I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce sulla legittimità dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico e sanitario

di Guido Befani

Covid-19 – Obbligo vaccinale - Personale sanitario – Omissione - Sospensione dal servizio – Legittimità

Nel bilanciamento di interessi tra la salute pubblica e la libertà di autodeterminazione del singolo tutti costituzionalmente rilevanti e legati a diritti fondamentali, deve ritenersi assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, degli utenti della sanità pubblica e privata e ciò sotto un profilo di solidarietà sociale nei confronti delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza.
Il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quale è la salute pubblica, specie in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione, ove adottato, non ha funzione sanzionatoria e non pregiudica in alcun modo il rapporto di lavoro.

Cons. St., sez. III, ord., 4 febbraio 2022, n. 583


Vaccino Covid-19 – Personale scolastico – Obbligo – Legittimità – Sussiste

E’ legittimo l’imposizione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e contestuale sospensione dall’attività lavorativa in caso di inosservanza, atteso che le misure contestate si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto all’autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza.

Cons. St., III sez., dec., 28 gennaio 2022, n. 416


Obbligo vaccinale – Questione di costituzionalità – Manifesta infondatezza – Condizioni di esenzione - Necessità di supplemento di istruttoria – Sussiste

Ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità dell’obbligo vaccinale, deve essere disposto un supplemento di istruttoria, affidata ad un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio superiore della sanità operante presso il Ministero della salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria, affinché accertino: 1) le modalità di valutazione di rischi e benefici operata, a livello generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore, anche sulla basa dell'anamnesi pre-vaccinale; se vengano consigliati all’utenza test pre-vaccinali, anche di carattere genetico (considerato che il corredo genetico individuale può influire sulla risposta immunitaria indotta dalla somministrazione del vaccino); chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus; 2) le modalità di raccolta del consenso informato; 3) l’articolazione del sistema di monitoraggio, che dovrebbe consentire alle istituzioni sanitarie nazionali, in casi di pericolo per la salute pubblica a causa di effetti avversi, la sospensione dell'applicazione dell’obbligo vaccinale; chiarimenti sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi raccolti nel corso dell’attuale campagna di somministrazione e sulla elaborazione statistica degli stessi (in particolare, quali criteri siano stati fissati, e ad opera di quali soggetti/istituzioni, per raccogliere i dati su efficacia dei vaccini ed eventi avversi; chiarimenti circa i criteri di raccolta ed elaborazione dei dati e la dimensione territoriale, se nazionale o sovranazionale; chi sono i soggetti ai quali confluiscano i dati e modalità di studio), e sui dati relativi alla efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus; 4) articolazione della sorveglianza post-vaccinale e sulle reazioni avverse ai vaccini, avuto riguardo alle due forme di sorveglianza attiva (con somministrazione di appositi questionari per valutare il risultato della vaccinazione) e passiva (segnalazioni spontanee, ossia effettuate autonomamente dal medico che sospetti reazioni avverse).

C.g.a., ord., 17 gennaio 2022, n. 38
 

Covid-19 - Linee guida Aifa - Gestione domiciliare dei malati - Circolare Ministero della Salute 26 aprile 2021 – Sospensione sentenza del Tar 418/2022 dichiarativa dell’illegittimità – Sussiste

Deve essere sospesa in via monocratica, per carente motivazione, la sentenza del Tar Lazio di accoglimento del ricorso proposto avverso le Linee guida dell’Aifa e la richiamata circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.

Cons.St., sez. III, dec., 19 gennaio 2022, n. 207
 

Infezione da SARS-CoV-2 - modalità di gestione domiciliare - circolare ministeriale - illegittimità

Le Linee guida promulgate dall’Aifa, così come mutuate con la circolare del Ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui prevedono un lungo elenco delle terapie da non adottare, contrastano con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, laddove impone, anzi impedisce l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVI 19 come avviene per ogni attività terapeutica.

Tar Lazio, sez. III sez. quater, 15 gennaio 2022, n. 419

Vaccino Covid-19 – Personale Infermieristico – Obbligo – Legittimità – Sussiste – Conseguenze da mancata vaccinazione – Sospensione dal servizio – Mancanza di accertamento formale dell’inosservanza – E’ irrilevante  

Nel bilanciamento tra gli interessi in gioco, quello del ricorrente all’esercizio dell’attività sanitaria e alla correlativa percezione della remunerazione in violazione dell’obbligo vaccinale è destinato a soccombere a fronte delle pressanti esigenze di tutela della salute pubblica e, soprattutto della salute di chi si rivolga al personale sanitario. Il diritto soggettivo individuale al lavoro ed alla conseguente retribuzione è sì meritevole di protezione, ma solo fino all’estremo limite in cui la sua tutela non sia suscettibile di arrecare un pregiudizio all’interesse generale (nella specie, la salute pubblica), di fronte al quale è destinato inesorabilmente a soccombere, sicché, ove il singolo intenda consapevolmente tenere comportamenti potenzialmente dannosi per la collettività, violando una disposizione di legge che quell’interesse miri specificamente a proteggere, deve sopportarne le inevitabili conseguenze. Pertanto, non deve essere sospesa la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche che ha sospeso chi si è sottratto dall’obbligo vaccinale, perché la mancanza di un atto formale di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo e l’impossibilità, da parte dell’Ordine professionale, di surrogarsi a detta azienda nel compito di accertare un fatto (la mancata sottoposizione a vaccinazione) le cui conseguenze sono vincolativamente determinate dal legislatore.
In questo senso, non sussiste, il pericolo di un danno grave e irreparabile per il ricorrente che potrà agevolmente rimuovere gli effetti negativi dell’atto impugnato sottoponendosi alla vaccinazione anti Covid-19, così adempiendo a un preciso obbligo derivante dalla legge e, ancor prima dal giuramento professionale.

Tar Catanzaro, sez. II, ord., 13 gennaio 2022, n. 7