I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di servizio sanitario nazionale

di Carmelo Battaglia

Servizio Sanitario Nazionale – Regime convenzionamento – Regime accreditamento – Natura concessoria rapporto – Erogazione prestazioni sanitarie – Onere regioni

La Sezione ha evidenziato che, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell’accreditamento – previsto dall’art. 8 del D.lgs. n. 502/1992, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, poi integrato dall’art. 6 della legge n. 724/1994 – non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria. Non può essere posto a carico delle regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato; né può esserlo al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali consequenziali a tale accreditamento.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Prima, n. 6003/2022 e n. 17711/2014
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Terza, n. 23657/2015

Riferimenti normativi
Art. 6, Legge n.724/1994
Art. 8, D.lgs. n. 502/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima, Ordinanza n. 168 del 04/01/2023

Servizio Sanitario Nazionale – Esigibilità credito verso P.A. – Emissione titolo spesa – Debitore pubblico e debitore privato – Differenza trattamento normativo

La Corte ha chiarito che il credito pecuniario vantato nei confronti della P.A. non può ritenersi liquido ed esigibile – e, quindi, non può produrre interessi corrispettivi – fino a quando la stessa amministrazione non abbia emesso il titolo di spesa, in conformità a quanto previsto dall’art. 270 del r.d. n. 827/1924. Questo principio si applica non solo allo Stato, ma anche agli enti pubblici, ove i pagamenti debbano seguire la procedura contabile disciplinata dal r.d. n. 827/1924, e si estende, in base al D.lgs. n. 502/1992, pure alle aziende sanitarie. La differenza di trattamento normativo tra debitore privato e debitore pubblico viene, generalmente, giustificata dalla circostanza che quest’ultimo persegue, anche nell’attuazione di rapporti obbligatori, interessi generali.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Prima, n. 195452/2012, n. 6203/2009, n. 1749/2008, n. 17909/2004 e n. 13859/2002

Riferimenti normativi
D.lgs. n. 502/1992
Art. 270, R.D. n. 827/1924

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima, Ordinanza n. 118 del 04/01/2023

Servizio Sanitario Nazionale – Strutture equiparate e accreditate – Meccanismo tetti di spesa – Operatività fino al 2008 – Estensione principio remunerazione a prestazione e tetti spesa

Il Collegio ha affermato che, ai fini dell’operatività del meccanismo dei “tetti di spesa”, fino al 2008, occorre distinguere tra strutture pubbliche e strutture ad esse equiparate – quali gli ospedali classificati, gli IRCCS et similia – e le strutture accreditate. Solo per queste ultime, invero, ha senso parlare di imposizione di un limite alle prestazioni erogabili, mentre per le strutture che «risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale (Ospedali pubblici, Ospedali classificati, I.R.C.C.S., etc.)» non è neppure teorizzabile l’interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato. Infatti, la struttura ospedaliera non può sottrarsi al dovere, non negoziabile, di erogare il servizio pubblico a tutti gli utenti, dovendo, dunque, ricondursi il tetto delle prestazioni erogabili al limite strutturale dell’ospedale; sicché, anche gli ospedali privati classificati hanno l’obbligo di rendere le prestazioni richieste dagli assistiti nei limiti consentiti dalla loro capacità operativa, determinata dall’assetto strutturale ed organizzativo.
Solo a partire dal 1° gennaio 2009, infatti, anche per gli enti in questione è venuto imponendosi il principio della remunerazione a prestazione, in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale, nel rispetto dei vincoli di bilancio, come recita ora l’art. 8-quinquies, comma 2-quater, del D.lgs. n. 502/1992, nel testo risultante dalla sua riformulazione ad opera dell’art. 79 del D.L. n. 112/2008.

Riferimenti giurisprudenziali
Consiglio di Stato, Sez. Terza, n. 4374/2017, n. 2529/2013 e n. 2522/2013

Riferimenti normativi
Art. 79, D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008
Art. 8-quinquies, comma 2-quater, D.lgs. n. 502/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima, Ordinanza n. 56 del 03/01/2023

Servizio Sanitario Nazionale – Regime accreditamento – Prestazioni eccedenti limite spesa – Mancata previsione criteri remunerazione prestazioni eccedenti

La Sezione ha ribadito il proprio orientamento, in base al quale, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa, formulata dalla società accreditata nei confronti della Azienda Sanitaria Locale e della Regione. La mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è, infatti, giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode, comunque, di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall’avvenuto accreditamento.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione n. 26334/2021, n. 10182/2021 e n. 27608/2019

Riferimenti normativi
Art. 8-quinquies, D.lgs. n. 502/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza n. 49 del 03/01/2023

Servizio Sanitario Nazionale – Fissazione tetto massimo annuale spesa – Determinazione preventivi annuali prestazioni – Atto autoritativo regionale – Vincoli obbligatori

Secondo la Corte tanto la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario, per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, quanto «la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni», risulta rimessa ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, visto che «tale attività di programmazione, tesa a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, assume valenza imprescindibile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l’adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate». In altri termini, «l’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato».

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, Sez. Terza, n. 27997/2019
Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, n. 3/2012

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza n. 33521 del 15/11/2022