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Antiriciclaggio e anticorruzione, il ruolo dei revisori degli enti locali

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di Aldo Feoli - Rubrica a cura di Ancrel

La lotta al riciclaggio di denaro e alla corruzione rappresenta una sfida cruciale per le istituzioni pubbliche, in particolare per gli enti locali italiani nell’ambito del quale, stando all’ultimo report dell’Anac, nel periodo 2020-2024, in un Comune su quattro, si sono verificati fenomeni di maladministration

Sul tema è opportuno precisare che sebbene il Pna individui nel Rpct e nell’Oiv i soggetti deputati a garantire l’integrità dell’ente locale, il revisore, per quanto di competenza, può fornire il proprio contributo nella mappatura delle così dette “aree di rischio” con riferimento alla gestione delle entrate e delle spese dell’ente.

Sul tema dell’antiriciclaggio è opportuno ricordare il ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria (Csf) istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) per monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo (legge 431/2001) e del riciclaggio (Dlgs 231/2007),

Al fine di prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro, gli enti sono tenuti a predisporre una corretta mappatura delle aree di rischio conformemente alle linee guida fornite dal CSF e applicare rigorose procedure di Adeguata Verifica della Clientela (KYC), specialmente nei contratti con fornitori e appaltatori, per garantire l’identificazione accurata dei titolari effettivi e la corretta conservazione della documentazione, relativa sia all’identificazione dei clienti che alle transazioni, per il periodo minimo richiesto dalla legge.

In tale ambito, l’attività di campionamento del revisore potrebbe estendersi anche alle procedure di Adeguata Verifica della Clientela (KYC), in quanto cruciali per prevenire l’ingresso di risorse di origine illecita nel sistema economico pubblico.

A riguardo, è inoltre opportuno evidenziare che la tempestiva segnalazione di operazioni sospette (SOS) alle autorità competenti, come sancito dal Dlgs 231/2007, in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, è un obbligo chiave per gli enti locali.

Pertanto, i regolamenti sul sistema dei controlli interni degli enti locali vanno aggiornati includendo procedure adeguate per identificare e segnalare tali operazioni, indipendentemente dall’importo, con particolare attenzione a transazioni di valore significativo che potrebbero nascondere attività illecite e nell’ambito del quale il revisore potrebbe essere chiamato a svolgere ulteriore attività di vigilanza e controllo.

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, è opportuno ricordare che gli enti sono tenuti a programmarle nell’ambito della sezione 2.3 del Piao nel rispetto delle disposizioni di legge di cui alla legge 190/2012 e delle linee guida fornite periodicamente da Anac nell’ambito del Pna.

Laddove nei Piao gli enti declinino sui revisori specifici compiti e responsabilità ulteriori rispetto a quelli previsti dal Tuel, in linea con quanto previsto dal Pna 2019, i medesimi collaborano con il RPCT nell’individuare adeguate misure atte a mitigare il rischio di corruzione nei processi attinenti alla gestione delle entrate e delle spese dell’ente.

Inoltre, considerate le recenti modifiche accorse al Codice degli Appalti (Dlgs 36/2023) è opportuno che il revisore, per quanto di competenza, concorra a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013 (decreto trasparenza) al fine di garantire il corretto flusso di dati e informazioni atti a conseguire il principio del risultato (articolo1 del Dlgs 36/2023) includendo nei cluster del campionamento anche i procedimenti amministrativi collegati ai bandi di gara e contratti.

Infine, per i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (Pnc), dove non si applica il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, come stabilito dall’articolo 225, comma 8, del Dlgs 36/2023, è essenziale che gli enti locali rispettino le specifiche disposizioni legislative previste.

Il revisore, per quanto di competenza, concorre a garantire che i fondi siano utilizzati per gli scopi previsti e in conformità con le normative anticorruzione, assicurando la tracciabilità delle spese.

Alla luce di quanto mostrato, risulta evidente quanto stia mutando il ruolo di vigilanza e controllo dei revisori degli enti locali. Contestualmente, sarebbe auspicabile da parte del legislatore un intervento chiarificatore al fine di meglio delineare i limiti di intervento del revisore ed evitare sovrapposizioni in termini di attività di vigilanza e controllo con gli altri organismi preposti quali ad esempio gli Oiv.

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