Corte dei conti, gestioni contabili regolari solo per 3 comuni su 100
L'area di maggiore concentrazione dei rilievi di criticità è quella della corretta determinazione del risultato di amministrazione
Nel 2022, il 97 per cento dei controlli contabili della Corte dei conti, esercitato su 1550 Comuni e 14 enti provinciali, hanno rilevato irregolarità contabili o finanziarie attribuibili, in larga parte, a un'applicazione ancora non corretta della contabilità armonizzata. Solo poco più del 3 per cento delle verifiche, invece, si sono chiuse con dichiarazioni di sostanziale regolarità delle gestioni finanziarie (esclusivamente per Comuni). La disamina delle pronunce, contenuta nella relazione sull'attività della Corte dei conti, presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, restituisce un quadro complessivo sulle irregolarità contabili più ricorrenti.
Le verifiche svolte, secondo l'articolo 148-bis del Tuel, sui bilanci preventivi e sui rendiconti della gestione degli enti locali, sono effettuate in merito al rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, all'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, alla sostenibilità dell'indebitamento e, più in generale, all'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di queste verifiche, le sezioni regionali di controllo accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate, alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (articolo 148-bis del Tuel, commi 1 e 2).
In base al censimento delle criticità segnalate dalle sezioni regionali di controllo, l'area di maggiore concentrazione dei rilievi è quella della corretta determinazione del risultato di amministrazione: sono state infatti rilevate persistenti difficoltà nella gestione e nel riaccertamento dei residui attivi e passivi, nonché nel calcolo del fondo pluriennale vincolato, con conseguente inattendibilità del saldo finale. Le deliberazioni della Corte hanno, poi, frequentemente accertato errori nella costituzione degli accantonamenti e dei vincoli all'interno del risultato di amministrazione, evidenziando criticità ricorrenti nelle modalità di quantificazione dei diversi fondi (Fondo crediti dubbia esigibilità - Fcde, fondo rischi legati al contenzioso, fondo perdite società partecipate e fondo anticipazione di liquidità).
In tale ambito tematico, nel corso del 2022, le sezioni regionali si sono, altresì, concentrate sul controllo della gestione e della contabilizzazione dei fondi Covid-19 non utilizzati nell'esercizio di riferimento, anche al fine di verificare la corretta determinazione della parte vincolata del risultato di amministrazione, nonché sulla gestione dei fondi relativi al Pnrr, evidenziando la necessità di una corretta e trasparente contabilizzazione nel bilancio delle risorse afferenti ai progetti finanziati con il Piano.
Anche la gestione della liquidità si conferma tra le aree di maggiore criticità, per effetto specialmente delle problematiche rilevate nel processo di riscossione delle entrate, sia in conto competenza, che in conto residui. Le difficoltà sul lato dell'entrata si riflettono, poi, sul versante della spesa e sullo smaltimento delle poste debitorie, con conseguente dilatazione dei tempi di pagamento e con l'accumulo di debiti fuori bilancio, spesso non correttamente ricondotti in contabilità. Le problematicità più frequentemente accertate, con riferimento alla gestione della liquidità, hanno riguardato: la mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria, l'omessa costituzione della cassa vincolata (con conseguente improprio utilizzo delle entrate vincolate) e la mancata ricostituzione, ove apposti, dei vincoli di cassa.
Sono stati rilevati anche il mancato rispetto degli equilibri di competenza, in particolare di parte corrente, del saldo di equilibrio, nonché risultati negativi nella parte disponibile del risultato di amministrazione. In tali casi, le sezioni hanno verificato la corretta quantificazione del disavanzo e il rispetto del percorso di recupero, rilevando alcune irregolarità.
Dall'attività delle sezioni regionali emergono, inoltre, diffuse carenze negli adempimenti legati alla rilevazione dei rapporti creditori e debitori reciproci tra enti locali e organismi strumentali o società partecipate, nonché nell'asseverazione della relativa nota informativa da parte degli organi di revisione.
Frequenti criticità sono state rilevate anche nel rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei documenti consuntivi e nel corretto, esaustivo e tempestivo caricamento dei dati sulla Bdap e dei questionari relativi al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione sul sistema Con-Te.
L'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo, di anomalie quali squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dal deposito della pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti devono essere trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, per la successiva verifica entro trenta giorni. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, queste provvedono all'adozione della misura inibitoria e cautelare del blocco della spesa, consistente nella preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
Nel corso del 2022, i giudici contabili hanno dunque verificato anche i provvedimenti concernenti le misure volte a rimuovere le irregolarità e gli squilibri precedentemente accertati (75 casi). Per due enti il giudizio di inidoneità delle misure correttive ha comportato l'adozione della deliberazione di dissesto guidato.