I temi di NT+L'ufficio del personale

Capacità assunzionale, titoli e prove nei concorsi, calcolo della tredicesima

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Capacità assunzionale degli enti di nuova istituzione
In materia di facoltà assunzionali è da ritenere che nei confronti di un Comune di nuova istituzione (effettuata mediante scorporo da altro omologo ente locale) trovi tuttora applicazione la disciplina di cui all'articolo 9, comma 36, del Dl 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010) ai sensi del quale «Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze». Si tratta di norma già, in precedenza, richiamata da altre sezioni, invitate ad esprimersi in relazione a fattispecie analoghe (con riferimento all'istituzione di nuovo comune, sezione regionale Piemonte, deliberazione n. 75/2018/SRCPIE/PAR) e con conclusioni che rimangono valide anche in seguito all'introduzione del nuovo criterio generale della cosiddetta «sostenibilità finanziaria» in luogo del precedente basato sul turn over. È quanto affermato dalla Corte dei Conti, sezione regionale Sicilia, con la delibera n. 131/2023/PAR del 18 aprile 2023.

Titoli di precedenza e preferenza nei pubblici concorsi
Il Tar Toscana, sezione I, nella sentenza 19 aprile 2023 n. 415 ha ricordato che l'articolo 16 del Dpr 487/1994 impone ai candidati di concorso di dichiarare già nella domanda di partecipazione il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, con conferme giurisprudenziali ripetute che intendono detto onere di particolare lievità e rispondente ad un'esigenza di efficienza, celerità ed economicità, esonerando la pubblica amministrazioni da indagini, in ogni caso incidenti sulla celerità del procedimento e recanti possibilità di errori (Consiglio di Stato, sezione VI, 29 dicembre 1993 n. 1081 e sezione I, 13 maggio 2014 n. 3975). Pertanto, il candidato non può legittimamente far valere il proprio titolo (non dichiarato nella domanda) in un momento successivo ovvero con comunicazione trasmessa dopo il superamento della prova scritta, adducendo l'ininfluenza della sua conoscenza nella fase di valutazione delle prove.

Calcolo della tredicesima
Il calcolo della tredicesima deve essere effettuato considerando che il diritto a tale mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di effettiva prestazione lavorativa. Pertanto, nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno e nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato. Per i periodi temporali di assenza di cui al comma 5-7 del contratto enti locali – (periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico – e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari) il rateo giornaliero della tredicesima mensilità non spetta. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento economico di cui al comma 6–9 del contratto enti locali – il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico. È questo il contenuto di un orientamento applicativo dell'Aran pubblicato il 17 aprile 2023.

Valutazione delle prove d'esame con attribuzione del voto numerico
Il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza 26 aprile 2023 n. 4188 ha stabilito che se la commissione giudicatrice si autovincola differendo a successiva seduta la definizione di aspetti di dettaglio e applicativi dei criteri di valutazione della prova d'esame, formulati con riferimento a parametri sostanziali quali la padronanza dell'argomento, l'esaustività della risposta, la capacità di sintesi e formali (chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica) e, poi, a ciò non provveda, vanifica il principio di sufficienza dall'attribuzione del voto numerico a condizione che sia, per i candidati, ricostruibile l'iter logico che ha condotto alle votazioni. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, il percorso logico seguito nell'attribuzione del punteggio non necessariamente deve scaturire da diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo, invece, sufficiente l'indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell'apprezzamento purché, a monte, siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell'iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d'esame.