Assunzioni, le Corti dei conti smontano la «circolare fantasma»
Per le procedure avviate dopo il 20 aprile trova applicazione la nuova disciplina introdotta per i Comuni dal decreto «Crescita»
Per le procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile trova applicazione la nuova disciplina introdotta per i Comuni dal decreto «Crescita» e dal decreto attuativo, restando del tutto irrilevante la circostanza che l'ente, prima di quella data, abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (Ptfp) ovvero abbia avviato la procedura di mobilità in base all'articolo 34-bis del decreto legislativo 165/2001. È questa la conclusione cui è giunta la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana con la deliberazione n. 61/2020.
La pronuncia della magistratura contabile toscana è interessante perché si pone in netto contrasto con le indicazioni contenute nella circolare interministeriale non ancora approdata sulla Gazzetta Ufficiale.
La circolare esplicativa
Nella circolare esplicativa del decreto ministeriale 17 marzo 2020 - attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 34/2019 - è stato precisato che con riferimento al solo anno 2020, possono essere fatte salve le procedure assunzionali purché siano state effettuate entro il 20 aprile (data di decorrenza della nuova disciplina) le comunicazioni obbligatorie in base all'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 e vi sia stata la prenotazione dell'impegno di spesa (si veda Enti locali e Edilizia del 19 maggio). Il documento, peraltro, seppur diffuso e «bollinato» dai tre dicasteri, risulta ancor oggi non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La deliberazione
La magistratura contabile toscana ha affrontato la particolare problematica di un ente locale che ha approvato, prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo del 17 marzo 2020, il piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2020/2022 e che, in attuazione al predetto piano, ha avviato la procedura di mobilità obbligatoria in base all'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001, i cui termini sono stati sospesi a causa dell'emergenza sanitaria. Senza tanti giri di parole l'ente ha chiesto alla Corte dei conti di fare chiarezza sulla disciplina applicabile alla procedura di reclutamento di personale, alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 34/2019 e dal suo decreto attuativo.
I magistrati contabili, dopo aver ricordato che il piano triennale dei fabbisogni di personale rappresenta un atto programmatorio che si pone «a monte» della procedura assunzionale (la cui adozione, pertanto, non può segnare la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura), affermano che anche l'attivazione della procedura in base all'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 risulta irrilevante ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla successiva procedura assunzionale. Pertanto, la procedura di mobilità obbligatoria rappresenta un procedimento autonomo, seppur collegato (rectius: prodromico) a quello assunzionale.
I due procedimenti - quello della procedura di mobilità obbligatoria e quello dell'assunzione - sono dunque distinti, con conseguente impossibilità logica e giuridica di individuare nella data di avvio di uno il momento cui far riferimento per determinare la disciplina applicabile all'altro.
Dalla ricostruzione così esposta, la deliberazione conclude affermando che, nel caso di procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile trovano applicazione le nuove regole assunzionali, restando del tutto irrilevante la circostanza che l'ente, in data anteriore al 20 aprile, abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (in quanto atto programmatorio) ovvero abbia avviato la procedura in base all'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 (in quanto procedimento autonomo rispetto a quello assunzionale).