I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici in materia di Enti locali

di di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Contabilizzazione escussione polizza fideiussoria – appostamento di bilancio
Con riferimento alle somme derivanti dall'escussione di polizze fideiussorie stipulate in attuazione di convenzioni urbanistiche, la Sezione ha precisato di aver già avuto occasione di pronunciarsi rilevando come l'ente, escutendo la fideiussione, subentra ai privati nel completamento delle opere di urbanizzazione "in proprio" e, così facendo, imprime una connotazione pubblicistica alle somme a tal fine utilizzate, che, peraltro, entrano nel bilancio dell'ente e, conseguentemente, restano assoggettate alla relativa disciplina (deliberazione n. 143/2015/PAR).

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, 143/2015/PAR
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche 21/2012/PAR
Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 5/SEZAUT/2006/INPR

Riferimenti normativi
Art. 7, comma 8, Legge 131/2003

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 81/2021/PAR del 07.05.2021

Trattamento accessorio del personale – tetto di spesa - aumento
Con il quesito posto alla Corte si chiedeva quale fosse, per la determinazione delle risorse da destinare a trattamento accessorio del personale dipendente, il criterio da applicare per quantificare il valore complessivo delle riscossioni tributarie (ossia, il maggior gettito Imu e Tari ex art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018). Il prospettato dubbio esegetico - nonostante, a parere della Corte, il chiaro ed inequivocabile disposto del comma 1091 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 - è risultato, comunque, superato dall'ente richiedente con l'approvazione e l'applicazione del relativo regolamento comunale. Il Collegio, pertanto, in conformità alla consolidata giurisprudenza in materia, ha evidenziato come un'eventuale pronuncia nel merito, avrebbe finito per integrare, inammissibilmente, una sorta di parere successivo sulla legittimità di un provvedimento regolamentare già approvato ed esecutivo ai sensi di legge.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle autonomie,  09/SEZAUT/2020/INPR, 12/SEZAUT/2019/INPR, 16/SEZAUT/2018/INPR e 6/SEZAUT/2017/INPR

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 1091, Legge 145/2018
Art. 1, commi 166 e 167, Legge 266/2005
Artt. 198 e 198-bis TUEL

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 78/2021/PAR del 07.05.2021

Unione di Comuni – Vincolo di spesa per il personale - esenzione
La Sezione, sulla base dei principi di diritto enunciati nella pronuncia di orientamento della Sezione delle Autonomie n. 4/QMIG/2021, si è pronuncia nel senso che alle Unioni di comuni è consentito il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, in conformità all'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovando applicazione la disciplina dell'art. 33, comma 2, Dl 34/2019. La verifica del rispetto dei vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni resta disciplinata dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 4/SEZAUT/2021/QMIG, 20/SEZAUT/2018/QMIG e 8/SEZAUT/2011/QMIG

Riferimenti normativi
Art. 33, comma 2, DL 34/2019
Art. 1, comma 229, Legge 208/2015

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 76/2021/PAR del 07.05.2021

Incentivi tecnici – corretto appostamento contabile
Con il quesito posto, l'ente ha chiesto di sapere se, secondo il principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma (Principio contabile n. 18), la spesa riguardante gli incentivi tecnici rientrasse tra la spesa di personale da considerare nel rapporto tra media delle entrate e spesa di personale per determinare la capacità assunzionale degli enti locali. Altresì, in caso di risposta affermativa al primo quesito - considerato che, secondo la nuova normativa, i comuni mediani, con un rapporto entrate correnti/spesa di personale compreso fra il valore soglia medio e il valore soglia superiore (o "valore soglia di rientro della maggiore spesa"), devono mantenere sotto controllo e, quindi, costante detto rapporto, non potendolo incrementare rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato - ha chiesto di sapere se gli stessi siano tenuti a liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche anche nel caso in cui questo determinerebbe l'incremento di tale rapporto. La Sezione ha ritenuto di dover dare risposta negativa al primo quesito ed ha evidenziato come le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscano spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell'art. 33, comma 2, del DL n. 34 del 2019 e ss.mm.ii. Il secondo quesito posto dall'ente, quindi, è risultato assorbito dalla risposta al primo.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 4/SEZAUT/2021/QMIG, 20/SEZAUT/2018/QMIG e 8/SEZAUT/2011/QMIG

Riferimenti normativi
Art. 33, comma 2, DL 34/2019

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, Deliberazione n. 73/2021/PAR del 07.05.2021

Fondo anticipazioni di liquidità – fittizia contabilizzazione
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, Dl 162/2019 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. Con riferimento alle anticipazioni di liquidità previste dal d.l. n. 35 del 2013, come convertito, la Corte aveva già chiarito che, se la loro ratio «"è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, […] così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell'anticipazione" (sentenza 181/2015), al di fuori di tale "utilizzazione limitata" il suo impiego risulta in contrasto anche con l'equilibrio di bilancio» (sentenza /2020). Ne deriva, pertanto, che, tenuto conto della particolare natura di dette anticipazioni e delle circostanze eccezionali che a suo tempo ne hanno giustificato l'adozione, deve essere assicurato dal legislatore che tali disponibilità siano effettivamente destinate all'esclusivo rimborso del pagamento di quelle passività pregresse per le quali erano state ottenute, e parimenti deve essere comunque evitato che la loro contabilizzazione in bilancio possa costituire un surrettizio strumento per ampliare la capacità di spesa dell'ente, con evidente loro distrazione per finalità non consentite. Il comma 3 dell'art. 39-ter, Dl 162/2019, come convertito, viola anche l'art. 119, sesto comma, Cost., in quanto l'impiego dello stesso FAL per il rimborso della quota annuale del maggior disavanzo, esonerando l'ente dal rinvenimento in bilancio di effettivi mezzi di copertura, produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con evidente possibilità di liberare ulteriori spazi di spesa che potrebbero essere indebitamente destinati all'ampliamento di quella corrente (sentenza 4/2020). In proposito, la Corte ha più volte osservato che l'utilizzazione dell'anticipazione di liquidità per fini diversi dal pagamento dei residui passivi già iscritti in bilancio è in contrasto con il predetto precetto costituzionale, giacché «l'inidoneità dell'anticipazione a rimuovere situazioni di deficit strutturale risulta non solo implicitamente dal contrasto formale con il precetto contenuto nell'art. 119, sesto comma, Cost., ma anche da dati elementari dell'esperienza, secondo cui solo un investimento efficace può compensare in positivo l'onere debitorio sotteso alla sua realizzazione. In tale contesto, infatti, risulta "di chiara evidenza che destinazioni diverse dall'investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell'ente pubblico che ricorre al credito" (sentenza 188/2014)» (sentenza 4/2020). In sostanza, il combinato disposto delle norme censurate produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l'effetto di esonerare l'ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrate sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall'anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte costituzionale, Sentenza n. 4/2020

Riferimenti normativi
Art. 39-ter , Dl 162/2019
Legge 8/2020

Corte costituzionale, Sentenza n. 80/2021 del 29.04.2021