di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La determinazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti delle utenze non domestiche e, conseguentemente, le tariffe della tassa sui rifiuti, devono essere frutto di un'accurata indagine conoscitiva e di una razionale classificazione delle utenze. Questa è la conclusione recentemente evidenziata dalla sentenza del Tar del Lazio n. 4926/2023.

La sentenza si occupa della questione relativa alla determinazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti delle utenze non domestiche, previsti dal DPR 158/1999 relativo al "metodo normalizzato", per la determinazione della tariffe della Tari (Kd) e dell'obbligo della loro motivazione.

In particolare, veniva contestato ad un comune che la tariffa delle discoteche e sale da ballo fosse sproporzionata e incoerente con quella cui vengono assoggettate altre categorie di esercizi aventi una potenzialità di produzione di rifiuti molto maggiore di quella delle medesime.

Il Dpr 158/1999 stabilisce dei limiti minimi e massimi ai valori dei predetti coefficienti, per ogni categoria di utenza non domestica, limiti che, peraltro, fino a diversa determinazione di Arera possono essere superati dai Comuni (al rialzo o al ribasso) fino al 50% del loro ammontare (articolo 1, comma 652, Legge 147/2013).

Da sempre si è fortemente dibattuto sulla discrezionalità dei comuni nella scelta di quale coefficiente applicare alle diverse categorie, nell'ambito dei predetti limiti, e in particolare se nel caso di scelte non omogenee tra le diverse categorie gravasse o meno uno specifico obbligo di motivazione in capo agli enti. Infatti, da un lato, si ritiene che una volta che il legislatore ha stabilito dei limiti nella determinazione delle tariffe, come muoversi all'interno degli stessi rientri nella discrezionalità amministrativa degli enti, senza uno specifico obbligo di motivazione, trattandosi peraltro di atti a contenuto generale; dall'altro, invece, si evidenzia la natura mista della deliberazione di determinazione delle tariffe della tari, quale atto a carattere generale e provvedimento amministrativo, la rende soggetta all'obbligo di motivazione.

Nello specifico il Tar del Lazio ha evidenziato che la scelta della tariffa (e quindi a monte del coefficiente) si caratterizza per una discrezionalità di natura tecnica, in quanto, il principio stabilito dal Dpr 158/1999 e quello comunitario del "chi inquina paga" richiedono che chi ha una maggiore capacità di produzione dei rifiuti deve pagare una tariffa più elevata, in quanto è maggiore il costo del relativo servizio.

Pertanto, la determinazione del costo necessita di una puntuale determinazione della (potenziale) quantità di rifiuti prodotti. Cioè la libertà dei comuni di muoversi tra un minimo ed un massimo deve essere guidata dalla differente capacità di produzione dei rifiuti (Consiglio di Stato, Sezione I, n. 2754/2019, Cassazione, Sezione VI-5 civile, ordinanza n. 12859 del 23 luglio 2012).

La scelta dei coefficienti deve essere frutto di una accurata indagine conoscitiva e di una razionale classificazione delle utenze. Ossia, in altri termini, la stessa deve essere supportata da un'adeguata istruttoria tecnica che evidenzi le diverse potenzialità di produzione dei rifiuti. Pur essendo vero che tale istruttoria è stata già alla base della determinazione dei coefficienti operata dal Dpr 8/1999, è altrettanto vero che dove i Comuni si discostino dai rapporti di proporzionalità tra i diversi coefficienti delle varie categorie fissati dal Dpr 158/1999, nasce l'obbligo della specifica motivazione.

Peraltro, la valutazione fatta dai Giudici romani, si è basata anche sul dato della "comune esperienza", più volte usato dalla Corte di cassazione in materia di tarsu, in base alla quale risultava sproporzionata la tariffa delle discoteche e sale da ballo rispetto a quella di altre categorie di utenze, caratterizzate da una produzione di rifiuti ben superiore. Tra l'altro è interessante notare come la scelta dei Giudici si è basata anche sul raffronto delle tariffe applicate da altri comuni per la medesima categoria, raffronto che però, a parere di chi scrive, dovrebbe tenere conto dei diversi costi complessivi del Pef dei vari enti e dalla ripartizione degli stessi tra le varie categorie di utenze.

(*) Vice presidente Anutel

-----------------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

- Verbania, 18/04/2023: Imu - Tasi e nuova Imu: l'abitazione principale e le assimilazioni (9,00-16,30)

- San Michele al Tagliamento (Ve), 8-11/05/2023: Master breve sui tributi locali

- Sede Nazionale ANUTEL – Montepaone (Cz) dal 8 al 12 /05/2023: Corso di aggiornamento per responsabili ed operatori del servizio finanziario: tra approfondimenti teorici e soluzioni pratiche

- Morciano di Romagna (Rn), 17/05/2023: Imu e nuova Imu - disciplina dell'abitazione principale nell'ambito dell'attività di controllo e di verifica (9,00-14,00)

- Perugia, 15/05/2023: Lessico" e "struttura" del (nuovo) codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (9,00-16,00)

SUMMER SCHOOL ANUTEL
In presenza presso la Sede nazionale ANUTEL di Montepaone (Cz)
- MASTER BREVE IN MATERIA DI SOCIETÁ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI dal 26 al 29 giugno 2023

- CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI ED OPERATORI DEL SERVIZIO FINANZIARIO dal 3 al 7 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 10 al 14 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 24 al 28 luglio 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 31 luglio al 4 agosto 2023

- TRIBUTI LOCALI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE dal 7 al 11 agosto 2023

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 12/04/2023: Procedure concorsuali profili impositivi e adempimenti amministrativi – question time (10,00-12,00)

-13/04/2023: L'autotutela nei tributi locali alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali (15,30-17,30)

-17/04-18/04/2023: Corso di formazione per messi notificatori

- 24/04/2023: La mediazione tributaria: tra responsabilità e facoltà del funzionario alla luce della legge 31 agosto 2022, n. 130 (10,00-12,00)

- 2/05/2023: Imposta di soggiorno - contributo di sbarco (11,00-13,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 14/04/2023: Dal riaccertamento ordinario al rendiconto di gestione 2022: aspetti normativi e contabili (10,00-12,00)