Incentivi tecnici, assenza per malattia nei concorsi, monetizzazione delle ferie e valutazione dei titoli
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa
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Importi massimi per le funzioni tecniche
In tema di massimali applicabili agli incentivi per le funzioni tecniche la Corte dei conti della Puglia, con la delibera n. 16/2022/PAR, ha ricordato che:
• le voci retributive da considerare ai fini della verifica del non superamento del 50 per cento del trattamento economico complessivo lordo annuo (come stabilito dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016) corrispondente alla sommatoria del trattamento economico fondamentale con il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, dello stesso anno in cui la prestazione viene resa (medesima sezione, delibera n. 33/2014; sezione regionale Abruzzo, delibera n. 280/2021);
• ai fini dell'individuazione del tetto di spesa, cui parametrare l'ammontare degli incentivi, non rileva la fase del pagamento (cosiddetto criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto all'emolumento, che avviene con l'esecuzione della prestazione (medesima sezione delibera n. 33/2014; Sezione delle Autonomie delibera n. 15/2015/QMIG; sezione regionale Abruzzo, delibera n. 280/2021);
• in altri termini, il diritto all'incentivo matura nell'anno in cui l'attività viene svolta ed è in quell'anno che va verificato il rispetto del limite del 50 per cento del trattamento annuo lordo, anche se l'incentivo viene erogato nell'anno successivo; ciò in quanto il limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo va calcolato, come appena detto, tenendo conto del principio di competenza e non di quello di cassa.
Assenza alla prova orale di concorso per motivi di salute
Il Tar Lazio, Roma, sezione III-quater, nella sentenza n. 1230/2022 ha affermato che il candidato di concorso che non si possa presentare al colloquio della prova orale per impedimento dovuto a malore o patologia, debitamente documentato (nella fattispecie esaminata, ricovero al pronto soccorso), ha diritto ad una prova suppletiva in data successiva e ciò a prescindere dalla recente normativa legata alla pandemia da Covid-19. L'amministrazione, quindi, non può escludere il soggetto dalla procedura. I magistrati amministrativi, infatti, hanno rammentato che:
«Per giurisprudenza pacifica il candidato alla prova orale che comunichi tempestivamente il proprio stato di salute obiettivamente ostativo a sostenere l'esame deve essere ammesso a una sessione suppletiva, non derivando l'assenza da causa a lui imputabile …».
Condizioni per monetizzare le ferie alla cessazione del dirigente
Al momento della cessazione dal servizio, al dirigente che non abbia fruito delle ferie spettanti per fatto a lui non addebitabile oppure non imputabile ad alcuna delle parti contrattuali – tenuto conto che l'onere probatorio di addebito del mancato godimento per fatto attribuibile al lavoratore incombe sul datore di lavoro – spetta l'indennità sostitutiva (in forma monetaria).
La Corte di cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 3170/2022, ha altresì ricordato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, in recente decisione, ha ribadito che:
«grava sul datore di lavoro l'onere di "dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto", ha aggiunto che la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva al momento della cessazione del rapporto non contrasta con la direttiva 2003/88/CE nella sola ipotesi in cui risulti che "il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime" (Corte UE 6 novembre 2018 in causa C- 684/16 Max-Planck-Gesellschaft zur Fórderung der Wissenschaften eV contro Tetsuji Shimizu punti da 45 a 47)». Quando, invece, sia escluso che la mancata fruizione delle ferie sia attribuibile al dipendente, si deve ritenere conforme a diritto l'accoglimento della domanda tesa ad ottenerne la monetizzazione.
Valutazione dei titoli nei concorsi
Il diploma di specializzazione è equivalente al master di II livello, secondo il criterio sostanziale, lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione III, nella sentenza n. 932/2022, nella quale è stato chiamato a esprimersi in merito alla valutabilità del titolo di «diploma di specializzazione per le professioni legali» nella sua potenziale equiparazione ai master di II livello.
Il Collegio, preliminarmente, ha dato atto dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i titoli considerabili sono quelli espressamente indicati dal bando (rilevando che il regolamento del concorso non annoverava il menzionato diploma, ma solo i citati master), ma secondo il principio basilare che ciò vale per quelli richiesti a titolo di ammissione. Nel caso in esame, invece, a conferma della decisione del competente Tar, presta adesione all'altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso. A questo punto ritiene equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale.