Apprendistato, incentivi funzioni tecniche e comunicazione dei precedenti penali
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Giovani assunti con contratto di apprendistato o di formazione e lavoro
Con la circolare n. 31 del 30 gennaio 2025 l’Inps ha fornito indicazioni in ordine agli obblighi contributivi conseguenti alle assunzioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, di giovani laureati con contratto a tempo determinato di apprendistato e, attraverso apposite convenzioni da stipulare entro la medesima data, di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale 21 dicembre 2023, attuativo dell’articolo 3-ter del Dl 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2023, che ha definito i criteri e le procedure per il reclutamento di giovani nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche
Gli incentivi per le funzioni tecniche – una volta conclusa la fase di affidamento e stipulato il contratto, per esempio in una procedura di lavori – possono essere erogati limitatamente ai soggetti che hanno svolto le attività di programmazione e di predisposizione dei documenti di gara, indipendentemente dal completamento dell’opera.
Inoltre, è possibile la liquidazione degli incentivi ai dipendenti che hanno svolto le attività precedenti alla fase esecutiva, anche in caso di risoluzione del contratto, qualora non vi siano ulteriori operatori economici da interpellare o in caso di affidamento diretto.
Quanto sopra a condizione che l’ente lo abbia espressamente previsto nella disciplina relativa agli incentivi tecnici di prevista dall’articolo 45 del Dlgs 36/2023. È quanto affermato dal servizio di supporto giuridico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 3078 del 30 gennaio 2025.
Obbligo dei dirigenti di comunicare i precedenti penali se previsti dal codice di comportamento
L’Anac con nota del 14 gennaio 2025 n. 5481.2024 ha indicato che se il codice di comportamento dell’ente impone al dirigente l’obbligo di comunicare (oltre alle condanne penali) anche i rinvii a giudizio (risultanti dal certificato dei carichi pendenti), il dirigente che non vi adempia si espone a responsabilità.
Occorre, quindi, che sia previsto un chiaro e preciso dovere di segnalazione, conosciuto o conoscibile.
Compete, tuttavia, all’amministrazione vagliare la violazione delle norme del proprio codice integrativo, procedendo, se del caso, alla successiva contestazione in sede disciplinare nonché all’eventuale sospensione cautelare dal servizio.
Sempre sulla base della previsione del codice dell’ente, sussiste l’obbligo di comunicazione successiva di variazione quando il provvedimento comunicato in precedenza non sia definitivo.
Incentivi per le funzioni tecniche per le concessioni e appalti di servizi.
Riguardo all’obbligo di previsione, in caso di concessione di servizi, o di aumento, in caso di mancanza e/o insufficienza di specifici stanziamenti nel bilancio di previsione per l’incentivazione tecnica la Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, con la deliberazione n. 14/2025/PAR del 29 gennaio 2025 ha ricordato che l’articolo 45, comma 2, del Dlgs 36/2023 prevede che: «È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti».
Alla luce di ciò, la sezione, al solo fine di orientare l’amministrazione nell’esercizio di detto potere discrezionale, ha sottolineato che soccorrono due principi fondamentali: il “principio del risultato”, di previsto dall’articolo 1, comma 4, che costituisce criterio prioritario per l’individuazione della regola del caso concreto nell’attribuzione degli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva e il “principio di invarianza finanziaria”, che deve connotare l’applicazione dell’intero codice.
Pertanto, le decisioni di spesa in materia di incentivi per funzioni tecniche comportano “oneri” nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l’equilibrio di bilancio; in tal caso, l’eventuale aggravio di spesa dovrà essere “neutralizzato” dalla effettiva copertura in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate.