I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di edilizia

di Esper Tedeschi

Valutazione d'insieme dell'abuso – Principio di buon andamento – Abuso edilizio
La valutazione dell'abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell'intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l'amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa.
T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 4 gennaio 2023, n. 14

Distanze tra edifici – Deroghe ai regolamenti comunali – Invalidità
Le convenzioni tra privati che mirano ad introdurre deroghe alle disposizioni regolamentari (urbanistiche) in materia di distanze sono invalide; e ciò in quanto le norme contenute nei regolamenti comunali che prevedono distanze delle costruzioni dal confine rivestono carattere assoluto e inderogabile, atteso che non mirano soltanto ad evitare intercapedini dannose o pericolose, ma anche a tutelare l'assetto urbanistico di una determinata zona e la densità degli edifici.
T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 4 gennaio 2023, n. 65

Permesso in deroga – Variante – Area edificabile – Aree agricole o destinate a verde pubblico – Volume edificabile
La deroga al permesso di costruire non può incidere sulle scelte di tipo urbanistico, potendo operare solo nel caso in cui l'area sia edificabile secondo le previsioni di piano, con la conseguenza che non può ritenersi ammissibile il rilascio di permessi in deroga, ad esempio, per aree a destinazione agricola o a verde pubblico o privato mancando in tal caso il presupposto dell'edificabilità dell'area necessario non per il rilascio in deroga del permesso di costruire ma per il permesso stesso. Analogamente, si è escluso che la deroga possa riguardare aumenti di volumetria rispetto a quelli oggetto di pianificazione potendo consentire soltanto, a parità di volume edificabile, che l'intervento si concretizzi, ad esempio, con altezza, superficie coperta, destinazione diverse da quelle previste dal PRG (Cons. Stato Sez. V n. 46, 11 gennaio 2006; Sez. VI n. 4568, 7 agosto 2003). Ne consegue che, al di fuori dei limiti indicati dalla disposizione contenuta nell'art. 14 D.P.R. n.380/01, viene a configurarsi un'ipotesi di variante urbanistica la cui approvazione è soggetta alla specifica disciplina.
T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. II, 5 gennaio 2023, n. 117

Vicinitas – Legittimazione ad agire – Esistenza di un pregiudizio in concreto – Impugnazione titolo edilizio
Nelle azioni di impugnazione di titoli autorizzativi di opere rilasciati dalle amministrazioni competenti in favore dei relativi istanti, ai fini dell'integrazione della legittimazione e dell'interesse a ricorrere in capo a terzi non destinatari del provvedimento, non sia sufficiente il mero criterio della vicinitas, occorrendo per contro l'allegazione e la prova (o, quanto meno, un principio di prova) in merito ai pregiudizi concreti ed attuali arrecati alla posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente. In particolare, è stato osservato che “il collegamento territoriale stabile con il contesto nel quale è destinato a sorgere l'intervento infrastrutturale contestato non può essere considerato, di per sé, un dato sufficiente a dimostrare l'esistenza di un concreto pregiudizio a carico di chi invochi l'annullamento del titolo abilitativo, quanto meno in tutti i casi in cui la modifica del preesistente assetto territoriale, paesaggistico e sanitario non si dimostri ictu oculi, ovvero sulla scorta di sicure ed oggettive basi statistiche tratte dall'esperienza, di parametri di attendibilità tecnica oggettivamente sindacabili o, comunque, di comprovati e precisi elementi di fatto, pregiudizievole per la qualità (urbanistica, paesaggistica, ambientale, sanitaria) del contesto in cui si inseriscono l'esercizio o la proprietà della parte ricorrente” (Consiglio di Stato, Sez VI, n. 2252/2020).
Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2023, n. 222

Soppalco – Permesso di costruire – Aumento del carico urbanistico – Fruizione da parte dell'uomo
La disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all'interno di un locale, di solito un'abitazione, interponendovi un solaio, va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto. È necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, con incremento delle superfici dell'immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico. Si rientra, invece, nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile, ipotesi che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
Cons. Stato, sez. VII, 9 gennaio 2023, n. 238

Pedana in muratura – Decreto ministeriale 12 gennaio 1958 – Parere soprintendenza – Nozione di “costruzione” – Art. 31, l. n. 1150 del 1942
In caso di una pedana in muratura realizzata sull'isola di Ischia in epoca successiva al 1958, ma anteriore al 1967, ci si deve domandare se illo tempore, ci fosse bisogno di un'autorizzazione e/o comunque se quell'opera fosse o meno conforme al piano di tutela paesaggistica approntato in sede ministeriale, in vigore dal gennaio del 1958 (il Piano di tutela paesaggistica per l'isola di Ischia venne approvato solo con il D.M. 12 gennaio del 1958). In tema il Decreto Ministeriale del 1958 non impose un divieto assoluto di edificabilità, limitandosi ad imporre l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di “costruzione” da erigere nella zona. Inoltre, la nozione di costruzione alla quale l'atto generale di tutela si riferiva era quella, in quel momento restrittivamente interpretata dalla giurisprudenza, contenuta nell'allora vigente comma 1 dell'art. 31 della legge n. 1150 del 1942; dunque era quanto meno dubbio che la realizzazione di una pedana in muratura, a supporto delle cabine, potesse rientrarvi, il che indurrebbe a ritenere che la normativa allora vigente non obbligava a sottoporre il relativo progetto all'approvazione della Soprintendenza. Si trattava invero, di un'opera strumentale, posta a servizio di una struttura amovibile, destinata ad un utilizzo stagionale, di modesta entità che verosimilmente non si ritenne rientrare nel concetto di costruzione adoperato dal ridetto decreto.
Cons. Stato, sez. VII, 9 gennaio 2023, n. 264

