I temi di NT+L'ufficio del personale

Prove di concorso, compensi di produttività, simulatore per la pensione e licenziamento disciplinare

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Prove di concorso e bando
Il Tar Sicilia Catania, con la sentenza n. 126/2022, ha stabilito che in un pubblico concorso non è consentito sottoporre i candidati a una prova scritta con caratteristiche differenti rispetto a quelle indicate nel bando. Il tribunale ha accolto il ricorso di un candidato che non ha conseguito il punteggio minimo di 21/30 nella prima prova scritta (definita "teorico-dottrinale") che l'amministrazione ha somministrato nella forma di quiz a risposta chiusa/multipla, in violazione delle previsioni della lex specialis che, per questa prova, indicava la possibilità di proporre la redazione di un elaborato o di domande aperte sulle materie d'esame. Il Collegio ha accertato, infatti, la suddetta palese violazione, rigettando in toto la difesa dell'ente resistente che ha cercato di far valere la discrezionalità tecnica della commissione nella scelta di disporre che la prima prova si svolgesse mediante domande a risposta multipla, invocando la conformità ai nuovi e moderni strumenti di selezione e che sarebbe stata conforme al bando ed al regolamento sulle modalità di svolgimento dei concorsi e che avrebbe presentato alcun profilo di illogicità, incongruità o irragionevolezza. L'individuazione, nel bando, dell'uno o dell'altro tipo di prova non è dunque indifferente e, pertanto, al di là della generale vincolatività della lex specialis, non può consentirsi all'amministrazione, in fase di svolgimento delle prove, di prevedere forme di selezione diverse da quelle indicate nel bando.

Tassazione dei compensi di produttività
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 49/2022 ha confermato i precedenti orientamenti (ad esempio interpello n. 223/2021) nella quale ha affermato che i compensi che vengono "fisiologicamente" corrisposti dal sostituto d'imposta nell'anno successivo a quello di maturazione, quali ad esempio premi di produttività o indennità che in forza ai contratti collettivi o integrativi siano necessariamente e ordinariamente liquidabili nell'esercizio seguente, non ricadono nell'ambito applicativo previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del Dpr 917/86, e debbono pertanto essere assoggettati a tassazione ordinaria. L'Agenzia ha richiamato quindi quanto già asserito in merito alla ricorrenza dello speciale regime della tassazione separata, correlato invece all'erogazione di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (c.d. cause giuridiche) o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (Cosiddetta situazioni di fatto).

È online il simulatore per la pensione
È online "PensAMi" il nuovo simulatore ideato per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico. "PensAMi" permette a tutti, senza autenticazione, di verificare i possibili scenari pensionistici considerata l'attività lavorativa svolta. Rispondendo a poche domande, l'utente ha subito accesso alle informazioni sulle principali prestazioni pensionistiche a cui potrebbe aver diritto, alla data alla quale potrebbe accedere alla pensione, e ai dettagli sulle modalità di calcolo applicate. Nell'ultimo step si può verificare se attraverso alcuni istituti, come il servizio militare, si può incidere sulla pensione futura. "PensAMi" è stato progettato mettendo l'utente al centro, in modo da garantire la massima facilità d'uso. Durante tutto il percorso, sono presenti note informative per chiarire dubbi e link alle schede prestazioni per approfondire. Il servizio è aggiornato alle ultime novità legislative (legge 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di accesso alla pensione anticipata (Opzione donna e pensione "Quota 102").

Licenziamento disciplinare e valutazione collegiale da parte dell'Upd
La Corte di cassazione con la sentenza n. 1296/2022 si è soffermata ad affrontare il problema della natura collegiale dell'Upd e della possibilità per il singolo componente (seppure con funzioni apicali) di adottare il provvedimento in prima persona, evidenziando che la formazione della volontà resta distinta dalla sua manifestazione e dunque non è necessario che il provvedimento finale, espressione della volontà dell'intero organo, sia sottoscritto da tutti i componenti dell'organo collegiale, in quanto all'esterno l'organo agisce "in persona del soggetto che lo rappresenta". Ciò che è necessario è che la formazione della volontà sanzionatoria sia riferibile all'organo nel suo complesso.