I temi di NT+L'ufficio del personale

Assunzioni obbligatorie, preselezione nei concorsi, attività extra e controllo dei dipendenti

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Sanzioni per la mancata copertura della quota obbligatoria di assunzioni (legge 68/1999)
Nel sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), al seguente link, è consultabile la nota Inl 966/2021 avente ad oggetto «Articolo 15, comma 4 e 4-bis, legge 68/1999 – variazioni dell'organico aziendale e diffidabilità della sanzione per omessa copertura della quota di assunzioni obbligatorie».

Prove a quiz preselettive nei concorsi
Il Tar Lazio con la sentenza n. 7346/2021, in merito alla formulazione e valutazione dei quiz a riposta multipla nelle prove preselettive di concorso, ha confermato i seguenti principi:
• l'individuazione della risposta corretta è di competenza della commissione esaminatrice tutte le volte in cui l'operazione sia frutto di una visione culturale, scientifica e professionale, fatto salvo il rispetto dei limiti complessivi di attendibilità obiettiva, non manifesta incongruenza/travisamento/illogicità;
• le domande devono essere formulate in modo chiaro, completo e non ambiguo, per consentire l'univocità della risposta;
• i suddetti criteri sono rispondenti al principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa nonché alla finalità di speditezza dell'attività selettiva cui è tipicamente preordinata e ispirata la prova preselettiva oltre che al rispetto della par condicio dei concorrenti;
• per ogni quesito proposto deve essere prevista una sola risposta esatta e devono ritenersi illegittimi i quesiti cui corrispondano più risposte esatte o nessuna risposta esatta così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Attività extraistituzionali in assenza di autorizzazione
La Corte dei conti Emilia Romagna con la sentenza n. 225/2021 ha condannato un dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale in assenza della preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, il dipendente era assunto prima a tempo pieno e poi a tempo parziale superiore al 50 per cento. Il dipendente aveva svolto incarichi, per diversi committenti, riconducibili alla ricerca scientifica/docenza, prima che detta attività fosse normativamente sottratta al regime autorizzatorio; infatti, solo dal 31 ottobre 2013 questa attività è divenuta oggetto di mera preventiva comunicazione (attuale lettera f-bis, dell'articolo 53, comma 6, del Dlgs 165/2001, introdotto dall'articolo 2, comma 13-quinquies, lettera b del Dl 101/2013, convertito in legge 125/2013). I magistrati contabili, ancora una volta, hanno ricordato che l'occultamento doloso del danno ogni qual volta l'amministrazione venga indotta in errore dal soggetto responsabile a causa della sua inosservanza di precisi obblighi giuridici di comunicazione; pertanto, l'induzione in errore può derivare tanto da una dichiarazione falsa quanto da una omessa comunicazione. Inoltre, nessuna ipotesi di autorizzazione "verbale" vale a rendere legittimo il comportamento, dal momento che all'espresso obbligo del dipendente di inoltrare formale ed espressa richiesta, corrisponde l'impossibilità per la pubblica amministrazione di esprimere la propria volontà per fatti concludenti, ma soltanto attraverso un'attività provvedimentale espressa.

Controllo indiscriminato della navigazione internet dei dipendenti
Il garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 190 del 13 maggio 2021, consultabile al seguente link ed inserito nella newsletter del 22 giugno 2021, ha sanzionato un comune per illecito trattamento dei dati del proprio personale tramite il monitoraggio indiscriminato della navigazione internet. Si riportano alcuni spunti contenuti nel documento. "Non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy. Dagli accertamenti del Garante è emerso che il Comune impiegava, da circa dieci anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete. Nel provvedimento l'Autorità ha rimarcato che l'esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell'interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro».