I temi di NT+L'ufficio del personale

Dirigenti, concorsi, polizia locale e incarichi esterni

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Procedure selettive per il conferimento di incarichi dirigenziali
Il Tar Lazio-Roma, sezione V, con la sentenza 9 maggio 2023 n. 7795 ha ricordato che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il principio della scelta prioritaria dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, valido rispetto al concorso pubblico, è applicato esclusivamente alle procedure di reclutamento disciplinate dall'articolo 35 del Dlgs 165/2001 e dai regolamenti attuativi, finalizzate all'assunzione di nuovo personale nella pubblica amministrazione e non anche per gli affidamenti di funzioni o incarichi dirigenziali, tra cui il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs citato, che non hanno natura concorsuale in senso stretto (Tar Lazio-Roma, sezione IV, 21 maggio 2019 n. 6259).

Correzione delle prove di concorso
Nessuna norma dell'ordinamento vigente (Dpr 487/1994 e altre) impone, quale regola imperativa e inderogabile che, prima di disporre la non ammissione del candidato alle prove orali debbano essere corrette tutte le prove scritte da questi sostenute. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 17 maggio 2023 n. 4903 affermando altresì che, oltre a non essere espressamente stabilita da nessuna norma, detta regola sarebbe, peraltro, illogicamente rigida nonché contraria al principio di efficienza, dal momento che è inutile correggere le prove sostenute successivamente a quella che non ha raggiunto il risultato minimo dell'idoneità. Pertanto, è legittima la decisione dell'amministrazione/commissione giudicatrice di non procedere alla valutazione del secondo elaborato quando il candidato non abbia raggiunto il punteggio minimo richiesto nella prima prova.

Spese di personale della polizia locale non recuperate per attività private
La Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d'Appello, con la sentenza n. 129/2023, ha confermato la condanna della Corte territoriale nei confronti del dirigente-responsabile del servizio di polizia locale di un Comune per aver violato l'articolo 22, comma 3-bis, del Dl 50/2017 convertito dalla legge 96/2017 ovvero per non aver dato immediata applicazione (stante, anche, la regolamentazione già adottata dall'ente) alla richiamata disposizione, omettendo di richiedere alla società sportiva le somme corrisposte, in anticipo, agli agenti di polizia dislocati nelle aree comunali interessate dagli eventi sportivi (partite di calcio). Quindi, gli importi erogati dall'ente in favore della polizia municipale (spese di personale) e non riversati dalla società sportiva, quale titolare della relativa obbligazione, ha determinato un depauperamento del patrimonio comunale e integrato, pertanto, un danno erariale che assume caratteri di certezza ed attualità, essendosi verificato un esborso di denaro pubblico per corrispettivi dovuti, invece, da un soggetto privato.

Quiz a risposta multipla e correzione automatizzata
Il Tar Lazio-Roma, sezione II-ter, nella sentenza 19 maggio 2023 n. 8595 ha affermato che nelle prove di concorso a quiz con risposta multipla e correzione automatizzata (a mezzo di lettore ottico) non è irragionevole e illogica l'impossibilità di modifica della risposta già espressa dal candidato al quesito, attesa la tipologia specifica della prova (Tar Lazio, sentenza n. 9093/2020). Di conseguenza, il candidato che effettui la correzione, consapevole delle regole di compilazione, subirà le conseguenze stabilite dall'amministrazione quale, eventualmente, l'attribuzione di un punteggio negativo per risposta "multipla".

La giurisdizione per i contenziosi in caso di incarichi esterni
I contenziosi in materia di procedure selettive/comparative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001 appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo. Lo ha confermato il Tar Friuli-Venezia Giulia, sezione I, nella sentenza 25 maggio 2023 n. 182. Il procedimento (pubblicazione di bando/avviso con requisiti generali e specifici; valutazione comparativa; nomina di una commissione giudicatrice; procedimentalizzazione dell'iter di selezione; discrezionalità tecnica della commissione; formazione di una graduatoria con giudizi finali; conferimento dell'incarico sulla base delle risultanze della graduatoria) non differisce in maniera sostanziale dalle ordinarie procedure di selezione del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, a nulla rilevando che esso sia stato finalizzato non già alla costituzione di un rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato, ma al conferimento di un incarico di collaborazione, riconducibile allo schema delineato dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001. Pertanto, ragioni di ordine sistematico inducono a prediligere, ai fini dell'individuazione della giurisdizione (articolo 63, comma 4, del Dlgs 165/2001), un concetto estensivo di «procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» che abbracci anche i procedimenti finalizzati all'attribuzione di incarichi di natura libero-professionale o para-subordinata, quando connotati da una natura comparativa, da uno svolgimento procedimentalizzato, dall'esercizio di discrezionalità tecnico-valutativa; elementi che portano a configurare le posizioni dei candidati in termini di mero interesse legittimo (in questi termini, Corte di cassazione civile, Sezioni Unite, 31 maggio 2016 n. 11387; 1° luglio 2016 n. 13531; 15 marzo 2023 n. 7577).