I temi di NT+L'ufficio del personale

Capacità assunzionale, prove e false dichiarazioni nei concorsi, malattia

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

Capacità assunzionale e spese per l'assunzione di assistenti sociali
«La spesa di personale per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato effettuata con i contributi previsti dall'articolo 1, comma 797 e seguenti, legge 178/2020 e le corrispondenti entrate non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali previsti dall'articolo 33 del decreto legge 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019». Sono queste le conclusioni della Corte dei conti Lombardia, contenute nella deliberazione n. 65/2021/PAR. Secondo i magistrati la questione è espressamente disciplinata dalla norma ovvero dall'articolo 1, comma 801, della legge 178/2020 che pone detta spesa nell'alveo dell'articolo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020 (convertito in legge 126/2020) ovvero la disposizione che sancisce, a decorrere dal 2021, la "neutralità" finanziaria delle spese di personale etero-finanziate. Quindi, Per espressa previsione legislativa, dunque, a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali effettuate con i contributi previsti dall'articolo 1, comma 797 e seguenti della legge 178/2020, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali previsti dall'articolo 33 del Dl 34/2019

Prove d'esame nei concorsi
La sentenza del Tar Sicilia n. 1275/2021, ha ribadito che:
• i criteri di valutazione delle prove concorsuali (articolo 12 del Dpr 487/1994) possono essere legittimamente stabiliti anche dopo l'effettuazione delle prove, purché prima delle loro valutazioni/correzioni (Cga n. 115/2020; Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6979/2018; Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3976/2016; Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3851/2014);
• le buste contenenti le tracce delle prove possono essere numerate anche all'esterno e non necessariamente (o solo) all'interno ovvero sul foglio che le riporta; inoltre, la numerazione può avvenire sia prima che dopo l'estrazione.

Attività svolta durante lo stato di malattia
«Lo svolgimento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare e può essere contrattualmente illegittimo per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia quando l'attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione; sia quando, in violazione del dovere preparatorio all'adempimento e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (Corte di cassazione n. 15916/2000, n. 586/2016, n. 10416/2017, n. 26496/2018)». È quanto riassunto dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 9647/2021 (resa in controversia di diritto privato, ma di interesse generale) che ha ricordato i principi vigenti sull'argomento.

False dichiarazioni rese in sede di partecipazione a pubbliche selezioni
La Corte di cassazione penale, nella sentenza n. 14214/2021, ha rammentato che è colpevole del reato di falsità ideologica in atto pubblico il soggetto che abbia dichiarato (ai sensi del Dpr 445/2000) stati o fatti falsi in sede di partecipazione a una pubblica selezione, a prescindere dalla rilevanza e utilizzo di questi elementi nell'ambito della procedura.
La Suprema Corte, ha evidenzia che:
• «… l'articolo 76 Dpr 445/2000 punisce, attraverso il rinvio all'articolo 483 del codice penale, indifferentemente le falsità compiute tanto negli atti di cui all'articolo 46, quanto negli atti di cui all'articolo 47 del suindicato decreto (Sez. 5, n. 31833 del 14/10/2020, Tronconi, Rv. 279834)»;
• perché si configuri il reato non è necessario che la dichiarazione (falsa) sia fidefaciente;
• «Quanto […] al falso innocuo, occorre evidenziare che sussiste questa fattispecie quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso a ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812)».