I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in tema di rifiuti: natura, obblighi e responsabilità

di Mauro Calabrese

Rifiuti - Gestione - Sfalci e potature - Qualifica di rifiuti - Esclusione- Usi consentiti -Destinazione - Certezza del riutilizzo

Gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto e che quindi rientrano nella deroga all’applicazione della Parte Quarta del Dlgs n. 152 del 2006 in tema di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera f) del Testo Unico Ambientale, sono solo quegli sfalci e quelle potature destinati, con certezza, a essere riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana.
In manca di questi presupposti o in assenza di alcun elemento dal quale desumere che gli sfalci e le potature siano destinati a essere utilizzati in una delle attività elencate, gli scarti vegetali devono essere qualificati come rifiuti, con conseguente applicazione delle norme sulla corretta gestione, compreso il quadro sanzionatorio per il trasporto illecito di cui all’articolo 256 del Codice dell’Ambiente.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 1° febbraio 2023, n. 4221

 

Rifiuti - Abbandono - Discarica abusiva - Deposito incontrollato - Condizioni - Condotta tipica - Dimensioni - Quantità - Qualità

Alla luce della definizione normativa di «discarica», secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, ai sensi dell’articolo 256, comma 3, del Dlgs n. 152 del 2006, è sufficiente l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata.
Pertanto, in tema di deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell’articolo 192 del Testo Unico ambientale, laddove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, la distinzione con il reato di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell’area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati, configurandosi una discarica abusiva nell’ipotesi di abbandono di rifiuti reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, tenendo conto delle caratteristiche, dell’eterogeneità, dell’apprezzabile quantitativo dei rifiuti in rapporto alla estensione dell’area, della ripetizione nel tempo delle condotte di abbandono, della trasformazione e del degrado dell’area.

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 1° febbraio 2023, n. 4214

 

Rifiuti - Urbani - Raccolta differenziata - Regolamento comunale - Obblighi condominiali - Custodia - Responsabilità - Amministratore di condominio

A fronte dell’accertata e sanzionata violazione del regolamento comunale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per l’errato conferimento, da parte di singoli condomini, di rifiuti non conformi nei contenitori collocati negli spazi comuni della proprietà condominiale, non sussiste alcuna responsabilità solidale per tali violazioni a carico dell’amministratore del condominio, che svolge un incarico, riconducibile alla figura del mandato ex articolo 1129 del Codice Civile, di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità, così gestendo il bene comune, ma senza averne alcuna disponibilità in senso materiale.
La responsabilità dell’amministratore del condominio per le violazioni commesse dai singoli condomini nel conferimento dei rifiuti destinati alla differenziata, non può discendere dalle norme del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani che prevede l’obbligo per gli utenti e l’amministratore di custodire ed utilizzare correttamente i contenitori assegnati al condominio, derivandone, al contrario, solo una responsabilità dell’amministratore in via diretta, non in via solidale, in caso di mancato o non corretto adempimento dei doveri di custodia e di utilizzazione.

Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 14 febbraio 2023, n. 4561

 

Rifiuti - Servizio pubblico - Raccolta - Concessione - Interruzione di pubblico servizio - Ordini di servizio - Regolarità della raccolta

L’obbligo contrattuale essenziale di un’azienda concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani è quello di tenere libere dagli stessi le vie cittadine, non potendo perciò esso intendersi limitato al prelievo dei depositi giornalieri, ma comprendendo anche la rimozione degli accumuli eventualmente formatisi nei giorni precedenti, anche se festivi.
Deve, pertanto, ritenersi integrato, il turbamento della regolarità del servizio, necessario per la sussistenza del delitto di interruzione di un pubblico servizio, di cui all’articolo 340 del Codice Penale, a fronte dell’illegittima inosservanza da parte dei dipendenti della municipalizzata degli ordini di servizio impartiti, secondo legittime valutazioni della dirigenza aziendale, ai fini dell’assolvimento di tale obbligo, consistendo in un reato di evento e di danno, il quale presuppone che si verifichi un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità del servizio.

Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 21 febbraio 2023, n. 7563

Rifiuti solidi urbani - Smaltimento - Tassazione - Aree tassabili - Spazi - Ormeggi portuali - Spazi acquei - Equiparazione - Campeggi

In tema di tassazione comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu - Tari - Tares), la nozione di «aree scoperte», non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto solido o liquido  di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo terrestre o navale utilizzato per fruire di quell’estensione: pertanto, è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell’ambito portuale, l’omessa previsione tra le superfici tassabili secondo il regolamento comunale di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in assenza di una specifica tipizzazione nel regolamento comunale, la riconduzione ai fini della tassazione delle aree adibite ad ormeggi per natanti da diporto nella categoria tariffaria dei campeggi e dei distributori di carburante è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali, comprendenti una varietà di categorie e sottocategorie eterogenee accomunate da caratteristiche similari sul piano dell’utilizzo degli spazi tassabili, come la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa o la concessione in godimento temporaneo o turnario a terzi di superfici scoperte, potendo la previsione regolamentare in questione trovare applicazione per categoria e non per analogia, così da ricomprendere attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in relazione all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili.

Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ordinanza 23 febbraio 2023, n. 5695