I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Definizione agevolata del contenzioso anche per gli enti locali

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Entro il prossimo 31 marzo i Comuni dovranno decidere se dare applicazione alla definizione agevolata del contenzioso tributario, introdotta dalla legge di bilancio 2023.

L'articolo 1, commi da 186 a 204, della legge 197/2022 ha previsto tra i vari strumenti di "pace fiscale", anche la definizione agevolata delle controversie tributarie. Le norme della legge di bilancio si riferiscono solo a quelle in cui sono parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Cassazione. Tuttavia, il comma 205 della legge 197/2022 consente anche agli enti territoriali di dare applicazione all'istituto alle controversie in cui gli stessi sono parte. L'istituto, pertanto, non trova applicazione obbligatoria (a differenza invece della definizione agevolata dei ruoli prevista dai commi 231 e seguenti della legge di bilancio), ma necessità di un'espressa manifestazione di volontà dell'ente creditore mediante l'adozione di uno specifico atto consistente, nel caso dei comuni, in una deliberazione di natura regolamentare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997.

La deliberazione deve essere adottata dal consiglio comunale entro il 31 marzo prossimo e acquista efficacia con la mera pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente. Infatti, la modifica apportata al comma 205 della legge di bilancio dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 198/2022), ha subordinato l'efficacia della deliberazione a suddetto adempimento, in deroga alle regole ordinarie, in base alle quali le delibere regolamentari degli enti in materia tributaria hanno efficacia se pubblicate nel sito del ministero dell'Economia e delle finanze entro il 28 ottobre dell'anno, previo invio, per il tramite del portale del federalismo fiscale, entro il 14 ottobre (articolo 13, commi 15-15/ter, Dl 201/2011) .

La delibera dovrà essere approvata previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, chiamato ad esprimersi sulle modifiche dei regolamenti tributari (articolo 239, comma 1, lettera b, punto 7, Dlgs 267/2000) e dovrà comunque inviarsi al ministero dell'Economia e delle finanze, tramite il Portale del federalismo fiscale, entro il 30 aprile 2023, con finalità tuttavia solo statistica.

Il contenzioso che potrà essere oggetto di definizione riguarda la sola la materia tributaria e non include quello riferito ad entrate non tributarie, quali, ad esempio il Cosap, la TIA2 o la tariffa corrispettiva. Può essere oggetto di definizione agevolata solo il contenzioso pendente alla data del 1° gennaio 2023, vale a dire, come precisato dalla circolare dell'agenzia delle Entrate n. 2/E del 27 gennaio 2023:
- le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione, facendo riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all'ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° gennaio 2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
- le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023;
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione.

Non possono essere considerate definibili le liti per le quali, alla data di presentazione della domanda, è stata depositata sentenza della Corte di cassazione senza rinvio.

Il contenzioso deve essere inoltre pendente alla data della presentazione della domanda da parte dell'interessato. Situazione di norma coincidente con quella alla data del 1° gennaio 2023, tenuto conto della sospensione dei termini di impugnativa previsti dal comma 199. Coincidenza che però non si verifica se, ad esempio, tra il 1° gennaio 2023 e la data della domanda interviene una sentenza di Cassazione non di rinvio.

Cosa dovrà stabilire la norma comunale?

In primo luogo, la delibera dovrà specificare gli enti strumentali le cui controversie sono comprese nella definizione agevolata. Sono enti strumentali a tal fine tutti i soggetti a cui l'ente ha affidato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi, ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997, nonché gli altri soggetti previsti da specifiche norme (ad esempio, il soggetto gestore del servizio rifiuti per la Tari). Si ritiene che non vi rientri Agenzia delle entrate riscossione, per cui non sono definibili le controversie riguardanti, ad esempio, cartelle di pagamento in cui l'ente non sia parte (in tal senso Ifel nota di commento del 7 gennaio 2023). Sarà invece definibile la controversia riguardante l'ingiunzione fiscale emessa da un concessionario iscritto all'albo, affidatario della riscossione o dell'intera gestione di un tributo comunale.

