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Società pubbliche, assunzioni nulle se la prova scritta non è anonima

Anche le aziende controllate devono applicare i principi alla base dei concorsi nella Pa

di Gaetano Caputi

L’anonimato delle prove scritte è una regola inderogabile anche per le selezioni di personale nelle società pubbliche, essendo diretta applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza, trasparenza, buon andamento e imparzialità. È quanto ha stabilito il Tribunale di Aosta, sentenza n. 41/2022, che ha dichiarato radicalmente nulla una procedura selettiva indetta da una società regionale.

La vicenda riguarda una selezione pubblica per l’assunzione stabile di un dirigente in una finanziaria regionale (società in controllo pubblico, in house providing). In esito alla selezione, il secondo classificato ha convenuto in giudizio la società per ottenere la declaratoria di nullità della procedura e del contratto stipulato con il vincitore.

Nello specifico, secondo il ricorrente, la selezione sarebbe stata gestita, oltre che in via travisata, in spregio alle regole (minime) in punto parità di trattamento dei candidati: in tal senso, nel corso del giudizio è emerso che la commissione avrebbe preteso che tutti i candidati sottoscrivessero ogni pagina dei propri elaborati prima di consegnarli: addio anonimato e giudizio indipendente.

La società si è difesa, tra vari argomenti, sostenendo che la regola dell’anonimato delle prove scritte troverebbe applicazione solo con riferimento ai concorsi pubblici (cioè quelli nelle Pa propriamente intese), e non anche in relazione alle selezioni indette dalle società pubbliche.

Il Tribunale ha rigettato, in toto e senza il minimo dubbio, tutti gli argomenti difensivi paventati dalla società, dichiarando radicalmente nulla l’intera procedura e, con questa, il contratto stipulato con il primo graduato.

Secondo il tribunale valdostano, tra le declinazioni dei canoni di correttezza e buona fede che il datore deve rispettare - tanto più se pubblico - vanno pacificamente annoverati:

1) l’obbligo di adottare regole che pongano i candidati in una condizione di assoluta parità;

2) l'obbligo di imparzialità quanto ai criteri valutativi.

Nel caso, la gestione della procedura selettiva operata dalla società, ha rappresentato un comportamento «manifestamente inadeguato e, comunque, irragionevole della Commissione esaminatrice», in particolare quanto all’obbligo di sottoscrizione delle prove scritte.

Più precisamente, il Tribunale - ben consapevole del Dlgs 175/2016 secondo cui per le selezioni di personale delle controllate non trovano applicazione tutte le regole del concorso pubblico ma i (numerosi e pervasivi) principi dell’articolo 35 del Dlgs 165/2001 - ha rilevato nel caso scrutinato la violazione di basilari principi costituzionali che, al di là della formalità concorsuale, non è possibile assumere derogabili in relazione a enti quali le società controllate.

La sentenza - logica e condivisibile - conferma anche in relazione alle controllate la fondamentale importanza dell’anonimato nelle prove scritte (ciò, a prescindere dalla circostanza per la quale le società pubbliche siano tenute, in concreto, a prevedere siffatte modalità di prove), richiamando l’ormai cristallino orientamento della giustizia amministrativa, siccome inderogabile presidio a tutela della trasparenza e della par condicio tra i candidati.