I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti

di Carmelo Battaglia

Tassa rifiuti – Aree portuali – Esistenza Autorità portuale – Gestione rifiuti – Cessazione competenza comune – Esclusione potere impositivo comune

La Sezione ha ricordato che l’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità portuale, la quale, per legge, è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne deriva, per esclusione, che la tale attività sfugge alla competenza dei Comuni, che, invece, normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa. I comuni, di conseguenza, sono anche privi di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, detto potere non può configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello a cui la legge demanda l’espletamento del servizio.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 23583/200
Commissione Tributaria Regionale Toscana n. 2150/09/2018
Commissione Tributaria Provinciale Grosseto n. 363/01/2016

Riferimenti normativi
Art. 21, comma 8, D.lgs. n. 22/1997
Art. 1, D.M. 14 novembre 1994
Art. 6, comma 1, lett. c), Legge n. 84/1994
Art. 62, comma 5, D.lgs. n. 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 5667 del 23/02/2023

Tassa rifiuti – Aree portuali – Mancata istituzione Autorità portuale – Esistenza Autorità marittima – Gestione rifiuti – Competenza comuni – Sussistenza potere impositivo

La Corte ha evidenziato che nelle zone portuali prive di Autorità portuale vi è la competenza e la privativa comunale in ordine all’istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana e trova spazio applicativo il tributo che al servizio si correla. Inoltre, la Corte non ha ravvisato alcuna competenza (neppure in via suppletiva) dell’Autorità marittima, alla quale è riservato soltanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, a norma degli artt. 8 e 10 del D.lgs. n. 182/2003. Pertanto, in caso di mancata istituzione dell’Autorità portuale, tale attività – ed il relativo potere impositivo – resta riservata al Comune interessato, in regime di privativa.

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione n. 17092/2021, n. 17030/2021, n. 31058/2018 e n. 3798/2018
Commissione Tributaria Regionale Toscana n. 5/2020

Riferimenti normativi
Artt. 8 e 10, D.lgs. n. 182/2003
Art. 21, comma 8, D.lgs. n. 22/1997
Art. 1, D.M. 14 novembre 1994
Art. 6, comma 1, lett. c), Legge n. 84/1994
Art. 62, comma 5, D.lgs. n. 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 5568 del 22/02/2023

Tassa rifiuti – Produzione rifiuti speciali – Non assimilabili ai rifiuti urbani – Esclusione superficie tassabile – Assimilabili ai rifiuti urbani – Riduzione tariffaria – Onere prova a carico del contribuente

Il Collegio ha evidenziato la regola, tratta dalla giurisprudenza consolidata in materia, secondo la quale i rifiuti degli imballaggi terziari – nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata – non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani ed i regolamenti che prevedono una tale assimilazione vanno disapplicati in parte qua dal giudice tributario. Parimenti consolidato è l’orientamento in base al quale ricade sul contribuente l’onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie tassabile, nei termini previsti dalla legge o dai regolamenti. Diversamente, l’esonero dalla privativa comunale, previsto dall’art. 21, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (cd. Decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei rifiuti speciali ‘assimilabili a quelli urbani’ direttamente da parte del produttore, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall’art. 62, comma 3, del D.lgs. n. 507/1993, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di rifiuti assimilati l’onere della prova dell’avviamento al recupero dei rifiuti stessi.

Riferimenti giurisprudenziali

Cassazione n. 7187/2021, n. 5360/2020, n. 703/2019, n. 14414/2017, n. 6359/2016, n. 6358/2016, n. 4793/2016, n. 16235/2015 e n. 627/2012
Commissione Tributaria Regionale Campania n. 4282/10/2020

Riferimenti normativi

Art. 17, Legge n. 128/1998
Art. 21, comma 7, D.lgs. n. 22/1997 (cd. Decreto Ronchi)
Art. 39, Legge n. 146/1994
Art. 62, commi 2 e 3, D.lgs. n. 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 2623 del 27/01/2023

Tassa rifiuti – Riduzioni di natura agevolativa – Potere discrezionale ente – Alterazione modalità determinazione tributo – Illegittimità Regolamento comunale – Disapplicazione tariffa – Annullamento atto impositivo

La Sezione ha precisato che il Regolamento comunale è abilitato ex lege a confezionare una disciplina speciale per il regime tariffario di «utenze domestiche non residenti e utenze tenute a disposizione da residenti», ma non può prescindere dall’articolazione della tariffa in una parte fissa ed in una parte variabile, assicurando la proporzionalità del prelievo alla produttività potenziale di rifiuti, al fine di adeguarne la commisurazione alle peculiarità della fattispecie, attraverso la predisposizione e la combinazione di coefficienti appropriati alla transitorietà temporale del godimento ed alla variabilità numerica degli occupanti. Ne discende che l’alterazione delle modalità di determinazione della TARI si pone in netto contrasto con le prescrizioni impartite ai Comuni dall’art. 1, commi 651 e 652, della Legge n. 147/2013 e dagli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 158/1999, giustificando la disapplicazione in parte qua della tariffa per l’anno di riferimento e l’annullamento dell’atto impositivo contra legem da parte del giudice tributario.

Riferimenti giurisprudenziali
Commissione Tributaria Regionale Valle d’Aosta, n. 18/01/2019

Riferimenti normativi
Art. 1, commi 639, 641, 650, 651, 652, 654, 659, 660 e 668, Legge n. 147/2013 (cd. Legge di
stabilità 2014)
Art. 14, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011
Art. 238, D.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente)
Artt. 3, 4 e 5, D.P.R. n. 158/1999
Art. 49, D.lgs. n. 22/1997 (cd. Decreto Ronchi)
Art. 59, comma 4, D.lgs. n. 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 2217 del 25/01/2023

Tassa rifiuti – Immobile insistente su territorio comuni limitrofi – Principio cd. prevalenza territoriale – Applicabilità temporale principio – TARSU e TARES

La Corte ha evidenziato, con riguardo alla TARSU, che l’art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 507/1993 non contiene una previsione speciale per il caso di ubicazione di un immobile nel territorio di Comuni limitrofi; ne consegue che, ancorché si tratti di un unico immobile sul piano strutturale e funzionale, ciascun Comune è competente all’accertamento ed alla riscossione del tributo per la porzione compresa nel proprio territorio, essendo irrilevante la prevalente estensione dell’una rispetto all’altra. Pertanto, il principio della cd. “prevalenza territoriale”, contenuto nell’art. 14, comma 2, del D.L. n. 214/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, non può trovare applicazione con riguardo alla TARSU relativa all’anno 2011, essendone stata espressamente differita l’entrata in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2013 in correlazione all’istituzione della TARES.

Riferimenti giurisprudenziali
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, n. 5075/16/2019 e n. 369/22/2019
Commissione tributaria Provinciale Milano n. 1777/07/2018

 Riferimenti normativi
Art. 14, comma 2, D.L. n. 214/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011
Artt. 62, comma 1, D.lgs. n. 507/1993

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 1012 del 16/01/2023