I temi di NT+L'ufficio del personale

Commissioni di concorso, stabilizzazioni dei dipendenti di cooperative e spese legali

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Incompatibilità dei componenti delle commissioni di concorso
La sentenza del Tar Toscana n. 573/2022 ha confermato che i meri rapporti di collaborazione scientifica fra commissario e candidato, se riconducibili alle ordinarie relazioni accademiche, non integrano incompatibilità.
Viceversa, una pregressa collaborazione particolarmente intensa, stabile e assidua, nell'attività accademica e/o pubblicistica, è causa di incompatibilità (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 3206/2017).
Le intercettazioni telefoniche (eseguite in indagini penali) riguardanti conversazioni tra commissario e candidato che abbiano avuto a oggetto aspetti salienti della procedura (quali alcuni criteri di valutazione, giudizi sul curriculum di altri candidati, eccetera) sono utilizzabili anche dal giudice amministrativo per riscontrare la predetta incompatibilità.

Correzione degli errori materiali delle commissioni di concorso
La commissione di concorso che, durante la correzione degli elaborati, sia incorsa in errori materiali è legittimata, anzi tenuta, a porvi rimedio con adeguate operazioni, a condizione che di quanto effettuato esista una chiara e precisa verbalizzazione.
Il Tar Marche, con la sentenza n. 258/2022, ha affermato che secondo questo principio, ad esempio:
• è consentito riaprire le buste degli elaborati per inserirvi le schede di valutazione, quando erroneamente queste ultime non siano state precedentemente allegate;
• è consentito riaprire le buste degli elaborati per completare le schede di valutazione con i punteggi parziali, precedentemente omessi, quando il punteggio finale sia comunque già correttamente presente (quale sommatoria dei parziali).
Queste operazioni non danno luogo a una "nuova correzione" e diversamente la commissione non avrebbe modo di rimediare a errori materiali che possono verificarsi, in modo particolare nelle procedure cosiddette "di massa", a meno di non voler assurdamente sostenere che la commissione dovrebbe lasciare le cose come stanno e procedere oltre, con il rischio che ciò successivamente possa determinare l'annullamento integrale della procedura.

Nessuna stabilizzazione per i dipendenti delle cooperative
Non esiste alcuna forma di lavoro flessibile tra un'amministrazione e i dipendenti di una cooperativa, trattandosi, invece, di un contratto di servizio. I lavoratori, quindi, non possono partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del Dlgs 75/2017. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3182/2022. Il contratto di somministrazione (per la pubblica amministrazione, solo a tempo determinato) è quello in cui un'agenzia di somministrazione autorizzata (in base alla normativa vigente) mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Diversa, invece, è l'ipotesi dell'appalto di servizi dove, viceversa, resta a carico dell'appaltatrice la gestione del personale, sia nella fase di formazione, sia nella fase esecutiva del contratto, conservando pienamente il potere disciplinare nei confronti dei propri dipendenti.
Da ciò ulteriormente consegue che nel contratto di appalto i lavoratori restano nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne cura la direzione e il controllo; nella somministrazione è, invece, l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.
Da quanto sopra consegue l'inesistenza del diritto, per i soggetti dipendenti di cooperative sociali, di partecipare alle procedure di stabilizzazione indette dalla pubblica amministrazione.

Spese legali in favore del segretario comunale, i presupposti del rimborso
La Corte di cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 13178/2022, ha precisato che se ricorrono i presupposti di legge, il rimborso delle spese legali in favore del segretario comunale grava sull'ente locale utilizzatore, perché rilevano condotte che trovano la loro causa nell'espletamento di attività di servizio e/o nell'adempimento di compiti d'ufficio e cioè in fatti o atti esclusivamente compiuti nell'interesse dell'ente e al fine di realizzarne le finalità.
Anche per i Segretari valgono i seguenti presupposti normativi di carattere generale:
• assenza genetica ed originaria di conflitto di interessi, da valutare ex ante;
• scelta del legale di comune gradimento;
• sussistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l'attività sia imputabile alla pubblica amministrazione e, dunque, in diretta connessione con il fine pubblico;
• sussistenza del nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, atteso che il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio nonché l'immagine della pubblica amministrazione per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto.