I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Rassegna sull’energia da fonti rinnovabili

di Mattia Errico

Energia da fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici – Impianti agrivoltaici – Variazione essenziale – Requisiti
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, d.P.R. n. 380/2001, laddove il proponente, nel corso dell’iter istruttorio, muti soltanto le caratteristiche dell’intervento proposto (da impianto fotovoltaico a impianto agrivoltaico), mantenendo immutati localizzazione, destinazione d’uso e parametri urbanistici del progetto, viene integrata una variazione essenziale del progetto, non già un nuovo progetto.
Procedimento amministrativo – Modifica del progetto – Iter procedimentale pendente – Variazione essenziale – Sussistenza – Nuovo progetto – Esclusione

Anche la più radicale modifica di un progetto costituisce una variazione sostanziale, non già un nuovo progetto. L’ordinamento non riconosce una categoria giuridica di variante ulteriore rispetto a quella essenziale, tale da determinare la qualificazione del progetto come un quid novi rispetto al progetto originario. Anche laddove concorrano tutti i connotati della variazione essenziale (il contestuale mutamento di localizzazione, destinazione d’uso, parametri urbanistici e caratteristiche dell’intervento, ai sensi dell’art. 32, d.P.R. n. 380/2001) e quand’anche la variante in questione sia tale da comportare una nuova valutazione del progetto e una nuova istruttoria, essendo del tutto incompatibile con il progetto originario, la stessa andrebbe in ogni caso ascritta al novero delle varianti essenziali. Una simile variante progettuale – pur in astratto equiparabile a una nuova istanza – inserendosi in un iter autorizzativo già pendente deve essere qualificata come “modifica sostanziale”.
Art. 7-quater del d.l. n. 21/2022, convertito, con modificazioni, in legge n. 51/2022 – Modifica sostanziale – Istruttoria procedimentale – Conclusione – Regione o Provincia delegata se progetti presentati entro il 31 luglio 2021

L’art. 7-quater del d.l. n. 21/2022, convertito, con modificazioni, in legge n. 51/2022, stabilisce che gli iter procedimentali di tutti i progetti presentati prima del 31 luglio 2021 debbano essere conclusi da parte dell’Autorità regionale (o provinciale delegata), anche nei casi in cui durante l’iter (senza che si faccia riferimento ad alcuno specifico momento procedimentale) vengano apportate modifiche sostanziali. E ciò, al fine di garantire il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, evitando la dispersione dell’attività amministrativa già posta in essere e di sovraccaricare di attività gli uffici ministeriali nella prima fase di modifica normativa.
Procedimento amministrativo – Conferenza di Servizi – Modifica del progetto possibile

La possibilità di modificare il progetto in corso di Conferenza dei servizi è strettamente connaturata alla struttura del modulo procedimentale di riferimento, posto che la funzione dell’istituto conferenziale è quella di semplificare il processo decisionale degli Enti, mediante il coinvolgimento degli operatori privati nell’ambito della fase decisoria, in modo da pervenire al miglior bilanciamento tra interesse pubblico e privato in un’ottica collaborativa e costruttiva.

Procedimento amministrativo – Conferenza di Servizi – Natura flessibile –Principi fondamentali – Semplificazione – Concentrazione – Posizioni prevalenti – Veto – Esclusione – Parere motivato – Dissenso costruttivo
I principi fondamentali, desumibili dagli articoli 14 e seguenti della l. n. 241/1990, su cui poggia l’istituto della Conferenza dei servizi sono infatti i seguenti:

a) la semplificazione dell’azione amministrativa, mediante la concentrazione in unica sede delle valutazioni e della ponderazione di tutti gli interessi rilevanti in relazione a un determinato progetto;

b) l’assenza di ogni forma di potere di veto da parte delle amministrazioni partecipanti, mediante la tecnica decisionale delle posizioni prevalenti, in forza della quale l’autorità procedente effettua una ponderazione di tutte le posizioni espresse dai soggetti competenti all’esito della conclusione della fase conferenziale, senza poter assegnare a nessuna di esse carattere vincolante rispetto all’adozione del provvedimento finale;

c) l’obbligo per le Amministrazioni partecipanti di esprimere un parere puntualmente motivato che deve indicare le modifiche progettuali necessarie al rilascio dell’assenso, con la precisazione che la violazione di tale obbligo comporta che il parere negativo eventualmente rilasciato deve intendersi quale atto di assenso.

In definitiva, l’istituto della Conferenza di servizi ha natura flessibile e, per definizione, ammette e contempla un dialogo costante e continuo tra le Amministrazioni competenti e il privato richiedente, in modo da pervenire alla conclusione favorevole del procedimento autorizzativo e coniugare tutti gli interessi (pubblici e privati) che vengono in rilievo.

T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 528

 

Varianti ai progetti – Tre tipologie – Varianti leggere o minori – Varianti in senso proprio – Varianti essenziali
L’ordinamento contempla tre tipologie di varianti: 1) le cd. "varianti leggere o minori", quelle che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e sono tali da non alterare la sagoma dell'edificio (nonché rispettose delle prescrizioni eventualmente contenute nel permesso a costruire), per cui sono assoggettate alla mera denuncia di inizio dell'attività da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori; 2) le varianti in senso proprio, consistenti in modificazioni qualitative o quantitative, seppure di consistenza non rilevante rispetto al progetto approvato (che non comportano cioè un sostanziale e radicale mutamento), le quali necessitano del rilascio del cd. "permesso in variante", complementare ed accessorio rispetto all'originario permesso a costruire (cfr. Cass. Sez. III n. 9922 del 20 gennaio 2009, Gelosi); 3) le cd. "varianti essenziali", caratterizzate da "incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32", le quali sono perciò soggette al rilascio di un permesso a costruire nuovo ed autonomo rispetto a quello originario in osservanza delle disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante (così, Cass. Sez. III, n. 24236 del 24 marzo 2010, Muoio ed altro, Cass. Sez. III, n. 35728 del 18 maggio 2011, Filippini).

Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1388

 

Variante – Nuovo permesso di costruire – Discrimine – Superficie coperta, perimetro, volumetria, distanze dalle proprietà, caratteristiche funzionali e strutturali del fabbricato
La nozione di variante deve, cioè, ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto originario, e gli elementi da prendere in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire dalla variante ad altro preesistente, sono la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 16 giugno 2021, n. 4111

 

Procedimento amministrativo – Conferenza di Servizi – Soluzione concordata – Dissenso costruttivo – Indicazione delle modifiche necessarie per l’assenso
Il procedimento delineato dalla disciplina normativa in materia di conferenza di servizi deve ispirarsi alla ricerca di una soluzione concordata, ciò costituendo un obiettivo tendenziale da realizzare “ove possibile”, dovendo la Conferenza tener conto di eventuali dissensi manifestati dalle amministrazioni partecipanti al procedimento, purché si tratti di dissenso “c.d. costruttivo”, ovvero sia congruamente motivato, non si riferisca a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e rechi le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2022, n. 4632