I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Il corto circuito sugli oneri di riscossione coattiva

di Cristina Carpenedo (*) - Rubrica a cura di Anutel

Tra gli ambiti toccati dal legislatore nella legge di bilancio per il 2022 si incontra il sistema della riscossione nazionale con un pacchetto di disposizioni volte a recepire una prima parte della riforma annunciata nell'ambito della delega fiscale. La revisione dell'assetto organizzativo di Agenzia delle Entrate - Riscossione e la sostituzione integrale della norma che disciplina oneri e spese è quanto si legge nei commi 14 e 15 dell'articolo 1, con un nucleo di disposizioni temporali relative all'efficacia operativa delle nuove regole, contenuto nei successivi commi.

Gli oneri di riscossione per i nuovi carichi
Uno degli interventi più attesi è la nuova disciplina degli oneri di riscossione. Con un colpo di spugna il legislatore cancella e riscrive completamente l'articolo 17 del d lgs 112/99, una norma travagliata e rimaneggiata più volte con una versione consolidata da qualche anno e che fino ad oggi si fondava su tre voci di spesa: una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella che sale al sei per cento, in caso di pagamento oltre tale termine; una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari, a carico del debitore, nella misura fissata con il dm 21 novembre 2000; una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione. Si prevedeva inoltre una quota a carico dell'ente in caso di emanazione di un provvedimento di sgravio.
Lo stesso meccanismo si applica anche in caso di accertamento esecutivo emesso ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della legge 160/2019, posto che la lettera i) del medesimo comma stabilisce che all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore (in tal caso senza la quota del 3 per cento in carico all'ente), e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (sopra descritte).
Nella nuova disciplina, il comma 15 dell'articolo 1 della legge 234/2021 ha riscritto l'articolo 17 e ha stabilito che l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato. È stato realizzato così l'obiettivo, indicato anche dalla Corte costituzionale, di porre a carico dell'intera collettività parte dei costi di riscossione dei debitori rispetto allo storico meccanismo della misura percentuale a carico del debitore. Il nuovo comma 3 dell'articolo 17 ha riordinato inoltre le altre modalità di remunerazione individuando quattro quote:
• una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, nella misura fissata con nuovo decreto e che continua a essere quello precedente (Dm 21 novembre 2000) nelle more del nuovo intervento;
• una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto sopra citato;
• una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi a carico dei Comuni, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di questi enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento di sgravio;
• una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Questa quota che quindi colpisce soprattutto i Comuni, può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto.
Il comma 16 dell'articolo in esame ha specificato che le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il comma 17 ha chiarito che per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi misura e ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge in esame, pertanto, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione e limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.

Le conseguenze sugli accertamenti esecutivi
Cosa accade dunque agli accertamenti, anche esecutivi, affidati in carico dal 1 gennaio 2022?
La completa sostituzione dell'articolo 17 con la nuova formula comporta che in caso di riscossione coattiva affidata ad Ader non trova applicazione l'onere del tre o sei per cento a carico del debitore. Le indicazioni da riportare negli accertamenti esecutivi dovranno essere adeguate rispetto alle attuali (peggiorative per il debitore) mentre l'ente locale dovrà stanziare la spesa a proprio carico dell'1 per cento.
Resta invece interamente operante l'alternativo meccanismo del comma 803 dell'articolo 1 della legge 160/2019 in caso di riscossione diretta o affidata a concessionario iscritto all'albo, che prevede l'applicazione dell'onere pari al tre per cento, fino a un massimo di trecento euro, e del 6 per cento fino a un massimo di seicento euro, se il pagamento avviene dopo 60 giorni dall'esecutività. Infatti, nell'assetto della legge 160/2019 si assiste a una disciplina diversa sugli oneri solamente quando si ricorre all'Agente nazionale della riscossione che rinvia appunto all'articolo 17 in commento. D'altra parte è la stessa relazione del Mef sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi a indicare che per la riscossione locale vale un discorso diverso, poiché gli enti territoriali possono, in alternativa, affidare l'attività di riscossione a concessionari privati, in attuazione della riforma della riscossione del 2005, realizzata con decreto-legge 203/203, convertito con modificazioni dalla legge 248/2005, per i quali l'aggio, invece, continua a essere il compenso per questa attività.
Una riflessione si impone sul nuovo meccanismo che tratta in maniera diversa la riscossione coattiva nazionale rispetto all'alternativa affidata ai concessionari o al Comune in forma diretta, casi nei quali il titolo esecutivo è gravato dell'onere sopra descritto. Va considerata infatti l'opportunità di un intervento normativo che miri ad applicare gli oneri previsti dal comma 803 in tutti i casi di riscossione coattiva, indipendentemente dal soggetto agente. Per come è scritta la norma, l'applicazione generale incontra oggi solo il limite della formulazione della lettera i) che, rinviando all'articolo 17, ora completamente diverso, sembra creare un sistema alternativo al comma 803, che non troverebbe ragione di esistere in forza della medesima procedura coattiva utilizzata da tutti i soggetti agenti.

(*) Funzionario della riscossione di amministrazione comunale, autrice di pubblicazioni in materia. Docente Anutel

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