Progettazione

Prevenzione incendi, ok alle nuove regole per l'intrattenimento e lo spettacolo

Ok del Comitato tecnico alla norma - facoltativa - per cinema, teatri e sale gioco (al chiuso o all'aperto)

di Mariagrazia Barletta

Il Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) ha approvato la Regola tecnica verticale (Rtv) dedicata alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. La norma farà parte del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019) e – alla sua entrata in vigore – potrà essere utilizzata in sostituzione del Dm 19 agosto 1996 (la regola tecnica sui locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo attualmente in vigore). L'applicazione sarà dunque facoltativa per le attività, svolte al chiuso o all'aperto, anche se a carattere temporaneo. Per la definizione di attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico si fa riferimento al Regio decreto 773 del 1931. Essa include (l'elenco non è esaustivo): le sale da ballo, le discoteche, i teatri, i cinema, i centri per congressi, gli auditori, le sale convegno, i teatri di posa per le riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, le sale gioco, le sale bingo.

La norma potrà applicarsi anche alle attività di intrattenimento e a spettacoli a carattere temporaneo, svolti in strutture fisse deputate ad altre funzioni, come i concerti svolti all'interno di impianti sportivi. Sulla definizione di «carattere temporaneo» ci sarà poi un intervento, probabilmente sotto forma di chiarimento, che ne definirà più precisamente i contorni. La norma – va specificato – non si applica ai luoghi non delimitati (ad esempio le sagre) e negli esercizi pubblici dove, anche in presenza di musica, non si praticano attività danzanti e non vi sono allestimenti per la danza o per assistere a rappresentazioni. Sono escluse anche le attrazioni di spettacolo viaggiante. Rispetto alla bozza illustrata nella seduta del Comitato centrale tecnico scientifico dello scorso 30 settembre, la norma è stata pressoché riscritta, a partire dalla classificazione per numero di occupanti e per tipologia delle aree.

Le strutture vulnerabili e modifiche anche alla Rto
Nella norma sono state inserite alcune misure ad hoc per le strutture vulnerabili in condizioni di incendio, per la cui trattazione sono state elaborate anche alcune proposte di modifica della Regola tecnica orizzontale del Codice, a partire proprio dall'introduzione della relativa definizione. Per «strutture vulnerabili in condizioni di incendio» si intendono – si legge nella bozza di documento contenente le modifiche alla Rto - le «strutture, solitamente di tipo leggero, che per loro natura risultano particolarmente sensibili all'azione del fuoco». Fanno parte di tale famiglia, ad esempio, le tensostrutture, le strutture pressostatiche, quelle strallate, le membrane a doppia o semplice curvatura, le coperture geodetiche, le strutture in lega di alluminio e gli allestimenti temporanei in tubo e giunto. Come specificato in un'altra proposta di modifica, e più precisamente in una nota destinata ad integrare il capitolo S4 della Rto, tali strutture vanno considerate parte del compartimento ad esse adiacente o prossimo, se non sono previsti distanze di separazione ad hoc o idonei elementi di compartimentazione. Le strutture vulnerabili in condizioni di incendio sono esonerate dall'applicazione di alcune indicazioni contenute nello schema di Rtv, in particolare quelle riguardanti le classi minime di resistenza al fuoco dei compartimenti (purché il carico di incendio specifico di progetto non superi i 200 MJ/mq) e quelle relative alle misure per il controllo di fumi e calore, che in tutte le altre casistiche, e con livelli di prestazione calibrati in funzione del numero di occupanti, vanno sempre applicate per gli ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico. Una facilitazione è inoltre prevista per la reazione al fuoco, in quanto per le strutture vulnerabili è consentito l'utilizzo di materiali del gruppo GM3.

Gli ambiti aperti al pubblico
Per gli ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo sono previste precise limitazioni in base alle quote di piano. In particolare, per quote dei piani comprese tra -5 e -1 metro (o in presenza di un solo piano interrato a quota non inferiore a -7,5 metri), fino a 200 occupanti, tali ambiti devono prevedere almeno una via d'esodo verticale di tipo protetto; per quote tra -5 e 1 metro, se il numero di occupanti supera quota 200, occorre installare un sistema di evacuazione di fumi e calore e prevedere almeno due vie d'esodo verticali di tipo protetto. Per quote negative, inferiori a -5 metri e fino a -10 metri (nel limite massimo di due piani interrati), indipendentemente dal numero di occupanti, vanno previste almeno due vie d'esodo verticali a prova di fumo congiuntamente all'applicazione di specifici livelli di prestazione per le misure: gestione dell'emergenza, controllo dell'incendio (va previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio a protezione di ambiti dell'attività) e controllo dei fumi e del calore (deve essere installato un sistema di evacuazione di fumi e calore, fanno eccezione le singole sale fino a 600 mq per le quali è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo Seb o Sec). Per quote dei piani superiori a 24 metri, sempre relativamente agli ambiti al chiuso e accessibili al pubblico, se il numero di occupanti è maggiore di 200, tutte le vie di esodo devono essere a prova di fumo. In generale, per ciascuna sala dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo è ammessa la compartimentazione multipiano, ciò indipendentemente dalle quote dei piani accessibili al pubblico.

Sistema di esodo
Per il sistema di esodo si fa riferimento prevalentemente alla Rto. La Rtv, infatti, contiene solo poche limitazioni per gli ambiti al chiuso o all'aperto, accessibili al pubblico. Per tali ambiti il sistema d'esodo non può prevedere tornelli e nemmeno porte ad apertura automatica in caso di occupanti prevalentemente in piedi e densità di affollamento superiore a 0,7 persone al mq. Non può, inoltre, attraversare altre tipologie di aree, tra cui: gli ambiti chiusi al pubblico, le aree dove si effettuano lavorazioni pericolose, i depositi, le zone destinate agli accumulatori elettrici di trazione, etc..

Controllo dell'incendio
Per gli ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico, per le sale prove e i camerini oltre i 100 mq e per gli uffici e i servizi non aperti al pubblico di superficie superiore a 200 mq, se il numero di occupanti oscilla tra 200 e mille, nel range che va da -5 a 12 metri è consentita la protezione con i soli estintori se il carico di incendio specifico non supera i 600 MJ/mq. Per i citati ambiti, con il crescere degli occupanti e indipendentemente dalle quote dei piani, è sempre previsto il livello di prestazione III per il controllo dell'incendio, significa che deve essere installata una rete idranti a protezione dell'intera attività o di singoli compartimenti in relazione alle risultanze della valutazione del rischio.

Controllo fumi e calore
Quanto al controllo dei fumi e del calore, oltre i mille occupanti e relativamente agli ambiti accessibili al pubblico, il livello di prestazione richiesto è il terzo, dunque va installato un sistema di evacuazione di fumi e calore (Sefc), naturale (Senfc) o forzato (Seffc). Lo stesso livello di prestazione è richiesto per i teatri con scena integrata. Per le singole sale di superficie fino a 600 mq è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo Seb (dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad Irai) o Sec (provviste di elementi di chiusura ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata).

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