A Riva del Garda i revisori degli enti locali si confermano protagonisti delle riforme
Nella due giorni di Riva del Garda del 6/7 ottobre l’Ancrel ha dimostrato tutta la sua unità, vitalità e capacità di essere un necessario interlocutore per le istituzioni di riferimento confermando come il confronto tra i diversi attori in campo sia il metodo di lavoro più proficuo.
ll focus principale è stato dedicato alla nuova governance europea del patto di stabilità e come questo influenzerà gli equilibri di bilancio degli enti locali anche in prospettiva della riforma “accrual” che si sta muovendo nel pieno solco costituzionale sulla base di quanto previsto dal Pnrr.
Il nuovo sistema di contabilità economico – patrimoniale va visto come naturale completamento del percorso che gli enti locali hanno iniziato con il Dlgs 118/2011 attraverso il quale si è realizzata una vera e propria operazione di verità sui bilanci abituando gli operatori a ragionare sempre più in «modo economico».
La cosiddetta contabilità finanziaria potenziata ha avuto ed ha il merito di definire una competenza finanziaria che per l’acquisizione di beni e servizi e lo stato avanzamento delle opere pubbliche si avvicina moltissimo ad una competenza economica.
In molti altri casi, invero, il criterio di esigibilità allontana la competenza finanziaria da quella economica tanto che tutte le modifiche al principio applicato 4/3 di questi ultimi anni, vanno intese come il tentativo di superare quelle storture sulla competenza economica dovute al fatto che ad oggi la contabilità economico – patrimoniale è derivata dalla contabilità finanziaria ed ha solo finalità conoscitive.
È giunto il momento di fare un passo in avanti. Già nel documento 9 dei Principi di Vigilanza e Controllo del Cndcec (2019) era stato precisata la possibilità di derogare alla matrice di correlazione nel caso in cui qualche conto non fosse associato correttamente o la regola contabile esposta non si addicesse pienamente alla transazione compiuta dall’ente. In seguito, il XIII° correttivo Arconet ha precisato la natura facoltativa della matrice che ha comunque rappresentato uno strumento importante per aiutare gli enti locali a ragionare in termini economici attraverso la rappresentazione partiduplistica.
È evidente che in un sistema “accrual” dove la contabilità economico – patrimoniale non sostituirà la contabilità finanziaria nel ruolo autorizzatorio ma sarà complementare alla stessa (migliorando il livello qualitativo e quantitativo delle informazioni per tutti gli stakeholder di riferimento), lo strumento della matrice andrà superato attraverso l’introduzione dall’analisi dei processi e dei fatti gestionali da cui scaturiscono le rilevazioni contabili nei due sistemi, in ossequio alle rispettive regole.
Inoltre, sarà necessario definire un sistema di regole di valutazione degli enti locali anche in base alle “performance” economico patrimoniali. Del resto, anche nell’ottica della riforma del Tuel in atto, ha ancora senso parlare di misurazione della capacità di indebitamento come previsto dall’articolo 204? I parametri di deficitarietà costituiscono davvero degli alert adeguati per l’individuazione e la prevenzione delle situazioni di crisi finanziaria?
Da questo punto di vista è auspicabile un percorso graduale che scandisca con chiarezza le tappe di avvicinamento all’applicazione dei nuovi ITAS prevedendo vere forme di semplificazione per gli enti di piccole dimensioni e che in prospettiva possa traguardare a un unico sistema di contabilità che sia in grado di garantire il principio di autorizzatorietà.
In sostanza stiamo andando verso la direzione che l’Ancrel, grazie alla visione di Antonino Borghi, tracciò in un convegno tenutosi nel lontano 2006 a Pesaro dal titolo «Gli enti locali nel processo di riforma Nuovo ordinamento contabile e controlli». Il Dlgs 118/2011 non era nemmeno alle porte e la nostra associazione formulò in quella sede un appello volto alla definizione di un sistema contabile in linea con quello degli altri paesi europei che garantisse:
- - la netta separazione tra gli obblighi contabili di enti maggiori e minori, in modo da semplificare il quadro degli adempimenti nei piccoli Comuni;
- - l’abbandono della contabilità finanziaria almeno negli enti maggiori;
- - l’adozione di un sistema di contabilità a competenza economica, generale ed analitica, con la previsione di un’informazione adeguata per i Cittadini;
- - l’attuazione di una politica di convergenza tra contabilità degli enti locali, e pubblica in generale, con quella privata.
A Riva del Garda si è anche parlato del “nuovo” iter di bilancio definito dal principio 4/1 come modificato dal Dm 25 luglio 2023 che ha fatto molto discutere gli operatori. Al riguardo si sottolinea l’assenza di sanzioni in caso di mancato rispetto dell’iter di bilancio nonché di lesione dell’autonomia regolamentare con particolare riferimento per gli enti che tradizionalmente rispettano i termini di legge; tant’è che il processo di bilancio è stato definito sulla base di prassi già diffuse atte a garantirne l’approvazione entro la naturale scadenza del 31/12 e che non richiedono documenti contabili nuovi e/o l’ausilio delle software house.
In sostanza per gli enti che approveranno il bilancio entro il 31/12 non ci sarà nessuna censura, nemmeno da parte dei revisori. Si suggerisce, comunque, di inserire un paragrafo nella nota integrativa al bilancio che spieghi le attività poste in essere rispetto all’iter definito dal principio. Invero, la vera novità riguarda gli enti che non approvano il bilancio nei termini e sono ancora tantissimi (Conti al buio nei Comuni, in 576 ancora senza bilancio) per i quali sarà necessario dimostrare di non essere stati inattivi in attesa della tradizionale proroga e che, una volta concessa, dovranno motivare l’esercizio provvisorio e dimostrare di attivarsi per rispettare il nuovo termine, senza attendere con inerzia il consueto rinvio del rinvio.
Posto che la Nadef così come la legge di stabilità appena licenziata dal Cdm non definisce rilevanti novità per lo scenario della finanza locale, quale occasione migliore per approvare il bilancio entro il 31/12?
Certo, l’ideale sarebbe che non venissero più concesse proroghe. Il paradosso di quest’anno è stato che se da un lato la generalità degli enti si interrogava sul bilancio tecnico 2024/2026 al 15/09/2023, la medesima data costitutiva il termine di legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.
In ultimo, per tornare alla nuova governance europea e alle nuove regole del patto di stabilità, con ogni probabilità, le trattative si prolungheranno sino alle elezioni europee della prossima primavera e gli enti locali per il bilancio 2024/2026 dovranno fare esclusivo riferimento agli equilibri definiti dal Dlgs 118/2011 mentre il rispetto del saldo della legge 243/2012 sarà verificato a livello di comparto, come di consueto, dalla RgS.
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