Permesso di costruire convenzionato – Art. 28-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 – Assenza strumento urbanistico di dettaglio
L'art. 28-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dall'art. 17, comma ,1 lett. q), del d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014 n. 164, prevede la possibilità di rilascio di un permesso di costruire convenzionato, non preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio, per tutte le situazioni nella quali le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata. Pertanto, per i casi in cui, secondo la valutazione dell'amministrazione, le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte con una modalità semplificata, la pianificazione di secondo livello risulterebbe ridondante e non rispettosa del principio di proporzionalità tra gli interessi pubblici da perseguire e lo strumento amministrativo utilizzato.
T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 14 gennaio 2023, n. 6

Destinazione agricola – Uso del terreno per finalità diverse – Attività sportiva – Preservazione caratteristiche del territorio
Devono ritenersi compatibili con la destinazione agricola anche usi del territorio diversi, ovvero comunque, non immediatamente riferibili all'uso agricolo-produttivo, dovendo escludersi che la suddetta destinazione imponga un obbligo a carico del proprietario di utilizzare effettivamente il proprio fondo per tali finalità. Ciò che la destinazione agricola impone è, dunque, la preservazione delle caratteristiche di naturalità del territorio, ciò sia in funzione di un futuro ed eventuale suo utilizzo per finalità produttive, sia in funzione di tutela del territorio nella sua dimensione paesaggistica ed ambientale (“I terreni a destinazione agricola sono aree del territorio urbano sottratte all'edilizia residenziale e destinate sia alla salvaguardia degli interessi dell'agricoltura che alla tutela del paesaggio in genere poiché tendono ad evitare l'edificazione di ulteriori insediamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per il più conveniente equilibrio di vivibilità della popolazione” C.d.S., sez II, n. 2536/94 e sez. V, n. 968/1993; “Non è preclusa al proprietario di un terreno agricolo la possibilità di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, ed in particolare avendo riguardo ad utilizzazioni intermedie rispetto all'uso agricolo e quello edificatorio quali, ad esempio, il parcheggio, la caccia, lo sport e l'agriturismo”. Cass. SS.UU 10.11.2010 n. 22802, cass. n. 12862 del 2010; cass. n. 10280 del 2004). Dunque, salvo che a ciò non ostino le previsioni urbanistiche di zona, non può ritenersi incompatibile con la destinazione agricola di un terreno il suo uso per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica all'aperto e senza l'utilizzo di attrezzature idonee a pregiudicare definitivamente la destinazione naturale del fondo o che comportino la deruralizzazione del territorio.
T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 19 gennaio 2023, n. 83

Sanzione acquisitiva al patrimonio dell'ente – Sanzione demolitoria – Elemento soggettivo
La sanzione acquisitiva al patrimonio dell'ente ex art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, non può essere comminata nei confronti del proprietario del fondo incolpevole dell'abuso edilizio, cui è rimasto del tutto estraneo. Diversamente è a dire per la sanzione demolitoria, la cui natura “reale” e ripristinatoria dello stato dei luoghi per come preesistente all'illecito, la rende impermeabile al necessario previo accertamento di profili di responsabilità colpevole del proprietario, anche ove subentrato all'autore dell'abuso. Ne consegue che per l'applicazione delle sanzioni amministrative privative della proprietà del bene, che non sono cioè meramente ripristinatorie dell'abuso perpetrato, è necessaria la sussistenza di un elemento soggettivo almeno di carattere colposo da parte del soggetto proprietario che le subisce.
Cons. Stato, sez. II, 20 gennaio 2023, n. 714

Condono edilizio – Nulla osta Ente Parco – Preavviso di rigetto – Anteriorità della costruzione
Per opere realizzate in area ricadente all'interno di un parco, il richiedente un condono edilizio, a fronte del parere negativo dell'Ente Parco, non può giovarsi della circostanza che il fabbricato risulterebbe completato nel 1965 al di fuori del centro abitato, in epoca anteriore all'introduzione dell'obbligo generalizzato di licenza edilizia per le nuove costruzioni, trattandosi di profili relativi alla eventuale regolarità edilizia e non anche alla compatibilità paesaggistica e naturalistico-ambientale dello stesso (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 21 novembre 2022, n. 3113). Peraltro, non può essere opposta nemmeno la violazione dell'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, in quanto in tema di nulla osta dell'Ente Parco al rilascio di concessioni o autorizzazione relative ad interventi, impianti, ed opere all'interno del parco, il preavviso di rigetto non è dovuto ai richiedenti, atteso che l'unico interlocutore dell'Ente parco è l'amministrazione Comunale.
T.A.R. Campania, sede di Salerno, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 149