I temi di NT+L'ufficio del personale

Assenteismo, concorsi, spese di personale e salario accessorio

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Falsa attestazione della presenza in servizio e licenziamento
Con riferimento al licenziamento disciplinare previsto dalla normativa vigente per le fattispecie di falsa attestazione di presenza in servizio è stato ritenuto che in presenza di uno degli illeciti tipizzati dall'articolo 55-quater del Dlgs 165/2001 va escluso l'automatismo nell'irrogazione della sanzione disciplinare, perché della norma deve essere fornita un'interpretazione orientata al rispetto dei principi costituzionali. È stato, però, evidenziato anche, in relazione all'assenza ingiustificata, che la disposizione normativa cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta tenuta dal lavoratore tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa. Premessi questi principi, la Corte di cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza 24 marzo 2023 n. 8453 ha confermato il giudizio d'appello secondo il quale anche un solo episodio di falsa attestazione di presenza in servizio può valere a giustificare il licenziamento disciplinare, quando sia comprovato l'elemento intenzionale e le circostanze concrete siano tali da compromettere la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Valutazione dei titoli di servizio nei pubblici concorsi
Il Tar Sicilia-Palermo, sezione II, con la sentenza n. 1465/2023, ha stabilito che quando il bando di concorso prevede la valutazione dei titoli di servizio con computo ad anni (quali unità di misura principale per l'attribuzione del punteggio) e la precisazione che le frazioni di anno valgono ove superiori a sei mesi, il candidato non può pretendere che il predetto termine di sei mesi possa essere raggiunto sommando i giorni di servizio di diverse prestazioni, svoltesi negli anni, singolarmente di durata inferiore ai sei mesi. Una simile interpretazione non sarebbe, infatti, quella immediatamente emergente dalla lettera del bando (formulata come sopra riportato), che – com'è noto – va interpretato sulla base del significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e della loro connessione senza che sia possibile forzarne il significato.

Ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada e spese di personale
«Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione». Lo ha ricordato la Corte dei conti, sezione regionale Lombardia, con la delibera n. 112/2023/PAR, concludendo che il principio è ritenuto valido anche alla luce del sopravvenuto decreto ministeriale del 30 dicembre 2019 n. 608 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il quale precisa che «La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi»; locuzione che, ad avviso dei magistrati contabili, va interpretata per consentire unicamente la detrazione delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi agli incassi, aggiunte alle sanzioni, quali, ad esempio, le spese di postalizzazione. Vale a dire che le spese di personale non vanno detratte ed il suddetto decreto contiene mere previsioni tecniche di dettaglio, concernenti la compilazione della relazione ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione informatica.

Calcolo del «tetto 2016» del salario accessorio, vale l'ammontare complessivo
«Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune deve considerare le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo». Sono queste le conclusioni della Corte dei conti Lombardia contenute nella deliberazione n. 115/2023/PAR. I magistrati, con riferimento alla precisa fattispecie e all'eventuale conflitto interpretativo rispetto a quanto ritenuto dalla Ragioneria generale dello Stato, hanno avuto modo di precisare che (prescindendo dalla collocazione delle circolari ministeriali nella gerarchia delle fonti) la corposa circolare relativa al conto annuale 2021 attiene alle istruzioni tecniche per la compilazione di tale documento con finalità di natura meramente tecnico-organizzativa. Pertanto, non può essere oggetto di dubbi interpretativi rispetto ad una norma primaria sulla quale sono intervenute molteplici e convergenti deliberazioni della magistratura contabile.