I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Rifiuti, criteri di ammissibilità in discarica

di Eugenio Fidelbo

Rifiuti – Discariche – Obblighi del gestore della discarica – Obblighi del produttore/detentore del rifiuto

In tema di conferimento di rifiuti in discarica, l’obbligo di controllo e verifica della corretta determinazione del codice EER rispetto alle caratteristiche del rifiuto, così come descritte nella caratterizzazione di base, rientra nell’ambito delle attività relative alla caratterizzazione di base e, pertanto, non attiene alla sfera di responsabilità del gestore della discarica .

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 3 novembre 2022, n. 1071

 

Commento

La pronuncia ha ad oggetto il provvedimento con il quale la Provincia di Brescia ha diffidato la ricorrente società, che gestisce una discarica di rifiuti inerti, alla prosecuzione della propria attività di smaltimento perché condotta senza rispettare le prescrizioni, impartite in sede di rilascio del titolo autorizzativo, relative alla verifica delle caratteristiche e dell’accettabilità dei rifiuti ricevuti. L’ARPA territorialmente competente, infatti, aveva ritenuto impropria la qualificazione dei rifiuti, effettuata dal soggetto produttore degli stessi in vista del conferimento in discarica, come «minerali» ai sensi del codice EER 191209.
La questione verte sull’individuazione del riparto delle responsabilità derivanti dalle attività di gestione dei rifiuti tra produttore/detentore degli stessi e soggetto gestore dell’impianto di smaltimento in discarica.
Dal quadro normativo ratione temporis vigente, successivamente modificato dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121 (che ha comunque approfondito le tendenze in atto), si evince come l’ordinamento attribuisca due diversi ordini di obblighi al gestore della discarica e al produttore dei rifiuti. Mentre quest’ultimo è tenuto a fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica, presentando la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica (art. 11, comma 1, d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36), gli obblighi che incombono sul gestore della discarica consistono nel: «a) controllare la [pertinente] documentazione relativa ai rifiuti […]; b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione […] ai criteri di ammissibilità […]; c) effettuare l’ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione […]; […] f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità […], con cadenza stabilita dall’autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno» (art. 11, comma 3, d.lgs. n. 36/2003; v., adesso, art. 11, comma 5, d.lgs. n. 36/2003).
In sostanza, il produttore si fa carico delle operazioni relative alla caratterizzazione di base (cfr. art. 2 d.m. 27 settembre 2010; nonché, adesso, art. 7 bis d.lgs. n. 36/2003), laddove il gestore è responsabile della verifica di conformità (cfr. art. 3 d.m. 27 settembre 2010; nonché, adesso, art. 7 ter d.lgs. n. 36/2003). Sebbene quest’ultima sia effettuata sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione, essa è comunque diretta a stabilire se i rifiuti, giudicati ammissibili per una determinata categoria di discarica all’esito della suddetta caratterizzazione, possiedano effettivamente le caratteristiche idonee a soddisfare i criteri di ammissibilità. A tal fine, la normativa prevede l’utilizzo di una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base, comprendendo almeno un test di cessione per lotti.
Così giuridicamente inquadrata la vicenda, il collegio ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di diffida. Il giudice lombardo ha infatti ritenuto che la ricorrente abbia assolto a tutti i propri obblighi, sottoponendo il rifiuto in questione alle verifiche e analisi tecniche imposte dall’autorizzazione e dalla disciplina vigente, dalle quali peraltro è emersa la conformità ai criteri e limiti di ingresso in discarica previsti nell’autorizzazione.
In particolare, la sentenza si è specificamente pronunciata sull’obbligo posto a fondamento della diffida, ossia l’obbligo di controllo e verifica della corretta determinazione del codice EER rispetto alle caratteristiche del rifiuto, così come descritte nella caratterizzazione di base. Tale obbligo esorbita dalla sfera giuridica del gestore dell’impianto.
La corretta descrizione del rifiuto conferito e la conseguente attribuzione del corretto codice EER incombe sul produttore, mentre in capo al gestore incombe esclusivamente l’onere di verificare che il codice rientri tra quelli indicati nell’autorizzazione e che il rifiuto così come accertato dallo stesso gestore sia conforme ai criteri e limiti previsti dalla normativa e dall’autorizzazione per il conferimento in discarica. Infatti, garante della correttezza delle informazioni fornite per la caratterizzazione è il produttore, laddove il gestore assume tale responsabilità solo «in caso di non determinabilità del produttore» (art. 2, comma 5, d.m. 27 settembre 2010; cfr. anche art. 7 bis, comma 5, d.lgs. n. 36/2003).

 

Riferimenti giurisprudenziali

Corte cost., 21 aprile 2021, n. 76
Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2008, n. 37559