I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di edilizia e urbanistica

di Esper Tedeschi

Realizzazione verande – Art. 20, Lr n. 4 del 2003 – Sopraelevazione – Edilizia libera – Opera precaria
In caso di opere costituite da strutture in muratura portante e solai latero – cementizi ed ampliamenti in strutture portanti in legno con copertura mediante pannelli coibentati e chiusure con infissi vetrati, deve attribuirsi la qualifica di sopraelevazione, tali da non poter essere qualificate come opere “precarie”. A tal proposito il C.G.A.R.S. ha affermato – in particolare in merito alla nozione di precarietà di cui all'art. 20, l. r. n. 4 del 2003 – che “quanto, infine, alla “precarietà” delle cc.dd. “strutture di chiusura”, alla quale il Legislatore fa riferimento - ‘precarietà' che evidentemente non può consistere, nella ratio legis, nella mancanza di idonei “meccanismi di ancoraggio” atti a garantire la stabilità di dette strutture in situazione di sicurezza - la giurisprudenza ha chiarito che essa è data dalla combinazione sistemica del materiale e del metodo applicativo utilizzati; combinazione che deve consentirne, almeno virtualmente (e dunque nella previsione progettuale), lo smontaggio (o comunque l'asportazione) senza “distruzione” dei componenti mobili e senza ricorso alla “demolizione” delle parti fisse alle quali sono ancorate” (C.G.A. parere n. 105/2020; parere n. 275/2020). Dunque, l'art. 20 della l. r. n. 4 del 2003 va interpretato in senso restrittivo: “la possibilità di realizzare verande in Sicilia senza un previo titolo edilizio non può estendersi al punto di consentire la modifica della sagoma esterna di una palazzina” (C.G.A. n. 101 del 7 febbraio 2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 26 febbraio 2009 n. 403). La realizzazione di una veranda con sopraelevazione è un'operazione che richiede un completo vaglio della sua sostenibilità edilizia e urbanistica, con riguardo sia alla modifica della sagoma della costruzione preesistente, sia all'aumento del carico urbanistico.
T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, sez. II, 6 febbraio 2023, n. 373

Dipinto murale – Manutenzione straordinaria edificio – Dm 2 marzo 2018 – Tinteggiatura – Ripristino o rinnovamento parete esterna – Edilizia libera
La realizzazione di un dipinto murale sulla facciata di un palazzo costituisce una trasformazione di detta facciata. In proposito va detto che, per il suo carattere innovativo, il dipinto murale non può essere qualificato alla stregua di una semplice attività manutentiva rientrante nell'attività edilizia libera. Infatti il punto 2 dell'allegato al d.M. 2 marzo 2018 (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”) riconduce a questa categoria solo la tinteggiatura finalizzata a ripristinare la colorazione preesistente (testualmente, con riferimento all'opera “Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)” e all'elemento “Intonaco interno e esterno”). Ne consegue che, qualora l'intervento vada oltre il semplice ripristino o rinnovamento dell'aspetto originario della facciata dell'edificio (o delle pareti dello stesso) e si proponga di reimpostare il significato dell'aspetto esterno dell'edificio, non può ricondursi alla categoria della c.d. edilizia libera. Neppure il rinnovamento dell'aspetto originario della facciata di un edificio può ricadere nella disciplina della “manutenzione ordinaria”, che riguarda sì gli interventi di rivestimento e tinteggiatura, ma “senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori”. Ed infatti sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che servono a riparare, ristrutturare e sostituire le finiture esterne degli edifici senza modificare i caratteri originari, come il colore e i materiali. Tra questi ci sono, ad esempio il ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate e la pulitura delle facciate. Non invece la innovazione dell'aspetto esteriore della facciata o della parete di un edificio attraverso l'occupazione della stessa con un dipinto murale, che non costituisce manutenzione ordinaria ma “straordinaria”. Ed infatti, per le opere esterne, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria quelli che non ripropongono gli aspetti preesistenti, oppure comportano modifiche delle caratteristiche, posizioni, forme e colori di quelle preesistenti.
Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2023, n. 1289


Sanzione art. 31, co. 4-bis, Dpr n. 380 del 2001 – Inottemperanza ordine demolizione – Opere abusive in zona vincolata – Disvalore indipendente dalla consistenza dell'abuso
Ciò che viene sanzionato, nella misura massima di Euro 20.000,00, dall'art. 31, comma 4-bis, Dpr n. 380/2001 e ss.mm.ii. non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato (nel qual caso, evidentemente, rileverebbe la consistenza e l'entità dello stesso), bensì unicamente la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate in zona vincolata, che è condotta omissiva identica, sia nel caso di abusi edilizi macroscopici sia nell'ipotesi di più modesti abusi edilizi. Il disvalore (ex se rilevante) colpito è l'inottemperanza all'ingiunzione di ripristino (legittimamente impartita dalla P.A.) inerente agli abusi in quelle particolari e circoscritte aree e in quei particolari e circoscritti edifici specificamente indicati nell'art. 27, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 380/2001.
T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. III, 7 febbraio 2023, n. 859

