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Imposta di soggiorno: tempi stretti per la dichiarazione e numerosi problemi da risolvere per la trasmissione entro il 30 giugno

di Mario Daniele Rossi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Entro il 30 giugno strutture ricettive e locatori turistici dovranno presentare la dichiarazione dell'imposta di soggiorno riscossa e riversata negli anni 2020 e 2021. Ma il modello telematico compilabile in modalità interattiva è stato reso disponibile solo dal 7 giugno e le problematiche interpretative e applicative rendono complicato il rispetto della scadenza imposta dalla legge.

Si ricorderà infatti che, per effetto della nuova disciplina dell'imposta di soggiorno introdotta con il Dl 34/2020, i soggetti che hanno riscosso questo tributo dai soggiornanti debbono presentare una

dichiarazione, con modalità esclusivamente telematiche, entro il 30 giugno di ogni anno. Limitatamente all'anno d'imposta 2020, la stessa deve essere presentata unitamente a quella relativa all'anno d'imposta 2021.

Con il decreto ministeriale dello scorso 29 aprile è stato approvato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni di compilazione dalle quali si è appreso che, contrariamente a quanto si immaginava, la trasmissione deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate in forma telematica e non direttamente ai Comuni interessati. Solo successivamente, con tempistiche non rese note, questi ultimi potranno disporre dei dati inseriti per l'effettuazione delle operazioni di controllo ed, eventualmente, per l'esercizio della funzione accertativa e sanzionatoria.

Soltanto daI 7 giugno è stato pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate un servizio che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione. Una volta che l'utente ha effettuato l'accesso, trova la funzionalità all'interno della scheda "Servizi", nella categoria "dichiarazioni". È ben vero che per ottemperare all'obbligo tributario le strutture possono avvalersi di intermediari autorizzati e delegati a operare nei servizi web dell'Agenzia (studi commerciali, associazioni di categoria, Caaf, eccetera), ma, vista la specificità dell'adempimento e l'assenza di precedenti, c'è da attendersi che non siano moltissimi i soggetti in grado di assistere i diretti interessati nella compilazione del modello.

La difficoltà più consistente è sicuramente rappresentata dalla disponibilità dei dati da inserire, in particolare quelli contenuti nei riquadri "dati della struttura ricettiva" (presenze ed esenzioni suddivisi per trimestre) e "versamenti". Gli stessi infatti risiedono nei portali dei singoli Comuni interessati e sono organizzati secondo periodicità di versamento assolutamente differenziate stabilite nei regolamenti locali. La riaggregazione dei dati è pertanto indispensabile. È auspicabile, sebbene non imposto dalle regole vigenti, che gli enti locali mettano a disposizione dei dichiaranti questi elementi nella modalità conforme a quanto richiesto dal modello ministeriale.

Vi sono poi alcuni problemi interpretativi. Nello specifico le istruzioni prevedono tra i campi obbligatori l'inserimento del "numero presenze a tariffa ordinaria" non essendo stato chiarito se questo dato debba essere riferito alle presenze totali, comprensive di quelle esenti in base alle previsioni regolamentari, oppure a quelle per le quali è effettivamente dovuta l'imposta. In assenza di chiarimenti ministeriali sembrerebbe preferibile quest'ultima ipotesi la cui applicazione potrebbe essere, prudenzialmente, esplicitata nel campo delle annotazioni. Si rammenta che su questo, come su altri punti, il dipartimento delle entrate è espressamente autorizzato dal decreto ministeriale a fornire eventuali spiegazioni e aggiornamenti mediante la semplice pubblicazione nel sito www.finanze.gov.it.

Particolare attenzione alla compilazione del modello dovrà essere tenuta poi anche dai cosiddetti locatori brevi, ovvero quelle persone fisiche che, al di fuori di ogni esercizio di attività d'impresa, stipulano contratti di locazione di fabbricati a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Qualora detti contratti avvengano mediante soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare oppure soggetti che gestiscono portali telematici che abbiano incassato il canone o il corrispettivo (ovvero siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi), l'obbligo dichiarativo risulterà traslato su questi ultimi. Nella casistica adesso delineata agenzie immobiliari e gestori di portali telematici dovranno compilare e trasmettere la dichiarazione qualificandosi come "mediatore della locazione" nella sezione "individuazione del Comune e del dichiarante".

Altro caso che può verificarsi è quello di gestori/locatori che dispongano di immobili destinati all'accoglienza turistica in Comuni diversi. In questa fattispecie, poiché il Comune è il soggetto attivo dell'imposta e il relativo codice catastale deve essere indicato nella prima parte del modello, occorrerà presentare dichiarazioni distinte. Diversamente, quando il gestore disponga di più strutture ubicate nello stesso territorio comunale, il documento sarà unico, per ogni anno di imposta, in quanto la procedura telematica consente di inserire più strutture.

Un elemento per il quale il modello dichiarativo ha perso una interessante occasione per migliorare l'anagrafica delle strutture responsabili del versamento dell'imposta, è quello relativo all'assenza di un campo nel quale indicare il codice univoco delle stesse. Occorre infatti ricordare che già l'articolo 13 quater del Dl 34/2019 aveva previsto la formazione di una banca dati tenuta dal Mibac, ma accessibile ai fini del contrasto all'evasione fiscale, nella quale si sarebbero dovute censire le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazione breve attraverso l'attribuzione di un apposito codice. Peraltro, alcune Regioni, in base alle rispettive leggi in materia di turismo, hanno da tempo codificato questi soggetti in modo univoco. Trovare nel modello dichiarativo questo elemento avrebbe sicuramente agevolato la futura attività di riscontro degli uffici tributari locali che si preannuncia già piuttosto complicata.

(*) Presidente regionale Anutel Toscana

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