I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di permessi di soggiorno

di Esper Tedeschi

Rinnovo permesso di soggiorno – Istruttoria – Esame nel merito della domanda – Diligenza dell'istante
Deve ritenersi illegittima la decisione della Questura di archiviare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno se conseguente a ragioni meramente formali (i.e. la mancata presentazione alle convocazioni della Questura per la produzione di documenti), ove non sia stato esaminato – in concreto – la sussistenza o meno dei presupposti per il rinnovo del titolo di soggiorno. Secondo la giurisprudenza amministrativa le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno devono essere esaminate nel merito dalla Questura, tenuto conto dell'impatto che producono sulla condizione personale e familiare dei cittadini stranieri, la cui rilevanza, dal punto di vista umano e sociale, non può essere svilita adottando determinazioni fondate su aspetti meramente formali. Sebbene sia richiesta la collaborazione del cittadino straniero e gravi su di esso un dovere di diligenza in relazione ai procedimenti diretti ad ottenere il permesso di soggiorno, nondimeno la Questura non può ragionevolmente presumere il difetto di interesse dalla semplice mancata comparizione alla convocazione, ma deve esaminare la documentazione presentata a sostegno dell'istanza e, ove il cittadino straniero non abbia supportato la sua richiesta con elementi a sostegno del possesso dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno, la Questura potrà respingere la domanda nel merito, dichiarando che l'interessato non ha provato di possedere i requisiti richiesti dall'ordinamento per il rinnovo del titolo.
Consiglio di Stato, Sez. III, 1° dicembre 2021, n. 8014

Permesso di soggiorno – Reati ostativi – Pericolosità sociale – Legami familiari – Valutazione discrezionale comparativa
La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la condanna per reati c.d. “ostativi”, ai sensi del citato art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998, preclude il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo un automatismo preclusivo indenne da rilievi di costituzionalità, laddove però non vi siano legami familiari che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 286 del 1998 (cfr Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2019, n. 1174; 6 settembre 2018, n. 5267; 4 maggio 2018, n. 2664). Ciò costituisce il corollario dell'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 202 del 2013 che ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevedeva una valutazione discrezionale per lo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”. Peraltro, la costante giurisprudenza, sebbene ritenga che - in caso di reati ostativi - la valutazione sulla pericolosità sociale sia già stata compiuta dal legislatore, afferma anche che all'amministrazione competa comunque un obbligo di valutazione, nel caso dell'esistenza di vincoli familiari e, nel caso di permessi di soggiorno di lungo periodo, anche del livello di inserimento sociale e lavorativo e del periodo di permanenza sul territorio nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 494; 11 gennaio 2019, n. 277; 18 aprile 2018, n. 2349).
Tar Lazio, sede di Roma, sez. I-ter, 2 dicembre 2021, n. 12443

Permesso di soggiorno – Termini del procedimento – Inerzia dell'amministrazione – Decadenza – Atto soprassessorio
Sebbene costituisca principio pacifico quello secondo cui, in materia di permesso di soggiorno, i termini di conclusione del procedimento e delle sue diverse fasi non presentano natura perentoria, non essendo ad essi correlata, né direttamente né indirettamente, alcuna decadenza e non incidendo la loro violazione sulla legittimità del provvedimento finale (ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 2 gennaio 2020, n. 6), tuttavia neppure può essere consentita una eccessiva dilatazione dei termini procedimentali in assenza di una valida ragione. Né l'Amministrazione può porre fine allo stato di inerzia adottando un atto infra procedimentale o soprassessorio che, di fatto, si concretizza in un rinvio sine die del provvedimento ultimativo del procedimento che si ha l'obbligo di concludere (TAR Campania Salerno, sez. II, 2 febbraio 2021, n. 300, che a sua volta richiama Consiglio di Stato sez. IV, 6 dicembre 2019, n. 8349).
Tar Marche, Ancona, sez. I, 6 dicembre 2021, n. 839

Permesso di soggiorno – Ritardo nella domanda di rinnovo – Termine ordinatorio – Ragioni del ritardo – Cause di forza maggiore
Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo – di 60 giorni prima della scadenza del permesso ai sensi dell'art. 5, co. 4, d.lgs. n. 286/1998 – è ordinatorio, sicché la sua violazione non determina ex se l'insussistenza dei presupposti per conservare il titolo di soggiorno e la rilevanza del ritardo deve essere vagliata alla luce di tutte le condizioni necessarie per ottenere il rinnovo del titolo. Tuttavia, il termine di rinnovo, pur non assumendo natura perentoria, sottende il fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazioni di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8063). Sicché seppure il ritardo non può di per sé costituire idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Consiglio di Stato sez. III 21 gennaio 2013 n. 326), nondimeno, la previsione di un termine entro il quale può essere chiesto il rinnovo risponde a precise esigenze di tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, atteso che, in generale, la finalità del permesso, nonché degli oneri imposti dalla legge agli stranieri in ordine alle comunicazioni da effettuare e ai termini da rispettare, è quella di consentire all'autorità di pubblica sicurezza di verificare immediatamente la sussistenza in capo allo straniero dei requisiti per soggiornare in Italia e, nel prosieguo, di localizzarlo ai fini del riscontro della sua permanenza (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 19 settembre 2018, n. 719 e giurisprudenza ivi richiamata). Dunque, la violazione del termine non consente in modo automatico di dichiarare irricevibile l'istanza, comunque presentata dallo straniero, ma impone all'amministrazione di verificare la sussistenza di ragioni di forza maggiore giustificative del ritardo ovvero di oggettive difficoltà.
Tar Lombardia, sede di Milano, sez. I, 6 dicembre 2021, n. 2734

