Affidamento in house, per il Tpl deroga alla motivazione rinforzata
Una scelta che richiede logicità, ragionevolezza e razionalità
Dopo appena tre sentenze, il Tar di Genova, sezione seconda, «deroga» al principio - sancito con la n. 680/2020 (Enti Locali & edilizia del 6 ottobre) - della motivazione rinforzata per costituire una società in house per autoprodurre servizi pubblici reperibili sul mercato. Lo fa con la sentenza n. 683/2020 relativamente all'esercizio dei trasporti pubblici locali. Questi sì che giustificano l'esistenza della società in house e l'affidamento diretto dei servizi medesimi, senza che la Pa locale si scervelli a rappresentare una idonea motivazione, per l'appunto rinforzata.
I giudici liguri hanno ritenuto escludere, nel caso di specie, l'obbligo che «la scelta dell'affidamento in house dei servizi di TPL debba essere necessariamente accompagnata da uno specifico supporto motivazionale circa le ragioni del mancato ricorso al mercato».
Una decisione non facile da assumere a poche ore dal generale divieto posto in tutti gli altri ambiti di esercizio dei servizi pubblici essenziali. Ma la motivazione (quella del Tar) è apparsa sostenibile e condivisibile, atteso che promana da un importante decisione della quinta sezione del Consiglio di Stato di luglio scorso. I giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 4310 del 6 luglio 2020 (Enti locali & edilizia del 15 luglio) - nel confermare una decisione dello stesso Tar della Liguria del 2019 (n. 753) - hanno ribadito, trattandosi di trasporto pubblico urbano, che l'affidamento in house è da ritenersi la modalità ordinaria. Ciò in quanto le concessioni di servizi di trasporto pubblico passeggeri sarebbero esclusi dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici a mente del regolamento Ce n. 1370/2007. In quanto tali suscettibili di affidamento in house da considerarsi in tale ambito perfettamente alternativo al ricorso al mercato. Un assunto maturato non solo in ragione della interpretazione letterale delle norme di stretto riferimento argomentativo ma anche confermato dalla giurisprudenza europea. La Corte di giustizia, con la sentenza della Sezione decima del 24 ottobre 2019 pronunciata in causa C-515/18, riafferma in capo alle stazioni appaltanti la facoltà di procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio di trasporto pubblico locale.
Conseguentemente, le stesse pubbliche amministrazioni non sono, al riguardo, tenute a:
• pubblicare o comunicare agli operatori economici, potenzialmente interessati, le informazioni relative perché gli stessi possano essere edotti degli elementi conoscitivi necessari alla predisposizione di una offerta dettagliata e idonea a costituire la base per una successiva valutazione comparativa;
• svolgere alcuna procedura agonistica fondata, per l'appunto, su valutazioni comparative.
Concludendo, a giudizio dei magistrati amministrativi genoani ben può la Pa interessata, nel corretto esercizio della sua discrezionalità, naturalmente motivata secondo gli ordinari canoni, ricorrere all'affidamento diretto in house per la gestione dei servizi di Tpl. Dovrà ovviamente pervenire a questa decisione con logicità, ragionevolezza e razionalità. Insomma, per perfezionare questa e procedura sarà sufficiente ritenere il ricorso a quel modello gestorio «più confacente al soddisfacimento del pubblico interesse».