I temi di NT+L'ufficio del personale

Posizioni organizzative, concorsi, assunzioni nelle aziende speciali e procedimento disciplinare

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Conferimento delle posizioni organizzative
Il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico, sicché non si determina alcuna variazione nel profilo professionale, né un mutamento di area. Pertanto, la procedura per l'attribuzione di posizioni organizzative non dà luogo ad un concorso interno o a una progressione verticale, ma attiene ad una vicenda interna alla gestione del rapporto di lavoro privatizzato già instaurato ed in corso e rientra nell'ordinario potere gestionale della pubblica amministrazione, che sfocia in determinazioni del datore di lavoro di natura privatistica, anche se adottate in esito a procedure di tipo comparativo. Lo ha affermato il Tar Sicilia-Catania, sezione II, nella sentenza 27 febbraio 2023 n. 580.

Criteri di valutazione della prova orale di concorso e loro preventiva pubblicazione
Il Tar Puglia-Bari, sezione I con la sentenza del 15 febbraio 2023 n. 312 ha ricordato che un consolidato orientamento giurisprudenziale esclude la necessità di adottare, per la prova orale del concorso, criteri più specifici e parametrati «alle caratteristiche dell'esame», in quanto la stessa non richiede la predeterminazione di criteri speciali che non siano quelli, consueti, della pertinenza, della correttezza linguistica e della padronanza dell'argomento e capacità di sintesi. Pertanto, possono essere considerati idonei criteri di massima, anche sintetici, che hanno ad oggetto la conoscenza dell'argomento, quali: l'utilizzo del linguaggio tecnico; la chiarezza e sintesi espositiva. Essi, infatti, sono sufficientemente indicativi ed utili ad una corretta graduazione del voto numerico. La loro mancata pubblicazione preventiva, ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 33/2013, non incide negativamente sulla preparazione dei candidati o sulla valutazione espressa con il voto numerico della commissione.

Assunzioni di personale nelle aziende speciali
In generale, è pacifico che le aziende speciali, previste e disciplinate dall'articolo 114 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, sono enti strumentali del Comune, istituiti per l'esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta e destinati a rimanere in vita fino a quando permanga la relativa scelta; nonostante il riconoscimento, per ragioni funzionali, della personalità giuridica e della capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine, costituiscono parti del Comune nel quadro unitario del suo assetto ordinamentale, sicché gli atti emanati configurano determinazioni riferibili all'ente territoriale che incide, oltretutto, sui processi decisionali dell'azienda speciale attraverso un'ampia ingerenza negli atti gestionali e organizzativi e una penetrante azione di controllo.
È questa la sintesi fatta dalla Corte di cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza 9 febbraio 2023 n. 3984 ricordando anche che, con speciale riferimento alla natura delle procedure selettive per l'assunzione dei dipendenti delle Aziende Speciali, anche il Consiglio di stato, già in passato (sentenza 22 febbraio 2014 n. 820), non ha dubitato dovessero essere in tutto e per tutto assimilabili alle procedure concorsuali dell'ente pubblico (il Comune) cui l'azienda speciale è strumentale. D'altronde, se il principio concorsuale è stato richiamato (articolo 18 del Dl 112/2008 convertito dalla legge 133/2008) per le società in house, che restano soggetti formalmente privati, esso non può che estendersi a fortiori per le Aziende Speciali, che sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l'ente istitutivo secondo modelli e schemi privatistici.

Procedimento disciplinare e procedimento penale
È stato stabilito dalla Corte di cassazione, sezione Lavoro, nell'ordinanza 20 febbraio 2023 n. 5194 che, stante il principio di autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, sancito dall'articolo 55-ter del Dlgs 165/2001, l'assoluzione in sede penale (ad esempio, per particolare tenuità del fatto) non è vincolante per l'amministrazione che resta, quindi, libera di operare un'autonoma valutazione dei fatti, ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare.