I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Limiti ai regolamenti comunali Tari nella disciplina dei rifiuti delle utenze non domestiche

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La sentenza del Tar Napoli n. 758 del 2023 ha affrontato diversi aspetti relativi all'applicazione della Tari alle utenze non domestiche, con particolare riferimento alla produzione di rifiuti speciali ed alle facoltà di gestione autonoma dei rifiuti urbani prodotti che le attuali norme attribuiscono alle predette utenze.

Il primo aspetto esaminato, per quanto qui di interesse, è relativo all'ormai soppresso potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (articolo 198 del Dlgs 152/2006), vigente fino all'entrata in vigore della riforma contenuta nel Dlgs 116/2020, in base alla quale è la legge a definire quali sono i rifiuti speciali e quali invece sono classificabili come urbani. La pronuncia conferma che i comuni dovevano stabilire, oltre ai criteri qualitativi, anche quelli quantitativi di assimilazione dei rifiuti, limiti però che dovevano comunque rispondere ai principi di ragionevolezza e di adeguatezza, in modo che non risultino sperequazioni né aspetti vessatori nell'applicazione della tassa (Consiglio di Stato, sezione V, 6 settembre 201, n. 4223). Il Tar ha infatti giudicato sproporzionata una soglia quantitativa di assimilazione di gran lunga superiore a quella risultante dai coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze non domestiche (kd), contenuti nel Dpr 158/1999.

Oltre a tale questione, oggi non più di interesse, il Tar ha evidenziato che è la normativa di legge (Dlgs 152/2006) a stabilire che sono speciali i rifiuti prodotti dalle attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, ecc. I regolamenti comunali non potevano e non possono modificare tale classificazione.

Come precisato dall'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Il Tar ha contestato la previsione del regolamento comunale che aveva aggiunto che la produzione dovesse essere oltre che continua anche "nettamente" prevalente, ritenendo non corretta l'inserimento di quest'ultimo avverbio, poiché in tale modo il regolamento «ha in maniera eccentrica introdotto una restrizione ulteriore - non prevista dal legislatore – in ordine ai rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi». Tuttavia, sul punto, si deve osservare come il concetto di prevalenza introdotto dal legislatore intendeva escludere dalla tassazione quelle superfici in cui sia rilevabile solo la produzione di rifiuti speciali e non anche di rifiuti urbani (assimilati fino al 2020). Il ministero dell'Economia e delle finanze, con la risoluzione n. 9-Df del 9/12/2014, chiari che: «la norma permette, quindi, di considerare intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti assimilati». In altri termini, le superfici da escludere dal prelievo sono quelle in cui la produzione di rifiuti urbani è del tutto trascurabile, ossia, ragionando al contrario, nel caso in cui la produzione dei rifiuti speciali sia assolutamente predominante. Peraltro, se così non fosse, non avrebbe significato la disposizione del comma 682, lettera e), dell'articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale nel regolamento il comune deve individuare le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Se attribuissimo all'aggettivo prevalente una definizione meramente quantitativa, la superficie in cui la produzione di rifiuti speciali fosse anche al di poco superiore di quella degli urbani sarebbe tutta detassata, con l'evidente incongruenza di far sottrarre dal prelievo una parte consistente di rifiuti urbani (la cui gestione rientra nel servizio pubblico). La prevalenza va intesa, quindi, in senso di predominanza, tale da rendere del tutto trascurabile la produzione di rifiuti urbani (o meglio la potenzialità della loro produzione, rammentando la natura presuntiva del prelievo).

Il Tar, infine, scrutina la norma regolamentare comunale che disciplina la riduzione riconosciuta alle utenze non domestiche che avviano al riciclo, al di fuori del servizio comunale, i rifiuti urbani prodotti, prevista dal comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013. In particolare i Giudici amministrativi ritengono che la fissazione di un limite massimo all'abbattimento della quota variabile non sia consentito (Consiglio di Stato, sentenza n. 585/2018), poiché la disposizione normativa stabilisce che la riduzione debba essere proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (citando la norma dell'articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006, nel testo vigente fino al 2020, riferita alla TIA2 e non quella analoga del comma 649 della legge 147/2013, riferita alla Tari). Conclusione che, a parere di chi scrive, merita di essere rivista alla luce del nuovo regime in vigore con l'entrata in vigore del Dlgs 116/2020, il quale consente alle utenze non domestiche di "uscire" dal servizio pubblico, avviando tutti i rifiuti urbani prodotti al recupero, avvalendosi di operatori esterni abilitati. Facoltà che però convive con la riduzione del comma 649, in base alla quale l'utente potrebbe rimanere nel servizio pubblico e comunque destinare i rifiuti urbani prodotti al riciclo in modo autonomo. Nel primo caso il contribuente beneficerebbe della completa eliminazione della quota variabile del prelievo (nuovo articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006), mentre nel secondo caso, pur pagando il tributo per intero, continuerebbe a vedersi applicata la riduzione proporzionale del comma 649. Riduzione che si ritiene potrebbe anche avere un tetto massimo inferiore all'integrale abbattimento della quota variabile, considerando che in questo caso l'utente è rimasto nel servizio pubblico e continua a beneficiare dello stesso, a differenza degli utenti che invece hanno optato per il suo totale abbandono. Infatti, con tutta probabilità, la scelta di rimanere nel servizio è effettuata da imprese che non hanno modo di recuperare tutti i rifiuti urbani prodotti e che quindi devono continuare a beneficiare del servizio comunale, quanto meno per la raccolta del "secco residuo", destinato allo smaltimento.

Con la stessa logica il Tar non condivide la fissazione di un tetto minimo di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo per poter beneficiare dell'abbattimento proporzionale della quota variabile ex comma 649, poiché in tale modo si opera una indebita duplicazione dei costi in capo al contribuente, disponendo una riduzione non proporzionata alla totalità dei rifiuti speciali prodotti e delle relative spese sostenute per i quali la ricorrente ha dimostrato di avere avviato le operazioni di recupero.

É opportuno sottolineare, infine, le nuove previsioni dell'articolo 3 della deliberazione Arera n. 15/2022, le quali introducono una puntuale disciplina degli obblighi di rendicontazione e documentazione dell'avvenuto avvio a recupero che devono rispettare tutte le utenze non domestiche che conferiscono, del tutto o in parte, i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

(*) Vice presidente Anutel
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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

- Casarsa della Delizia (Pn), 6/03/2023: Pnrr – sfide e opportunità (9,00-16,30)

- Taranto, 13/03/2023: Il nuovo processo tributario (9,00-14,00)

- Padova, 15/03/2023: La costruzione del bilancio 2023/2025 e le chiusure 2022 alla luce delle novita' normative in materia di finanza locale (9,00-14,30)

- Caprarola (Vt), 16/03/2023: Le principali novità in materia di tributi locali per il 2023 (9,00-16,30)

- Verona, 21/03/2023: Le principali novità in materia di tributi locali per il 2023 (9,00-16,30)

- Desenzano (Bs), 27-28-29/03/2023: Master breve in materia di società partecipate dagli enti locali

- Sede Nazionale Anutel Montepaone (Cz), dal 3 al 7/04/2023: Tributi locali:- corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale

- Verbania, 18/04/2023: Imu - Tasi e nuova Imu: l'abitazione principale e le assimilazioni (9,00-16,30)

- San Michele al Tagliamento (Ve), 8-11/05/2023: Master breve sui tributi locali

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 9/03/2023: Imu e aree edificabili corso base per nuovi funzionari - II modulo (10,00-12,00)

- 14/03/2023: La piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (15,30-17,30)

- 22-23/03/2023: Corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00 / 14,30-18,30)

- 23/03/2023: Imu e aree edificabili corso base per nuovi funzionari - III modulo (10,00-12,00)

- 29/03/2023: Diritto delle successioni tra accertamento e riscossione – question time (10,00-12,00)

- 12/04/2023: Procedure concorsuali profili impositivi e adempimenti amministrativi – question time (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 16/03/2023: L'impatto del fondo rischi e delle passività potenziali nel risultato di amministrazione (10,00-12,00)

- dal 20/3 al 30/3/2023: L'agente contabile e il conto giudiziale

- 12/06/2023: Le novità della dichiarazione Irap 2023 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

6/03/2023: Gli incarichi esterni e le consulenze nelle Pa e gli incarichi a pubblici dipendenti (regime delle incompatibilità) (9,00-12,00)

7/03/2023: Gli incarichi professionali nella Pa (9,00-12,00)

7/03/2023: Tecniche di redazione degli atti amministrativi - I modulo (10,00-13,00)

10/03/2023: Tecniche di redazione degli atti amministrativi - II modulo (10,00-13,00)

13/03/2023- Il responsabile di progetto (rup) nel nuovo codice ed i compiti principali, approfondimento sulle principali novità – I modulo (15,30-17,30)+

14/03/2023: Tecniche di redazione degli atti amministrativi - III modulo (10,00-13,00)

29/03/2023- Il responsabile di progetto (Rup) nel nuovo codice ed i compiti principali, approfondimento sulle principali novità – II modulo (15,30-17,30)

30/03/2023- Il responsabile di progetto (Rup) nel nuovo codice ed i compiti principali, approfondimento sulle principali novità – III modulo (15,30-17,30)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

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Corso FAD 2023: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali
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http://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx