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Province, nel testo base per l'elezione diretta basta il 40%, altrimenti il ballottaggio

Adottato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato il testo base per la riforma, frutto del lavoro svolto nel Comitato ristretto

di Daniela Casciola

Un passo in avanti verso il ritorno all'elezione diretta delle Province e delle Città metropolitane. É stato approvato il deposito in Commissione Affari Costituzionali del Senato del testo base del Ddl contenente la «Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizioni relative agli Enti locali» che punta alla revisione della legge Delrio approvata nel 2014. Il testo unificato, frutto del lavoro svolto dal Comitato ristretto come sintesi dei 9 disegni di legge presentati, è ora stato depositato in Commissione. La prossima settimana verranno fissati i termini per la discussione generale e il termine per presentare gli emendamenti.

Tra i contenuti inseriti nel testo base ritorno all'elezione diretta, ritorno delle giunte provinciali e di quelle delle città metropolitane, definizione delle funzioni fondamentali.

Il presidente della provincia sarà eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio provinciale. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio provinciale. Il testo base stabilisce che «"è proclamato eletto presidente della Provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età». Qualora nessun candidato soddisfi queste condizioni «si procederà a un turno elettorale di ballottaggio, che ha inizio la seconda domenica successiva a quella del primo turno».

Gli organi di governo delle Province, ridisegnate dal testo base, sono il presidente della provincia, la giunta provinciale e il consiglio provinciale. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite allo statuto.

Il numero dei componenti della giunta provinciale varierà in base agli abitanti: «Il presidente della provincia - si legge nel testo - nomina una giunta, con un numero massimo di quattro assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti; con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti - si legge nel testo base - con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico».

Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, «da venti componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; da ventiquattro componenti nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da trenta componenti nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti». Il presidente della provincia e il consiglio provinciale dureranno in carica 5 anni.

Tre le funzioni fondamentali previste dal testo base quali enti di area vasta, le Province eserciteranno: l'adozione e l'aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio provinciale; la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale; la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della provincia; la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito provinciale; la raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; la gestione dell'edilizia scolastica; il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.