La disposizione comunale non può modificare le controversie che possono essere oggetto di definizione, così come si ritiene che non possa modificare la misura agevolativa prevista dalla norma in caso di adesione da parte del contribuente. I commi da 187 a 190 prevedono che il contribuente che aderisce (chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) deve provvedere al versamento di un importo pari al valore della controversia (ossia al solo tributo oggetto di contestazione, con esclusione di sanzioni, interessi e spese), soggetto ad abbattimento a seconda dello stato e del grado del giudizio e dell'esito dell'ultimo o degli ultimi gradi di giudizio. In particolare, se il ricorso è stato presentato ma non è ancora avvenuto il suo deposito o la trasmissione alla Corte di giustizia tributaria ovvero l'unica o ultima pronuncia giurisdizionale è sfavorevole al contribuente, la controversia è definibile versando il 100% del suo valore; se invece il giudizio è pendente in primo grado, l'importo da versare è pari al 90% del valore della controversia; se è intervenuta la sentenza di primo grado favorevole al contribuente l'importo da versare è il 40% del valore della controversia, mentre se è intervenuta la sentenza di secondo grado favorevole al contribuente, l'importo si riduce al 15%. Nel caso di giudizio pendente in Cassazione in cui l'ente è stato soccombente in tutti i precedenti gradi, l'importo da versare è il 5% del valore della controversia. Diverse sono le misure riduttive nel caso in cui la controversia riguardi sanzioni diverse da quelle collegate al tributo.

La norma comunale non potrà altresì modificare la procedura di adesione del contribuente che dovrà avvenire presentando apposita domanda per ogni controversia entro il 30 giugno 2023 (esente da bollo). La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ed il versamento dell'unica o della prima rata degli importi dovuti. Tale procedura e la scadenza sono infatti intimamente legate alla conseguente disciplina processuale, sulla quale l'ente non può intervenire poiché trattasi di materia sottratta alla potestà regolamentare. Il processo potenzialmente definibile non è sospeso, ma il contribuente può chiederne la sospensione con apposita istanza in cui dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata. Il processo è in questo caso sospeso fino al 10 luglio 2023, data entro la quale il contribuente deve provvedere al deposito della copia della domanda di definizione e del versamento dell'unica o della prima rata. Il processo è quindi estinto, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio. Inoltro sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione anche incidentale delle pronunce giurisdizionale e di riassunzione che scadono tra il 1/1/2023 ed il 31/7/2023.

Si ritiene invece che l'ente abbia la facoltà di disciplinare il pagamento rateale, stabilendo anche scadenze differenti da quelle di legge, pur rispettando però il periodo massimo di dilazione di legge. Il comma 194 prevede infatti la possibilità di pagamento in venti rate trimestrali, in caso di importi dovuti superiori a 1.000 euro, da versare entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre ed il 31 marzo di ogni anno (quindi per 5 anni). Alle rate si applica la disciplina dell'articolo 8 del Dlgs 218/1997 in quanto compatibile e in particolare, si ritiene, stante il richiamo alle norme dell'articolo 15-ter del Dpr 602/1973, la decadenza in caso di inadempimento, l'irrilevanza del lieve inadempimento (ritardo entro 7 gg della prima rata; versamento insufficiente per importo non superiore al 3% e in ogni caso 10.000 euro) e la sanzione di omesso versamento (articolo 13 del Dlgs 471/1997) aumentata del 50% e applicata sul residuo non versato.

Spetta ai singoli enti valutare la convenienza nel prevedere l'adesione, valutazione che dovrà tenere conto della ricognizione del contenzioso esistente, dell'andamento storico dello stesso e delle analisi sulla probabilità di soccombenza. Analisi che l'ente peraltro dovrebbe aver condotto al fine di valutare l'accantonamento al fondo contenzioso da iscrivere in bilancio, secondo le regole dell'OIC 31 e la definizione dello IAS 37 (Corte dei conti Emilia Romagna deliberazione n. 27/2023). Analisi che dovrà anche considerare gli effetti, da un lato, in termini di cancellazione dei residui (per parte del tributo, in taluni casi, delle sanzioni e degli interessi), i quali dovrebbero peraltro essere stati svalutati in quanto oggetto di contenzioso, e dall'altro l'incasso di parte delle somme che "libera" l'accantonamento al fondo.

