Personale

La riforma del pre-ruolo: ricercatore unico con contratto massimo di sei anni

Addio alla distinzione tra tipo «a» e «b» risalente al 2010 e più tutele per gli assegnisti

di Eugenio Bruno

C'è una novità molto rilevante per il mondo dell'università che è entrata nei giorni scorsi nel decreto Pnrr 2 ma che è stata un po' oscurata dall'ormai nota baruffa sul pacchetto scuola. Stiamo parlando della riforma del pre-ruolo contenuta in un emendamento a firma Francesco Verducci (Pd) approvato giovedì notte. Grazie al quale, da un lato, scompare dopo 12 anni la distinzione tra ricercatori di tipo «a» o «b» prevista dalla legge Gelmini del 2010 a vantaggio di una figura unica di ricercatore a tempo determinato e, dall'altro, nasce il nuovo e garantito «contratto di ricerca» al posto del vecchio e precario «assegno di ricerca».L'obiettivo esplicito della modifica - che ricalca quanto abbiamo raccontato sul Sole 24 Ore di Lunedì 6 giugno - è aumentare i diritti dei precari negli atenei. Da qui l'idea di sostituire l'«assegno» con un «contratto» di ricerca, di natura subordinata (e con annesse tutele previdenziali e contributive) dalla durata minima di 2 anni, rinnovabili una sola volta per altri 2 (più un altro ancora se il finanziamento deriva da progetti nazionali o internazionali di durata triennale).

Dando vita a un vero e proprio post-doc, a cui si accederà, di norma, con il titolo di dottore di ricerca e che porterà lo stipendio previsto da 19mila a 40mila euro. Ancora più rilevante il superamento delle due tipologie «a» e «b» di ricercatore contenute nell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010 con un ricercatore a tempo determinato in tenure track (Rtt), cioè con prospettive di carriera. Nonostante una durata massima di 6 anni, che sommati ai 5 del contratto di ricerca di fatto portano la durata massima del precariato negli atenei a 11 anni, dalla fine del terzo anno, il ricercatore in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale può essere chiamato come associato. Con una serie di regimi transitori che puntano a lasciare indietro quante meno figure possibili, ad esempio tre solo per i ricercatori: per i primi 12 mesi si possono continuare a reclutare ricercatori di tipo b; per 36 mesi si può continuare a farlo anche per quelli di tipo a (usando però i fondi del Pnrr) e fatte salve comunque tutte le procedure ex articolo 24 citato.

Degne di nota sono altre due innovazioni varate. La prima riguarda la riforma delle classi di laurea e porta alla sostituzione, in un colpo solo, dei 383 settori «scientifico-disciplinari» (utilizzati per i piani di studio) e dei 190 concorsuali (adoperati per il reclutamento) con i «gruppi disciplinari» che, a loro volta, non potranno superare i 190. La seconda riguarda gli alloggi universitari. E prevede che per l'uso dei fondi del Pnrr per posti letto e residenze si possa anche ricorrere a locazioni a lungo termine, acquisizioni del diritto di proprietà o interventi di riqualificazione su immobili pubblici o privati.

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