Appalti: “caro materiali” e revisione prezzi nei contratti pubblici
Revisione del prezzo: si applica ai contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica
Appalti – Revisione prezzi –Contratti di durata – Contratti ad esecuzione continuata periodica – Obbligo di revisione prezzi – Compenso revisionale
La revisione prezzi (al tempo disciplinata per gli appalti di servizi o forniture dall'art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006 che ha recepito la disposizione di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537) si applica ai contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica, trascorso un determinato periodo di tempo dal momento in cui è iniziato il rapporto e fino a quando lo stesso, fondato su uno specifico contratto, non sia cessato ed eventualmente sostituito da un altro.
Con la previsione dell'obbligo di revisione del prezzo i contratti di forniture e servizi sono stati muniti di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un «nuovo» corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti.
L'istituto della revisione dei prezzi, in particolare, ha la finalità di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa e al contempo essa è posta a tutela dell'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l'arco del rapporto.
L'istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale.
Consiglio di Stato – sez. IV– sentenza del 7 luglio 2022 n. 5667
Appalti: l'impresa non può chiedere la revisione del prezzo prima della stipula del contratto
Appalti – Revisione del prezzo – Stipula del contratto – Modifica del prezzo prima della stipula del contratto – Esclusione
Non è possibile cambiare il prezzo del contratto prima della stipula. Se le condizioni cambiano l'impresa può ritirare l'offerta o rifiutare la stipula. La pretesa alla rimodulazione dei corrispettivi prima della firma del contratto (e, quindi, in una fase differente dall'esecuzione) altera il confronto tra gli operatori finendo per “premiare” il concorrente che indica il prezzo maggiormente competitivo (anche senza quella necessaria prudenza che si richiede ad un soggetto qualificato e da tempo operante nel mercato), salvo poi predicare la insostenibilità delle condizioni originarie del contratto, determinate anche in ragione delle proprie offerte.
Tar Lombardia – Milano – sez. II –10 giugno 2022 n. 1343
Caro materiali”, rilevazione dei prezzi in aumento da rifare. Il Tar annulla il decreto del Ministero
Appalti – Aumento dei prezzi dei materiali da costruzione –Rilevazione Ministeriale – processo di rilevazione degli aumenti – Decreto Ministeriale – Carenza istruttoria
A proposito dell'aumento del prezzo dei materiali da costruzione verificatisi nel 1° semestre 2021 il Tar Lazio ha annullato il Decreto Ministeriale volto a rilevare “le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. Il giudice amministrativo nel caso specifico ha evidenziato che le risultanze inerenti agli incrementi di prezzo dei materiali monitorati, confluite nel D. M., si collocano a valle di un processo che, seppur collaudato negli anni, è stato costellato da una serie di criticità.
In particolare, dall'esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati, sono emersi esorbitanti –e non facilmente giustificabili- differenze idonee a minarne la complessiva attendibilità.
Il Ministero in presenza di simili incongruenze non poteva effettuare la mera acquisizione del dato e la sua trasfusione nel decreto gravato ma doveva opportunamente attivarsi per acclarare in maniera approfondita la causa che aveva generato tali anomalie, e approntare i necessari correttivi mediante l'implementazione delle informazioni necessarie alla stabilizzazione del dato.
In definitiva quindi il Ministero è tenuto all'espletamento –con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione nel presente giudizio- di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati.
Tar Lazio Roma - sez. III, sentenza - 3 giugno 2022 n. 7215
Contratti pubblici: il lock down in Cina e la guerra in Ucraina sono cause di forza maggiore che ostacolano l'adempimento
Appalti – Lock down in Cina – Guerra in Ucraina – Inadempimento – Causa forza maggiore – Circostanze imprevedibili
L'adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori. Pertanto, nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti possono valutare, caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore.
ANAC, delibera dell'11 maggio 2022 n. 227
Caro materiali: il Tar Lazio sospende il bando per i lavori del nuovo porto commerciale di Fiumicino
Appalti – Prezzo a base di gara – Caro materiali – Base d'asta insufficiente – Illegittimità
Il Tar Lazio sospende il bando dell'Autorità di Sistema portuale del mar Tirreno centro-settentrionale, relativo all'affidamento dei lavori previsti per il primo lotto funzionale del Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino, ritenendo sussistenti i presupposti cautelari in relazione alla denunciata incongruità della base d'asta. È quanto stabilisce il Decreto Presidenziale del 15 aprile 2022 n. 2560 reso in sede cautelare dal Tar Lazio su istanza di alcune delle imprese interessate alla partecipazione alla gara. La controversia si annovera nell'ambito della problematica che riguarda il “caro materiali”, e processualmente nell'ambito della immediata impugnabilità del bando e della legge di gara, al fine di contestare l'incongrua determinazione della base d'asta, laddove si appalesi tale da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente.
Ed infatti, in base ad un consolidato indirizzo pretorio, rientrano tra le clausole escludenti del bando, come tali immediatamente impugnabili, anche quelle che prevedono un importo a base d'asta insufficiente alla copertura dei costi, inidoneo cioè ad assicurare ad un'impresa un sia pur minimo margine di utilità o addirittura tale da imporre l'esecuzione della stessa in perdita (ciò in quanto l'Amministrazione, nel perseguimento del suo interesse all'ottenimento della prestazione alle condizioni più favorevoli, deve contemperare tale interesse con l'esigenza di garantire l'utilità effettiva del confronto concorrenziale). (in termini T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 11/02/2021, n.387).
