un disavanzo derivante dal cambio di metodo di calcolo del Fcde da semplificato a ordinario, stiano effettuando il ripiano del suddetto disavanzo secondo le modalità previste dall'articolo 39-quater del Dl 162/2019.

Sempre nell'ambito della sezione dedicata alla verifica degli equilibri finanziari, sono stati inseriti quesiti finalizzati ad accertare il rispetto dei nuovi obblighi in tema di tempestività dei pagamenti commerciali.

Riguardo al Pnrr, con lo scopo di stimolare un'accelerazione della fase organizzativa interna, i giudici ritengono utile verificare l'adozione, da parte degli enti, di strumenti finalizzati a preparare «la macchina amministrativa e gestionale» focalizzando l'attenzione sul personale; sulle modalità di contabilizzazione derogatorie previste dalle recenti norme sulla governance del Pnrr e sulla corretta evidenziazione contabile delle risorse e delle spese a esso ascrivibili; sulle misure organizzative adottate per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione e sull'implementazione da parte dell'ente di un sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni.

In tema di organismi partecipati e società a controllo pubblico, va segnalato l'inserimento di una nuova sezione funzionale, anzitutto, ad aggiornare i controlli sulle società partecipate (articolo 147-quater del Tuel) così da tener conto degli effetti della pandemia da Covid-19 sui relativi bilanci e/o in conseguenza delle novità introdotte, in materia, dalla normativa emergenziale.

Risulta, peraltro, necessario monitorare l'effettivo stato di salute (o di crisi latente) della società, così come la corretta applicazione della normativa sulla temporanea sterilizzazione (degli effetti) delle perdite da Covid-19, nonché di valutare, sin da ora, in chiave prospettica, l'impatto delle stesse, le quali dovranno, comunque, essere affrontate non oltre l'approvazione del bilancio 2025.

Altro punto di sicuro interesse, nella valutazione degli effetti delle esternalizzazioni, risiede nella verifica del corretto accantonamento ex articolo 21, comma 1, del Dlgs 175/2016, alla luce della facoltà che sterilizza l'esercizio 2020 dal computo del calcolo del triennio ai fini dell'accantonamento.

Altro aspetto da considerare riguarda gli adempimenti prescritti dal Dlgs 175/2016, sia sul fronte del monitoraggio funzionale alla precoce emersione del rischio di crisi nelle società controllate (articoli 6 e 14, comma 5, del Tusp), sia sul piano degli obiettivi specifici impartiti alle controllate sul complesso delle spese di funzionamento, incluse quelle per il personale (articolo 19).

Infine, da quest'anno, tutti i questionari allegati alle linee guida, emanate dalla Sezione delle autonomie, saranno acquisiti attraverso la nuova piattaforma "Questionari Finanza Territoriale". All'utente si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno, altresì, visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.