Assunzioni con contratti flessibili, quiz a risposta multipla, calcolo Tfr e giurisdizione contratti a tempo
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa
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Spese di personale totalmente finanziata dalla Regione per assunzioni con contratti flessibili per ricostruzione post sisma
È stato chiesto un parere alla Corte dei conti della Puglia in merito alla rilevanza della spesa, totalmente finanziata dalla Regione, per assunzioni di personale con contratti di lavoro cosiddetti "flessibili", (destinato all'ufficio per la ricostruzione post-sisma), sui vigenti limiti alla spesa di personale, complessivi (articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 convertito in legge 122/2010). I magistrati contabili con la deliberazione n. 179/2021/PAR hanno confermato che:
• la spesa va computata nel totale di quella per il personale, da contenere nei limiti imposti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 296/2006, potendosi escludere solo quella finanziata a valere su fondi dell'Unione europea o di privati;
• solo una norma espressa e specifica può determinare altre casistiche di esclusione, come è stato per il sisma del 2012;
• la spesa concorre altresì a determinare l'ammontare complessivo soggetto al limite di spesa per le forme di lavoro flessibile previste dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010.
Prove di concorso con quiz a risposta multipla
È stato respinto da parte del Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 8390/2021 il ricorso di una partecipante a una prova pratica di concorso, consistente in quiz a risposta multipla e a correzione automatica. La candidata ha rivendicato l'attribuzione del punteggio (negato dalla commissione) a una domanda alla quale aveva risposto con una rettifica ovvero dapprima barrando (con una X) una risposta, successivamente annotandovi a fianco la dicitura NO e poi contrassegnando (con altra X) la risposta ritenuta corretta, dopo il ripensamento.
L'amministrazione aveva legittimamente negato il punteggio stante l'espressa accettazione da parte della concorrente di tutte le condizioni di svolgimento del concorso previste nel bando e soprattutto delle istruzioni relative allo svolgimento della prova contestata (avvenuta mediante sottoscrizione del cartellino anagrafico) che espressamente vietavano qualsiasi forma di correzione, cancellatura o abrasione sulla scheda risposta.
I magistrati hanno precisato che i candidati, consapevoli delle regole, dovevano attentamente ponderare la scelta della risposta e che il divieto posto dall'amministrazione è un ragionevole antidoto a qualsiasi ipotesi o illazione ricostruttiva oltre ad essere funzionale all'efficienza delle operazioni concorsuali nonché garantista della par condicio dei concorrenti.
Calcolo del Tfr e acquisizione dei dati giuridico-economici
L'Inps ha emanato la circolare n. 185/2021, riguardante l'«avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici ai fini del calcolo del "Tfr dipendenti pubblici" di cui al Dpcm 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, per la completa integrazione con la posizione assicurativa dei dipendenti pubblici». La circolare contiene le istruzioni per l'avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici utili ai fini del calcolo del Tfr, ai sensi del citato Dpcm, da posizione assicurativa e da "Ultimo miglio Tfr" nonché per la visualizzazione del «Cruscotto accantonamenti Tfr» e per la relativa procedura di "Simulazione" del calcolo della prestazione. Alla suddetta circolare è stata apportata errata corrige con il messaggio Inps n. 4478 del 15 dicembre 2021.
La giurisdizione delle procedure di reclutamento previsto dall'articolo 110 del Tuel
Il Tar Campania-Napoli, sezione II, con la sentenza, n. 7979/2021 è tornato sul tema del giudice competente nelle controversie aventi a oggetto le procedure di reclutamento previste dall'articolo 110 del Dlgs 267/2000.
La procedura di selezione prevista dall'articolo 110, comma 2, del Tuel per il conferimento dell'incarico di responsabile dell'area avvocatura/ufficio del contenzioso prevedeva la scelta operata direttamente dal sindaco, sulla base dei curricula presentati, dichiarano l'assenza del carattere "concorsuale" e, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Un secondo aspetto esaminato dal Collegio napoletano riguarda la decisione di istituire la posizione organizzativa dell'area avvocatura e la decisione di provvedere alla copertura con la menzionata procedura prevista dall'articolo 110, comma 2, del Tuel. Il collegio ha ritenuto si tratti di atto di micro-organizzazione, anch'esso conoscibile dal giudice ordinario.