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Autoliquidazione Inail, progressioni verticali, lavoro flessibile e diritti lavoratori 104

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Autoliquidazione Inail 2024-2025

L’Inail ha predisposto l’istruzione operativa n. 11783 del 4 dicembre 2024, ad oggetto «Autoliquidazione 2024-2025. Servizio “Comunicazione Basi di Calcolo”, Servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” PAT. Servizio “Visualizza elementi di calcolo” PAN», reperibile a questo link.

Nessuna graduatoria dalle procedure di progressione verticale

La progressione verticale esaurisce totalmente i propri effetti con l’assunzione di chi sia stato selezionato, poiché chi non è stato selezionato non possiede in termini assoluti le esperienze e competenze necessarie per la verticalizzazione, e ciò nel rispetto della ratio di questa particolare procedura. Il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie, ancora in corso di validità al momento dell’assunzione del personale da reclutare, si riferisce esclusivamente alle procedure d’accesso al pubblico impiego, aperte alla generalità di coloro che siano in possesso dei requisiti culturali e di esperienza professionale previsti dal bando, «non anche a quelle che, come nella fattispecie, sono circoscritte ai soli dipendenti dell’amministrazione presso cui è espletato il concorso».
È quanto confermato dal Tar Sicilia-Palermo, sezione IV, nella sentenza 26 novembre 2024, n. 3274.

Lavoro flessibile, il limite e le deroghe

La Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna, con la delibera n. 119/2024/PAR del 26 novembre 2024, nel confermare la vigenza dell’articolo 9, comma 28, del Dl n. 78/2010 che impone di contenere la spesa di lavoro flessibile al di sotto del valore dell’anno 2009 ha ricordato che sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di utilizzare, come parametro utile ai fini dell’effettuazione della stessa spesa, quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente, occorrendo garantire, in ogni caso, il rispetto dei presupposti stabiliti dall’articolo 36, comma 2 e seguenti, del Dlgs n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento.
Inoltre, in aggiunta a questa possibilità vengono ricordate le seguenti deroghe esistenti in materia:
- assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale a evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei Comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali (articolo 22, comma 1, Dl 50/2017, convertito in legge 96/2017);
- possibilità per gli ambiti territoriali sociali e per i Comuni di effettuare assunzioni di assistenti sociali, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio (articolo 1, comma 200, legge 205/2017 e articolo 1, comma 801, legge 178/2020);
- assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità, per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026 (articolo 31-bis, Dl 152/2021, convertito in legge 233/2021).

Diritto del lavoratore che assiste un famigliare disabile al trasferimento di sede

L’esercizio del potere discrezionale da parte dell’amministrazione – e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento previsto dall’articolo 33, comma 5, della legge 104/1992 con le esigenze generali del servizio – deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali. Dette esigenze devono risultare da una congrua motivazione, di modo che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da un’indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richieste. Sono queste le conclusioni del Consiglio di Stato, sezione III, contenute nella sentenza 20 novembre 2024, n. 9322.