I temi di NT+L'ufficio del personale

Mansioni superiori, riserva e procedura nei concorsi, somministrazione di personale

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Svolgimento di fatto di mansioni superiori e anche di posizione organizzativa
«… nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva; ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa». È quanto affermato dalla Corte di cassazione, nell'ordinanza 17 aprile 2023 n. 10194 affermando altresì che occorre accertare che il dipendente abbia svolto con pienezza di poteri le mansioni connesse all'incarico, assumendone la relativa responsabilità, al fine di valorizzare quei compiti non ai soli fini della comparazione della retribuzione tabellare, ma di ammettere, invece, anche la possibilità di un conferimento – sempre di fatto – della posizione organizzativa. Ne consegue, come detto ed alle condizioni richiamate, l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di corrispondere le differenze retributive, comprensive delle componenti accessorie.

Diritto di riserva nei concorsi pubblici per le categorie protette
Il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, nella sentenza 5 maggio 2023 n. 700 ha concluso che il candidato di concorso in possesso di titolo di riserva, ai sensi della legge 68/1999 (correttamente indicato nella domanda di partecipazione) e risultato idoneo al termine della selezione, ha diritto all'assunzione (quindi, a far valere la propria precedenza) anche quando l'amministrazione non abbia contemplato la riserva nel bando di concorso e, invece, risulti carente rispetto alla «quota d'obbligo» (articolo 3 della precitata legge). Infatti e come asserito da consolidata giurisprudenza, le regole sull'assunzione obbligatoria costituiscono principi generali riconducibili alla materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettere l) e m), della Costituzione, che devono trovare applicazione diretta da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, a nulla rilevando la loro mancata inclusione nei bandi di concorso, utile soltanto allo scopo di pubblicizzare in via preventiva l'utilizzo della relativa procedura a fini di rispetto degli obblighi di collocamento.Vale a dire che, la natura cogente delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili implica il loro rispetto a prescindere dall'avvenuta inclusione nei singoli bandi di concorso, perché le stesse operano ope legis.

Danno erariale per irregolare ricorso alla somministrazione di personale
In un ente, il ricorso alla somministrazione di lavoro era avvenuto in assenza di prova circa i requisiti di temporaneità ed eccezionalità delle esigenze di cui all'articolo 36 del Dlgs 165/2001. In particolare era avvenuta la circostanza dell'assegnazione dello stesso lavoratore, mediante più contratti di somministrazione in un arco di tempo pluriannuale. La Corte dei conti, sezione I giurisdizionale centrale d'Appello, con la sentenza n. 202/2023, ha confermato la pronuncia della sezione territoriale di condanna di un dirigente di un ente locale al risarcimento del danno erariale per aver concorso all'utilizzo irregolare di contratti di somministrazione di personale. Danno determinato in via equitativa per il condannato (dirigente del settore viabilità) e con riduzione, dal momento che alla condotta avevano partecipato anche i componenti della giunta ed i settori risorse umane, affari legali e finanziario nonché tenuto conto dell'esigenza di garantire la continuità del servizio nel settore di competenza (viabilità stradale), in considerazione dell'obiettiva carenza di organico e per l'indifferibilità dei compiti.

Malfunzionamento delle apparecchiature informatiche nei concorsi
Quando rimane ignota la causa di disguidi tecnici o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche e telematiche (computer, tablet, connessioni ad internet, eccetera) utilizzate nelle procedure selettive ed anche in presenza di clausola del bando (espressamente accettata dai concorrenti) di esonero dell'amministrazione da qualsivoglia responsabilità per i loro possibili inconvenienti (se non è possibile ascrivere l'evento ad imperizia o negligenza del candidato) devono prevalere i principi di correttezza, buona fede e buon andamento della pubblica amministrazione, che impongono la ripetizione o un supplemento di prova. Il principio è stato stabilito dal Consiglio di Stato, sezione VII, con la sentenza 2 maggio 2023 n. 4444, con la quale ha confermato il riconoscimento del diritto, per una candidata di concorso, alla ripetizione della prova, a causa di un malfunzionamento del collegamento da remoto nell'espletamento della prova orale, tenutasi nel periodo emergenziale durante la pandemia da Covid-19.