Alcune note alle modifiche del Testo unico partecipate previste dal Ddl Concorrenza
Il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Ddl) ha previsto, fra l'altro, due interventi in tema di testo unico in materia di partecipate pubbliche.
La prima ha sancito che l'invio dell'atto deliberativo alla Corte dei conti, previsto dall'articolo 5, comma 3, Tuspp, verrà effettuato ai fini dell'ottenimento di un parere e non più a fini conoscitivi.
È appena il caso di ricordare che l'articolo 5 Tuspp, interessato dalla modifica, ha previsto che per costituire una società a partecipazione pubblica ovvero per procedere all'acquisto di partecipazioni, anche indirette, l'atto deliberativo debba riferire su determinati aspetti imprescindibili che vanno dall'evidenziare la necessarietà della società per il conseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni economiche e di sostenibilità finanziaria, fino alla esplicitazione delle modalità di gestione del servizio affidato. Il tutto filtrato dalla verifica del rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità immanenti nell'azione amministrativa.
Proprio il rispetto di questi ultimi, efficienza efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sarà specifico oggetto di parere da parte dell'organo contabile, Sezioni riunite in sede di controllo. In aggiunta, il disegno ha previsto che il parere si esprima anche in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.
Il parere, vista la finalità, dovrà essere rilasciato entro il breve termine di sessanta giorni secondo le modalità ed i tempi previsti dal nuovo comma 4.
Gli effetti della modifica potranno essere diversi. Da una parte la variazione introdotta è sicuramente più incisiva rispetto alla precedente, laddove pone l'ente nella necessità di articolare in maniera maggiormente approfondita la propria deliberazione, tale da permettere all'organo destinatario di potersi esprimere in merito col proprio parere. Anche se dalla lettura dell'articolo 9 del Ddl sembra che il parere sia circoscritto solo alla verifica della «sostenibilità finanziaria e ….. compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa». In questo caso resterebbero fuori dal focus gli altri elementi sopra ricordati, primo fra tutti, la necessarietà del "veicolo" societario, dando per scontato che la valutazione della sostenibilità finanziaria passi necessariamente da quella economica. Da un'altra parte, il parere, sicuramente non vincolate, pone l'ente nella necessità "pratica" di uniformarsi, evidenziando che se l'Organo riscontrasse l'inadeguatezza della motivazione, ovvero la mancanza del rispetto di quei principi, potrebbe esprimere anche parere non conforme. Questa, allora, sembra essere la finalità ultima, quella di fornire in via preventiva indicazioni in merito alle operazioni previste all'articolo 5 Tuspp, seppur, letteralmente, non riferito a tutti gli aspetti richiesti dalla norma.
Allo stesso modo, infine, occorre rilevare che il parere che la Corte rilascerà sarà diretto non solo alla verifica finanziaria e alla permanenza di quei principi, ma anche alla verifica della sua conformità rispetto a un piano di razionalizzazione che l'ente periodicamente avrà deliberato. Anche se la norma esplicitamente non lo richiede.
La seconda modifica ha riguardato la cancellazione ex officio (articolo 20, comma 9, Tuspp). Viene previsto che il conservatore del registro delle imprese possa procedere ad attivare la procedura di cancellazione d'ufficio della società a controllo pubblico, se questa non ha depositato il bilancio di esercizio, ovvero non ha compiuto atti di gestione, per oltre due anni e non più tre anni. Anche questa modifica porta con se la considerazione di una maggiore incisività della norma, quantomeno in termini temporali, e al di là di comprendere l'operatività concreta della norma, almeno in questi cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, vale a dire quantomeno conoscere quante società hanno ricevuto l'avvio o la conclusione del procedimento di cancellazione, la modifica permette di concludere che la stessa previsione normativa è da considerarsi norma di sistema non transeunte, che si affianca a quella simile prevista per le società in liquidazione prevista dall'articolo 2490 del Codice civile.
Un'ultima noticina su una delle finalità, forse velleitarie, previste dal Ddl. Il futuro decreto legislativo di recepimento dovrà individuare tutte le attività rientranti nell'ambito di quelle definite di interesse generale. Si tratterà, verosimilmente, del "completamento" dell'articolo 4, comma 2, lettera a) Tuspp che individua tutte quelle attività che legittimano l'ente alla costituzione di società ovvero al mantenimento o acquisizione di partecipazioni, considerato, forse, passepartout per procedere legittimamente a quelle operazioni.
(*) Ancrel Bologna
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