I temi di NT+L'ufficio del personale

Incentivi tecnici, stabilizzazioni, concorsi e produttività a pioggia

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Riconoscimento incentivi funzioni tecniche solo con svolgimento di maggiori attività
Può ammettersi l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo se nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all'ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l'effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti. Il maggior incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità), secondo dall'articolo 113, comma 2 del Dlgs 50/2016. È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti della Lombardia con la delibera n. 64/2022.

Procedure di stabilizzazione mediante selezione riservata
La sentenza n. 3266/2022 del Tar Lazio-Roma, sezione I-quater contiene alcuni importanti rilievi in merito alle procedure di stabilizzazione in base all'articolo 20 del Dlgs 75/2017. Tra i più importanti:
• l'amministrazione è tenuta a fornire risposta ai ricorrenti in ordine alla mancata attivazione delle procedure di stabilizzazione e, quindi, a fornire adeguata motivazione delle proprie differenti scelte;
• il fatto che si tratti di una una scelta discrezionale della pubblica amministrazione, non fa venir meno il dovere della stessa di provvedere (anche con un diniego) sulle richieste di stabilizzazioni avanzate (articolo 20, comma 2, del Dlgs 75/2017), motivando sulle ragioni sottese alla scelta di (non) procedere alla stabilizzazione del personale che ha avanzato domanda;
• le procedure di superamento del precariato in questione sono aperte non solo a coloro che abbiano conseguito il requisito esclusivamente in base a contratti a termine, ma anche a coloro che abbiano stipulato contratti di lavoro flessibile (principio affermato in giurisprudenza, Tar Lazio, sezione III, 19 ottobre 2018 n. 10158);
• la procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, del Dlgs 75/2017 è caratterizzata, sul piano dei requisiti richiesti per la partecipazione, dal riferimento a una categoria di rapporti contrattuali non limitata ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma estesa a tutte le figure di contratti di lavoro flessibile.

Domande di concorso mediante piattaforme telematiche
Il Tar Liguria, sezione I, nella sentenza n. 300/2022 ha indicato che nella presentazione delle domande di concorso mediante piattaforma telematica il candidato che, per mero errore materiale, ometta l'allegazione del documento d'identità (caricando un file diverso) – ma si sia previamente registrato ed abbia ottenuto dalla piattaforma username e password, abbia inserito gli estremi del documento d'identità e, al termine, ottenuta la ricevuta di avvenuta compilazione della domanda – non deve essere escluso dalla procedura, a prescindere dalle previsioni del bando. Non sussistendo in tali ipotesi dubbi sulla provenienza e serietà della domanda, l'amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio.

Produttività a pioggia
In tema di erogazione dei compensi incentivanti la produttività, la Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 12268/2022, ha ribadito alcuni principi ormai consolidati del nostro ordinamento. La cosiddetta produttività «non costituisce un diritto incondizionato del dipendente ma è subordinata al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla unità operativa in cui egli è inserito, in misura totale o almeno in misura parziale, verificato dal servizio interno di controllo o dal nucleo di valutazione». Pertanto, la stessa erogazione «presuppone la assegnazione degli obiettivi al dirigente della unità operativa e la assegnazione da parte del dirigente ai singoli o ai gruppi delle attività necessarie a realizzarli». Si conferma, in conclusione, che va esclusa qualsiasi forma di erogazione «a pioggia», ad esempio basata sulla presenza in servizio.