Piano di lottizzazione – Decadenza – Natura vincolata – Durata decennale ex lege
La declaratoria di decadenza del piano di lottizzazione per la mancata esecuzione nel decennio, decorrente dalla stipula della convenzione, delle opere di urbanizzazione, ha natura vincolata, configurandosi come atto ricognitivo di un dato storico costituito dalla scadenza del termine di efficacia della convenzione con effetto automatico contemplato dalla legge (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 27/04/2015, n.2109). È stato, sul punto, osservato: “Nel sistema vigente il piano di lottizzazione ha durata decennale sicché, decorso infruttuosamente detto termine, lo strumento attuativo perde efficacia (Consiglio di Stato sez. IV 27 aprile 2015 n. 2109 che conferma TAR Sardegna, sez. II, n. 553 del 2013). È irrilevante ai fini delle conseguenze connesse alla scadenza del termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione la circostanza che la mancata attuazione del piano sia dovuta alla p.a. o al privato lottizzante (Consiglio di Stato sez. IV 27 aprile 2015 n. 2109 che conferma T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, n. 553/2013)” (cfr. TAR Sardegna, Sez. II, 18 gennaio 2017, n. 24).
T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. VIII, 8 febbraio 2023, n. 909

Piano forestale regionale – Natura ricognitiva – Non costituisce vincolo territoriale – Zona boscata
Il Piano Forestale Regionale, l'Inventario Forestale e le Carte Forestali, per la loro natura prettamente ricognitiva, di per sé non costituiscono un vincolo territoriale, il quale, invece, insiste su tutti i terreni ove sia presente vegetazione classificabile come bosco, indipendentemente dall'inserimento o dalla perimetrazione in carte tecniche regionali o tematiche: sul punto, cfr., fra l'altro, Cassazione Penale, III Sezione, sentenza n. 33534/2009, in cui si afferma che “la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta Tecnica Regionale”. Rileva, quindi, il mero dato oggettivo, discendendo il vincolo dalla natura effettivamente boscata dell'area (e viceversa), indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale nello strumento ricognitivo, il quale, proprio in ragione di tale natura, non determina esso stesso sui terreni contemplati alcun vincolo di inedificabilità.
T.A.R. Sicilia, sede di Catania, sez. II, 16 febbraio 2023, n. 479

Vicinitas – Accesso agli atti – Verifica validità titoli edilizi del fondo “prossimo” – Legittimazione attiva all'impugnazione del titolo edilizio – Natura atti pubblici dei titoli edilizi - Riservatezza
È pacifico in giurisprudenza che il requisito della “vicinitas” attribuisca un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, per verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo. La vicinitas non può essere messa in discussione per il fatto che il numero civico dell'abitazione dell'istante non sia quello immediatamente successivo a quello dell'immobile interessato dai lavori dei quali lo stesso ricorrente intendeva conoscere i titoli edilizi, ma sia successivo di due numeri civici, considerato che già l'art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942, nel testo modificato dalla legge n. 765/1967, attribuiva a “chiunque” la facoltà di impugnare le concessioni (licenze) edilizie. Successivamente questa norma è stata interpretata in senso riduttivo, riconoscendosi il titolo a ricorrere solo a chi avesse un interesse differenziato, in quanto proprietario (fra l'altro) di un fondo “prossimo”, ossia non necessariamente confinante. Benché tale disposizione non risulti riprodotta nel vigente T.U. n. 380/2001, è implicito nel sistema che chiunque si trovi in una situazione di “prossimità” sia legittimato ad impugnare il permesso di costruire. È ragionevole, infatti, che la facoltà di impugnare non venga ristretta agli immediati confinanti, giacché la violazione delle norme urbanistiche (le quali non sono dettate a protezione degli interessi particolari dei vicini, ma dell'interesse comune all'uso equilibrato del territorio) produce effetti lesivi in una sfera assai più estesa. Ne consegue che, anche ai fini della ricostruzione della legittimazione all'esercizio del diritto di accesso, strumentale all'eventuale contestazione della validità dei titoli edilizi, vale la stessa ampia nozione di “prossimità”. D'altra parte, i titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza (cfr. TAR Catania, sentenza del 4 febbraio 2016 numero 374).
T.A.R. Sicilia, sede di Catania, sez. II, 20 febbraio 2023, n. 516

Oneri urbanizzazione – Natura ambulatoria dell'obbligazione – Obbligazione propter rem – Obbligazione in solido dell'avente causa e del dante causa
All'obbligazione di pagamento degli oneri di urbanizzazione è riconosciuta natura ambulatoria, ossia, l'idoneità, stante la sua inerenza al bene, ad essere trasferita in via automatica in capo all'acquirente dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio per il quale gli oneri sono dovuti. La suddetta vicenda circolatoria, tuttavia, non determina anche la liberazione dal debito dell'avente causa, che resta, dunque, obbligato nei confronti dell'Amministrazione, rispetto alla quale restando irrilevanti gli accordi in senso contrario intervenuti tra le parti (specie se non risultano ad essa comunicati, cfr. da ultimo Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 30.09.2019, n. 848, ex multis “La natura reale o “propter rem” delle obbligazioni di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dei costi di costruzione e delle sanzioni per ritardato pagamento comporta che l'obbligazione in solido per il pagamento riguarda i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzano l'edificazione, nonché i loro aventi causa e il termine prescrizionale decennale decorre dalla data del rilascio della concessione”). Dante causa ed avente causa restano, dunque, obbligati in solido nei confronti dell'Amministrazione che può rivolgersi, secondo le regole generali, indifferentemente all'uno o all'altro dei debitori, per ottenere l'adempimento, senza che ciò incida sulla legittimità o fondatezza della richiesta (cfr. T.A.R. Veneto sentenza 489/2017 e TAR Veneto sez. II n. 1503/2014).
T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 28 febbraio 2023, n. 281