Tar Lazio – Roma – Sez. III - Decreto Presidenziale del 15 aprile 2022 n. 2560
Revisione del prezzo: la Stazione appaltante è obbligata a decidere sull'istanza dell'impresa
Appalti – Istanza dell'impresa – Silenzio della P.A. – Silenzio inadempimento – Obbligo di risposta
Negli appalti pubblici la P.A. è tenuta ad attivare il procedimento per il riconoscimento della revisione prezzi così come richiesto dall'impresa esecutrice dell'affidamento. La clausola di revisione periodica del corrispettivo dei contratti tiene indenni gli appaltatori delle amministrazioni pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, per evitare che l'incisione della percentuale di utile iniziale possa indurre l'appaltatore a fornire prestazioni deteriori rispetto al pattuito.
TAR Piemonte – Torino – sez. I – Sentenza del 15 aprile 2022 n. 377
Appalti pubblici: è nulla la clausola del contratto che esclude la revisione del prezzo
Appalti – Revisione del prezzo – Clausole contrattuali – Clausola di esclusione della revisione del prezzo – NullitàNegli appalti pubblici è nulla la clausola del contratto che esclude la revisione del prezzo. Alla P.A. è precluso qualsiasi patto in deroga alla ammissibilità della revisione dei prezzi. La disposizione normativa dettata dall'art. 2 della legge 22 febbraio 1973 n. 37 in forza della quale la materia della revisione prezzi è sottratta a qualsiasi potere negoziale delle parti contrattuali e che - escludendo in subiecta materia la possibilità di qualsiasi patto contrario o in deroga - prevale sulle contrarie pattuizioni eventualmente contenute in atti negoziali (ex multis: Cons. St., Sez. V, 6 Luglio 1992, n. 607; Cons. St., Sez. V, 17 marzo 2003, n. 1362; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2005, n. 22903; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 20 gennaio 2004 n. 44).Il divieto di patti contrari o in deroga, sancito dal menzionato art. 2 della legge n. 37 (secondo cui “la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga”), non risulta abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (in argomento richiamando la decisione del Cons. St., 18 novembre 1999, n. 1723 laddove afferma che “va di seguito verificato se la disciplina dell'art. 33 della legge n. 41 del 1986 abbia avuto una capacità abrogativa, sia pure per incompatibilità, del suddetto art. 2, cosi come ha ritenuto la sentenza appellata. Al riguardo si deve propendere per una risposta negativa; nel caso in esame, non risultando adottata la formula del prezzo chiuso di cui al quarto comma dell'art. 33 stesso, si ricade nell'ipotesi di esecuzione di lavori avente durata superiore all'anno, per la quale l'art. 33 consente la revisione dei prezzi “a decorrere dal secondo anno e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno”. Non può da tale formula legislativa ritrarsi la conclusione che introducendo essa modalità di riconoscimento della revisione prezzi difformi dal regime legale cui faceva riferimento l'art. 2 l.n. 37/73, sarebbe venuta meno l'impossibilità di derogare alla disciplina legale medesima”).
TAR Lazio – Roma – sez. IV – Sentenza 21 aprile 2022 n. 4793
Appalti – Revisione del prezzo – Proroga del contratto – Revisione del prezzo ammessa – Nuovo contratto revisione del prezzo esclusaLa revisione del prezzo si applica solo alle proroghe contrattuali ma non agli atti successivi al contratto originario con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario.
Tar Lazio – Roma – Sentenza- della Sez. I – Stralcio – del 5 luglio 2022 n. 9140
Revisione del prezzo: nessun automatismo
Appalti – Revisione del prezzo – Sopravvenienza di circostanze sopravvenute e incidenti sul contratto – Obbligo di allegazione – Onere dell'instante – Automatismo della revisione – Escluso
La revisione dei prezzi si fonda sull'intervento di circostanze sopravvenute incidenti sull'equilibrio.A prescindere da ogni questione circa l'operatività della clausola con riferimento a periodi contrattuali pregressi, infatti, essa “…non assume la funzione di eliminare completamente l'alea tipica di un contratto di durata, la quale costituisce proprio oggetto di specifico apprezzamento (al momento della formulazione dell'offerta economica) dei concorrenti che intendono concorrere alla gara d'appalto”. Ne deriva che “è onere dell'appaltatore fornire la prova che nel corso del rapporto contrattuale il prezzo delle materie prime sia aumentato, a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili, in misura tale da erodere in modo significativo l'utile di impresa derivante dalla commessa, compromettendo la capacità dell'imprenditore di far fronte compiutamente alle prestazioni oggetto dell'appalto” (Tar Lombardia - Brescia, sez. I, 3 luglio 2020, n. 504; T.A.R. Friuli-V. Giulia, Trieste, Sez. I, 7 luglio 2021, n. 211).L'istituto, infatti, non vale a sancire un'ipotesi di deroga generalizzata ed automatica al principio di immutabilità della pattuizione contrattuale e di vincolatività dei relativi effetti (art. 1372 c.c.), ma predispone unicamente un meccanismo di gestione delle sopravvenienze idonee ad incidere in modo significativo sull'originario equilibrio contrattuale. In particolare, la clausola di revisione dei prezzi ha la finalità di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse (incidente sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta), e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015 n. 2295; Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994; Cons. Stato, Sez. III, 20 agosto 2018, n. 4985). Al contempo, si vuole salvaguardare l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l'arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1337; Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1074; in termini: Cons. Stato, Sez. III, 19 luglio 2011, n. 4362; Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2010 n. 3019; Cons. Stato, Sez. V, 26 agosto 2010 n. 5954; Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 2007, n. 4679).Tar Lazio – Roma – Sez. I – Bis – Sent. 28 Giugno 2022 – n. 882838913537