Va ricordato, infine, che sempre entro il 31 marzo e con il medesimo strumento di cui sopra, i comuni possono dare applicazione, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ad altri 3 istituti di "pace fiscale" previsti dal legislatore: la conciliazione giudiziale agevolata delle controversie tributarie (commi 206-212 legge di bilancio 2023); l'estinzione agevolata dei giudizi in Cassazione (commi 213-218) e la definizione agevolata del mancato pagamento delle rate relative all'acquiescenza agli avvisi di accertamento, all'accertamento con adesione, al reclamo o mediazione (commi 219-221).

(*) Vice presidente Anutel
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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

- Casarsa della Delizia (Pn), 6/03/2023: Pnrr – sfide e opportunità (9,00-16,30)

- Taranto, 13/03/2023: Il nuovo processo tributario (9,00-14,00)

- Padova, 15/03/2023: La costruzione del bilancio 2023/2025 e le chiusure 2022 alla luce delle novita' normative in materia di finanza locale (9,00-14,30)

- Caprarola (Vt), 16/03/2023: Le principali novità in materia di tributi locali per il 2023 (9,00-16,30)

- Verona, 21/03/2023: Le principali novità in materia di tributi locali per il 2023 (9,00-16,30)

- Desenzano (Bs), 27-28-29/03/2023: Master breve in materia di società partecipate dagli enti locali

- Sede Nazionale Anutel Montepaone (Cz), dal 3 al 7/04/2023: Tributi locali:- corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

- Verbania, 18/04/2023: Imu - Tasi e nuova Imu: l'abitazione principale e le assimilazioni (9,00-16,30)

- San Michele al Tagliamento (Ve), 8-11/05/2023: Master breve sui tributi locali

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 9/03/2023: Imu e aree edificabili corso base per nuovi funzionari - II modulo (10,00-12,00)

- 14/03/2023: La piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (15,30-17,30)

- 22-23/03/2023: Corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00 / 14,30-18,30)

- 23/03/2023: Imu e aree edificabili corso base per nuovi funzionari - III modulo (10,00-12,00)

- 29/03/2023: Diritto delle successioni tra accertamento e riscossione – question time (10,00-12,00)

- 12/04/2023: Procedure concorsuali profili impositivi e adempimenti amministrativi – question time (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 16/03/2023: L'impatto del fondo rischi e delle passività potenziali nel risultato di amministrazione (10,00-12,00)

- dal 20/3 al 30/3/2023: L'agente contabile e il conto giudiziale

- 12/06/2023: Le novità della dichiarazione Irap 2023 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

6/03/2023: Gli incarichi esterni e le consulenze nelle Pa e gli incarichi a pubblici dipendenti (regime delle incompatibilità) (9,00-12,00)

7/03/2023: Gli incarichi professionali nella Pa (9,00-12,00)

7/03/2023: Tecniche di redazione degli atti amministrativi - I modulo (10,00-13,00)

10/03/2023: Tecniche di redazione degli atti amministrativi - II modulo (10,00-13,00)

13/03/2023- Il responsabile di progetto (rup) nel nuovo codice ed i compiti principali, approfondimento sulle principali novità – I modulo (15,30-17,30)+

14/03/2023: Tecniche di redazione degli atti amministrativi - III modulo (10,00-13,00)

29/03/2023- Il responsabile di progetto (Rup) nel nuovo codice ed i compiti principali, approfondimento sulle principali novità – II modulo (15,30-17,30)

30/03/2023- Il responsabile di progetto (Rup) nel nuovo codice ed i compiti principali, approfondimento sulle principali novità – III modulo (15,30-17,30)

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http://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx