Personale

Vigili in posizione organizzativa, sullo straordinario Covid nessuna soluzione definitiva

di Gianluca Bertagna

È possibile integrare il fondo dello straordinario solo in presenza di specifiche disposizione di legge; le somme trasferite agli enti in base all'articolo 115 del Dl 18/2020 sono esclusivamente finalizzate al lavoro straordinario prestato dalla polizia locale impegnata nella situazione emergenziale; la possibilità di riconoscere queste somme anche ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa non trova soluzioni definitive. Si può così riassumere il contenuto del parere Aran n. 3128/2020 che esamina nel dettaglio alcuni aspetti relativi al lavoro straordinario nel contesto dell'emergenza sanitaria dovuta la Covid-19.

Il fondo dello straordinario
Ogni ente locale ha quantificato un fondo dello straordinario nelle rigide regole contenute nell'articolo 14 del contratto 1° aprile 1999. l'importo non è mai passibile di incrementi se non per lo straordinario elettorale o per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e calamità naturali, per i quali, però, sia previsto uno specifico finanziamento derivante da fonti normative nazionali o regionali. Conseguenza di ciò è che mai un ente potrà finanziare lo straordinario con risorse di bilancio aggiuntive rispetto quelle sopra indicate. Nel momento in cui interviene una nuova disposizione normativa è necessario verificare se sussistano le condizioni previste dal contratto.

L'emergenza Coronavirus
L'articolo 115 del Dl 18/2020 – il decreto «Cura Italia» – ha previsto che le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane direttamente impegnato nelle attività connesse all'emergenza sanitaria non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio. Ma non solo: è stato istituito uno specifico fondo per trasferire risorse ai singoli enti a copertura dell'erogazione dei maggiori compensi per lavoro straordinario. In questo caso, quindi, si realizza il disposto dell'articolo 14 del contratto 1° aprile 1999 che permette, a seguito di specifica disposizione di legge, di aumentare il fondo dello straordinario di ciascuna amministrazione.

Gli specifici destinatari
L'Aran, nel parere in esame, conferma che queste somme possono però essere erogate esclusivamente al personale appartenente al personale della polizia locale che l'ente, in conformità alle disposizioni emergenziali che ne disciplinano l'utilizzo in base all'articolo 115, avrà adibito a queste funzioni. Rimane il rebus per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa, i quali, come noto, seguono un rigido principio di onnicomprensività della retribuzione, derogabile solo nei casi previsti dall'articolo 18 del contratto 21 maggio 2018. Tra questi l'ipotesi degli straordinari correlati a «calamità naturali». La questione, come suggerisce l'Agenzia, va risolta chiarendo se l'emergenza sanitaria in atto rientri in tale definizione. Su tale aspetto l'Aran suggerisce, senza trarre conclusioni definitive, di fare riferimento a quanto indicato nell'articolo 16, comma 2, del Dlgs 1/2018. Tra le tipologie di rischio elencate si rinvengono in quella sede: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. Sul termine "igienico-sanitario" poggerebbe quindi una lettura favorevole al riconoscimento di tali straordinari anche alle posizioni organizzative. Conclusivamente, sul punto, l'Agenzia rimanda comunque alla necessità di un avviso da parte del Mef, cui invia il proprio orientamento, reso per quanto di competenza.

Il parere dell'Aran

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