I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Rassegna energia e ambiente

di Matteo Piacentini

Energia – Impianti agro-voltaici – PPTR – Analogia legis – Identità di elementi – Fotovoltaico – Attività agricola – Integrazione.
In relazione agli impianti agro-voltaici non può trovare applicazione la disciplina del PPTR in quanto dell’analogia legis difetta il presupposto della identità dell’elemento che giustifica la disciplina del PPTR del fotovoltaico ovvero il pregiudizio per l’attività agricola, della quale, al contrario, nell’agrivoltaico è prevista l’integrazione.
Energia – Impianti agro-voltaici – Fotovoltaico – Linee guida statali – DM 10/9/2010 – DGR 400/2021 – Regione Puglia – Valutazione progetto – Pubblica Amministrazione – Criteri pertinenti – Utilizzo agricolo dei suoli.

La realizzazione di impianti agro-voltaici si pone in linea sia con le linee guida statali e, in particolare, con il par. 16 del d.m. 10.9.2010 e con la DGR 400/2021 della Regione Puglia
con la conseguenza che l’Amministrazione deve conformarsi nel valutare il progetto a criteri effettivamente pertinenti alla tipologia dell’impianto e non adagiarsi invece su una prassi precedente riguardante strutture che diversamente pregiudicavano l’utilizzo agricolo dei suoli occupati.

TAR Bari, Sez. II, 26 aprile 2022, n. 568

 

Energia – ARERA – Autorità – Sindacato giudice amministrativo – Limite valutazione amministrativa – Verifica risposta ARERA – Risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate – Elementi di fatto.
In tema di sindacato del giudice amministrativo sull’attività di regolazione, è ammessa una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito del regolatore. L’unico limite in cui si sostanzia l’intangibilità della valutazione amministrativa complessa è quella per cui, quando ad un certo problema tecnico ed opinabile l’Autorità abbia dato una determinata risposta, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Autorità, dovendosi piuttosto limitare a verificare se siffatta risposta rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate (sul piano tecnico), che possono essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

TAR Milano, Sez II, 22 aprile 2022, n. 904

 

Energia – Distributori di gas – Distributori di energia elettrica – Efficientamento energetico – Reti elettriche – Gas naturale – Onere reale – Utenti finali – Immobile – Prestazioni di dare o facere.
I distributori di gas o di energia elettrica, al fine di beneficiare dell’incentivazione prevista devono presentare interventi di efficientamento energetico per azioni dirette relative ad interventi di efficientamento delle proprie reti elettriche e del gas naturale. Essendo l’obbligo di efficientamento qualificato onere reale sulle reti di distribuzione, non può che essere riferito a queste. Infatti, coerentemente con la generale definizione datane in dottrina, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l'onere reale è una qualità giuridica dell'immobile e da esso inseparabile, con l'effetto di obbligare il proprietario, in quanto tale, ad eseguire prestazioni positive e periodiche, di dare o facere, a favore del proprietario di altro immobile o di altro soggetto oppure interventi riconducibili al settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali dei soggetti obbligati, solo avvalendosi di società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, ai sensi dell’art.1, comma 34, della legge n. 239 del 2004 e s.m.i..

TAR Roma, Sez. III-ter, 21 aprile 2022, n. 4856

 

Energia – Sistema elettrico – Servizio di dispacciamento – Interesse pubblico generale – Equilibrio del sistema – Utenti finali – Servizio economico di interesse generale.
La gestione del sistema elettrico a un costo giustificato e ragionevole costituisce l’essenza stessa del servizio di dispacciamento, ragione per cui le misure prescrittive volte a conseguire tale finalità mirano al soddisfacimento di un interesse pubblico generale consistente nell’equilibrio del sistema che è patrimonio di tutti i soggetti operanti nel mercato del dispacciamento, ivi compresi gli utenti finali. Pertanto, tali misure non possono essere dirette esclusivamente nei confronti dei gestori di un servizio ma, in generale, nei confronti dell’esercente di un servizio economico di interesse generale, quale in effetti si configura il dispacciamento.

TAR Milano, Sez. II, 20 aprile 2022, n. 889

 

Energia – Biodiesel – Regolamento n. 37 del 2015 - Retroattività – Legittimità - Risarcimento danni – Affidamento – Annullamento regolamento – Condizione – Accisa agevolata.
E’ legittimo il d.m. 17 febbraio 2015 n. 37 – “Regolamento recante modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, nell'ambito del programma pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504” – atteso che il ri-esercizio del potere regolamentare dell’amministrazione si è realizzato legittimamente in ottemperanza ai giudicati del Consiglio di Stato e non poteva non implicare una rideterminazione dei coefficienti sulle quote di biodiesel fiscalmente agevolato già assegnate nelle annualità del programma trascorse.  
Energia – Responsabilità amministrazione – Affidamento – Regolamento – Ragionevole convincimento – Medesimo destinatario.

La responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato da un regolamento, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento. 

Cons. St., Sez. IV, 19 aprile 2022, n. 2915

 

Energia – Compatibilità funzionale – Impianti di carburante – Zona territoriale omogenea A – Vincoli ambientali – Destinazione industriale – Realizzazione impianti.
L’art. 2 comma 1-bis, del d.lgs. n. 32 del 1998, si limita a prevedere la compatibilità funzionale degli impianti di carburante con le diverse parti del territorio comunale, ad eccezione di quelle comprese in zona territoriale omogenea A ovvero soggette a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali, con l'effetto che essi non devono di necessità essere collocati in zona territoriale omogenea a destinazione industriale; rimane comunque salva la potestà comunale di individuare le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere realizzati tali impianti. 

Cons. St., Sez. IV, 11 aprile 2022, n. 2696