I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di enti locali

di Carmelo Battaglia

Trattamento accessorio – Tetto 2016 – Calcolo limite risorse – Ammontare complessivo personale – Fondi riferiti alle singole categorie di personale – Finalità generale di inclusione di tutte le somme complessivamente destinate

Con riferimento alla possibilità di utilizzare le risorse liberate a seguito di una riduzione della quota percentuale della convenzione di segreteria rispetto al 2016, per finanziare il trattamento accessorio del personale, nel rispetto del tetto delle risorse accessorie fissato dall’art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017, la Sezione ha precisato che è sempre stato considerato come “tetto” l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e non ai singoli fondi contrattuali. Pertanto, la Sezione ha evaso la richiesta di parere affermando che “Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune deve considerare le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo”.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 116/2018 e n. 54/2018

Riferimenti normativi
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 115 del 28.04.2023

Codice della strada – Accertamento violazioni limiti velocità – Riparto proventi sanzioni – Ente proprietario – Ente da cui dipende l’organo accertatore – Corretta modalità calcolo

La Corte ha ribadito il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario, in quanto compatibile con la disciplina introdotta dal successivo Decreto Ministeriale 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica. La previsione contenuta nel citato Decreto MIT, secondo cui “La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi”, nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti, non può, in alcun modo, obliterare la statuizione di cui all’art. 142, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 285/1992. Ne consegue che il Decreto ministeriale non ha comportato il superamento delle linee ermeneutiche tracciate dalla menzionata deliberazione della Sezione Autonomie, che si è pronunciata nell’ottica della rispondenza alla voluntas legis di includere le spese affrontate dall’ente da cui dipende l’organo accertatore nella metà delle risorse allo stesso spettanti.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 1/2019/QMIG

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 1, lett. d-septies, D.L. n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 156/2021
Art. 1, commi 5 e 6, Decreto MIT n. 608 del 30 dicembre 2019
Art. 4-ter, D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012
Art. 25, comma 2, Legge n. 120/2010
Art. 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 112 del 27.04.2023

Personale cessato in corso d’anno – Sostituzione equivalente ad assunzione in senso pieno – Compatibilità capacità assunzionale e sostenibilità finanziaria – Non rilevanza neutralità dei relativi oneri

Con riferimento alla cessazione di personale in corso d’anno ed ai suoi effetti sul limite per le assunzioni, il Collegio ha affermato che la sostenibilità finanziaria rappresenta il parametro finanziario, flessibile e dinamico (costituito dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti) al quale parametrare la capacità assunzionale, di modo che “ove detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l’utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l’ente dovrà astenersi dall’effettuare le assunzioni programmate”. Poiché la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno rappresenta assunzione di personale in senso pieno, la stessa sarà possibile entro i limiti di capacità del comune risultanti dall’applicazione delle regole dettate dalla normativa in materia, “mentre l’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole”.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Controllo Regione Lombardia, n. 15/2021
Corte dei conti, Sez. Controllo Regione Veneto, n. 15/2021

Riferimenti normativi
Artt. 4 (comma1) e 5, D.M. 17 marzo 2020
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Toscana, Deliberazione n. 82 del 06.04.2023

Collaborazione enti locali e amministrazioni centrali – Funzioni di sicurezza pubblica – Uso gratuito beni immobili comunali – Contribuzione comunale pagamento canone locazione caserme – Divieto assunzione oneri ulteriori

Con riferimento alla possibilità per l’ente locale di sostenere gli oneri di manutenzione, di pulizia e le spese per le utenze di un immobile comunale concesso, a titolo gratuito, come sede di distaccamento volontario dei vigili del fuoco, assumendo oneri patrimoniali e finanziari diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dall’art. 4 del D.lgs. 139/2006, la Sezione ha affermato che la norma deve essere interpretata in senso restrittivo. Pertanto, è da escludersi la legittimità dell’assunzione di oneri diversi da quelli menzionati dalla norma, che, oltretutto, abbiano riflessi di natura economico-finanziaria difficilmente stimabili in un orizzonte di lungo periodo e non soggetti a controllo, in quanto connessi a scelte gestionali di competenza dell’Amministrazione Centrale.
Una lettura del menzionato art. 4 che consentisse all’ente locale di assumere anche l’obbligo di sostenere le spese correnti connesse all’uso di un immobile adibito a Caserma verrebbe ad addossare al Comune i costi di una funzione amministrativa che è esercitata da un’altra Amministrazione e per la quale l’Ente locale non ha alcun potere di governo della spesa. Tale aspetto potrebbe rappresentare, in prospettiva, una “variabile critica” per il raggiungimento dell’equilibrio economico patrimoniale che l’Ente è tenuto ad assicurare, nel continuo, sulla base dei principi posti dagli art. 97 e 119 Costituzione e delle norme che ad essi hanno dato attuazione (Legge n. 243/2012; D.lgs. n. 118/2011; D.lgs. n. 267/2000; art. 1, comma 821, Legge n. 145/2018).

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sez. Controllo Regione Lombardia, n. 33/2022 e n. 2/2021
Corte dei conti, Sez. Controllo Regione Piemonte, n. 37/2020
Corte dei conti, Sez. Controllo Regione Campania, n. 8/2017
Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, n. 16/2014/QMIG

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 821, Legge n. 145/2018
D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017
Legge n. 243/2012
Art. 3, commi 2-bis e 4-bis, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.
135/2012
D.lgs. n. 118/2011
Artt. 4 e 24, D.lgs. n. 139/2006
D.lgs. n. 267/2000
Art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Piemonte, Deliberazione n. 41 del 05.04.2023

Contributi comunali – Onere motivazionale – Legittimità intervento – Attività destinatario contributo – Mantenimento equilibri economico-finanziari ente – Finalità pubbliche perseguite – Divieto spese sponsorizzazione

In tema di attribuzioni patrimoniali in favore di soggetti terzi operanti sul territorio comunale, la Corte ha precisato che incombe sull’Amministrazione, che intenda dare una contribuzione ad un privato, nei casi consentiti dalla legge, uno specifico onere motivazionale a comprova della legittimità dell’intervento, da cui emerga adeguatamente l’iter logico posto alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo. Al riguardo, la motivazione riveste un ruolo essenziale, dovendo risultare particolarmente pregnante nell’indicare con estrema puntualità le basi di fatto e le ragioni giuridico-contabili che hanno determinato impegni di spesa congrui e determinati in grado di garantire il mantenimento, nel tempo, degli equilibri economico-finanziari del bilancio e della gestione. Di particolare rilievo risulterà, poi, l’allegazione e la prova dei presupposti necessari per il raggiungimento delle finalità pubbliche che l’Amministrazione intende perseguire con il rilascio delle contribuzioni, nonché la verifica di corrispondenza fra valore degli interventi programmati ed effettiva utilità conseguita dalla comunità locale in termini di fruizione dei servizi ricevuti. In tale contesto, infine, l’ente è tenuto a valutare di non impingere, in concreto, nel divieto di spese per sponsorizzazioni ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010. Una simile valutazione implica adeguate forme di controllo ex ante, sostanzialmente volte a stabilire se la contribuzione a favore di terzi miri a promuovere esclusivamente l’immagine del Comune oppure a generare una utilitas per la comunità locale.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Piemonte, n. 78/2022, n. 170/2021 e n. 29/2016
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 279/2015, n. 262/2012, n. 981/2010, n. 39/2008, n. 59/2007 e n. 9/2006
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Campania, n. 205/2014

Riferimenti normativi
Allegato 4/3, D.lgs. n. 118/2011
Art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Piemonte, Deliberazione n. 40 del 05.04.2023