di Matteo Piacentini

Energie rinnovabili – Impianti – Conferenza di Servizi – Regione – MIBACT – Produzione di energia.

Il sistema delineato nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia “energia”, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici. 

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è da identificarsi come un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici.

Nel sistema procedimentale della Conferenza di Servizi non è sufficiente per la invalidazione della valutazione discrezionale espressa dall’amministrazione, una contestazione di non condivisibilità della stessa, essendo, invece, necessario, per restare nei limiti del sindacato giudiziale, dimostrarne la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità.


Il giudizio di compatibilità con i valori paesaggistico – territoriali espresso dalla Regione, rappresenta una scelta tecnico – discrezionale che ancorché opinabile, non può essere per ciò solo sindacata in sede giurisdizionale. Infatti, le scelte tecnico-valutative in materia di tutela del bene culturale, discendenti dall’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche proprie di settori caratterizzati da ampi margini di opinabilità, sono infatti sindacabili, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, eventualmente anche sotto l’aspetto della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche.

Consiglio di Stato, 12 aprile 2021, n. 2983

 

Energie rinnovabili – Biomasse – Produzione – Procedura semplificata – Limiti – Installazione – Impianti.

Il concetto di biomassa può essere assimilato ad una fonte energetica rinnovabile per la produzione di energia elettrica solo a ben chiare condizioni: quella di bruciarne quantità limitate e che siano reperibili in un ambito di filiera corta. A differenza di eolico e fotovoltaico, infatti, la combustione di biomasse per produrre energia elettrica non evita l’emissione in atmosfera di gas. Ciò rende evidente che, in un impianto a biomasse in assetto cogenerativo, la potenza termica e quella elettrica sono strettamente correlate tra loro, dai principi fisici e tecnologici stessi sui quali si basa il rendimento energetico dell'impianto.  

Energie rinnovabili – Biomasse – Produzione – Procedura semplificata – Limiti – Installazione – Impianti.

L’art. 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009, laddove ammette l’utilizzo della procedura semplificata per gli impianti operanti in assetto cogenerativo che hanno una capacità di generazione massima inferiore a 1 MW elettrici ovvero potenza nominale inferiore a 3 MW termici, deve essere interpretato nel senso che per il ricorso a tale procedura è necessario che gli impianti di cogenerazione rispettino contemporaneamente i due limiti, dovendosi, invece, assoggettare ad autorizzazione unica gli impianti che rispettano solo uno dei due limiti.

Consiglio di Stato 12 marzo 2021 n. 2145

 

Energie rinnovabili – Efficienza energetica – Usi finali – Certificati Bianchi – Titolari del progetto – Costi.

È illegittima l’attribuzione della qualifica di “titolare del progetto” - costituente condizione per l’erogazione dei titoli di efficienza energetica - ad un soggetto diverso da quello che abbia direttamente sostenuto i costi per l’effettuazione del progetto di efficienza energetica.

T.A.R. Lazio - Roma, 7 gennaio 2021, n. 184

 

Dispacciamento – Mercato delle Capacità – Unità rilevante – Sistema elettrico nazionale – Aste.

Nel contesto del c.d. Mercato delle Capacità, la qualificazione di un’unità come “rilevante” non è un mero aspetto informatico di registrazione sul portale di Terna, né può essere ricondotta esclusivamente a un esercizio incondizionato della facoltà dell’utente del dispacciamento di raggruppare in un’unica UP l’insieme delle sezioni, conformemente a quanto indicato dal Codice di Rete, avendo invece implicazioni tecniche più ampie, che comportano un differente trattamento in termini di obblighi, prestazioni tecniche e servizi che le unità di produzione rilevanti devono prestare al sistema elettrico nazionale.

T.A.R. Lazio, 19 gennaio 2021, n. 752