Permesso di soggiorno – Reddito – Contratto di lavoro – Onere probatorio – Versamento contributi
Nonostante sia vero che un contratto di lavoro tra privati a forma libera può ben dirsi perfezionato a prescindere del versamento dei contributi previdenziali, per il rilascio del permesso di soggiorno è esigibile dal lavoratore quantomeno un onere di verifica e di sollecitazione, o comunque l'allegazione di utili elementi idonei ad escludere il carattere fittizio del rapporto. Pertanto, a fronte di attività lavorativa di incerta esistenza, emerge la carenza di un sufficiente reddito, elemento ritenuto imprescindibile per la permanenza nel territorio nazionale (ex multis Consiglio di Stato sez. II, 24 maggio 2021, n. 4026; sez. III, 16 marzo 2021, n. 2256).
Tar Emilia-Romagna, sede di Bologna, sez. I, 6 dicembre 2021, n. 998

Permesso di soggiorno – Alloggio – Comunicazione cambio residenza – Onere del richiedente
La disponibilità di un alloggio costituisce, a norma degli artt. 22 comma 2 lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e 9 comma 4 lett. c), d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, uno dei requisiti richiesti per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno all'extracomunitario, con conseguente legittimità del diniego oppostogli dall'amministrazione e motivato principalmente in ragione della mancanza di tale requisito essenziale. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. 286/98, le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani e “gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al Questore competente per territorio entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale”
Tar Lazio, sede di Roma, sez. I-ter, 9 dicembre 2021, n. 12685

Conversione permesso di soggiorno – Revoca permesso di soggiorno – Inerzia amministrazione nella decisione
È illegittimo il provvedimento di diniego della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari posseduto al tempo dell'istanza e revocato solo con un successivo provvedimento, anche se lo stesso è stato poi notificato al destinatario nella stessa data in cui è stata dichiarata irricevibile l'istanza di conversione. L'amministrazione, infatti, non può respingere la domanda ricevuta mesi prima a causa di una ragione sopravvenuta e inesistente al tempo della presentazione dell'istanza di conversione.
C.G.A.R.S. in s.g., 17 dicembre 2021, n. 1039

Conversione permesso di soggiorno – Motivi di studio – “Corso singolo” – “Corsi di durata pluriennale”
La qualificazione dell'originario visto per motivi di studio di ingresso come per “corso singolo”, in luogo di corsi di durata pluriennale, non appare, in mancanza di ulteriori e più perspicui elementi, un fattore ostativo alla predicabilità della procedura di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Cons. Stato, sez. III, 20 dicembre 2021, n. 8450

Permesso di soggiorno – Ritardo nella domanda di rinnovo – Termine ordinatorio – Ragioni del ritardo – Cause di forza maggiore
In caso di matrimonio con cittadino dell'Unione europea e di decesso di quest'ultimo, per poter mantenere il permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. n. 30/2007, ove il richiedente non sia rimasto sul territorio nazionale per almeno un anno, devono sussistere i requisiti di cui all'art. 30, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, a tenore del quale “in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio [...] il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro”. Trova quindi applicazione la disciplina del TUI con le relative ragioni ostative ivi previste.
Tar Lombardia, sede di Milano, sez. I, 22 dicembre 2021, n. 2887

P ermesso di soggiorno – Conversione – Motivi umanitari – Motivi di attesa occupazione
Con il d.-l. n. 113 del 2018 – convertito con modificazioni con la legge n. 132 del 2018 – è stato eliminato dal sistema normativo nazionale il permesso di soggiorno per motivi umanitari e, altresì, l'ultima parte dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/981 che faceva espresso riferimento alla protezione umanitaria e abrogando il già citato art. 11, co. 1 lett. c-ter) del d.P.R. 394/99 sul rilascio del titolo. Sennonché, nell'abrogare il permesso di soggiorno per motivi umanitari il legislatore ha introdotto una norma di diritto intertemporale con l'art. 1, co. 8, del d.-l. n. 113/2018 che stabilisce espressamente la convertibilità del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Pertanto il titolare di permesso per motivi umanitari, quale titolo di soggiorno duraturo, stabile e per legge ammesso alla conversione, potrebbe chiedere e ottenere la sola conversione in permesso per lavoro, mentre non potrebbe chiedere il rilascio del permesso per attesa occupazione, quale titolo “subordinato” a quello per lavoro perché meno stabile e duraturo di quest'ultimo. Tuttavia, deve ritenersi che il permesso per ricerca lavoro/attesa occupazione sia in linea con l'intento del legislatore, sicché la Questura, in sede di valutazione della domanda di conversione, deve considerare il possesso dei requisiti per ottenere un altro tipo di permesso di soggiorno previsto dall'ordinamento, in base all'art. 5, co. 9, d.lgs. 286/98, esaminando la capacità lavorativa e reddituale e operando un giudizio prognostico e, per l'effetto, al ricorrere dei presupposti, rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o, quanto meno, per attesa occupazione.
Tar Lazio, sede di Roma, sez. I-ter, 23 dicembre 2021, n. 13398

Rilascio permesso di soggiorno – Reati ostativi – Attenuanti – Valutazione del giudice amministrativo
La condanna per uno dei reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 4, co. 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta in via generale il rifiuto automatico del permesso di soggiorno come anche del suo rinnovo. Tuttavia, ai fini della valutazione del Collegio, possono rilevare una serie di fattori quali: la speciale tenuità del fatto; le attenuanti specifiche e generiche richiamate nella sentenza penale di condanna. In particolare il giudice amministrativo può tenere in considerazione tali elementi anche in caso di sentenza “patteggiata” che non abbia esplicitato le attenuanti specifiche ma solo quelle generiche (assorbenti e prevalenti rispetto alle aggravanti nel caso specifico).
Cons. Stato, sez. III, 30 dicembre 2021, n. 8731