Commissione di concorso, quiz nei concorsi, trattamento economico e contrattazione integrativa
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Composizione delle commissioni di concorso
Il Tar Lazio-Roma, sezione III-quater con la sentenza dell’8 ottobre 2024, n. 17278 ha ricordato che la normativa vigente (articolo 57, comma 5, lettera a, Dlgs 165/2001) ha stabilito che le pubbliche amministrazioni devono riservare alle donne (salva motivata impossibilità) almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso. Ha quindi stabilito un minimo di soggetti femminili che debbono fare parte delle commissioni, senza con ciò intendere che non siano ammesse commissioni interamente composte da persone di sesso femminile. La commissione può stabilire dei criteri di valutazione delle prove d’esame validi per tutte (scritta ed orale); pertanto, non è indispensabile individuarne di differenti per ciascuna prova.
Quiz a risposta multipla nei concorsi pubblici
La commissione di concorso può decidere di procedere con la somministrazione di “batterie” di quiz (ferma restando la previsione di questa modalità nel bando del concorso) differenti per i vari turni di convocazione dei candidati, nonché attraverso la cosiddetta “randomizzazione” degli stessi quesiti. Tale scelta, infatti, è considerata pacificamente legittima, eliminando peraltro ogni apprezzamento discrezionale nella correzione poiché, trattandosi di quiz diversificati a risposta multipla con punteggi predeterminati, la valutazione delle prove costituisce operazione immediata ed automatica. Lo ha ribadito il Tar Campania-Salerno, sezione III, nella sentenza 11 ottobre 2024, n. 1851.
Trattamento economico in caso di trasferimento di dipendenti
«Per la Corte di Cassazione: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di passaggio di lavoratori da un’amministrazione ad altra (articolo 31 Dgs. n. 165 del 2001), devono essere assicurati la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, va calcolato applicando la regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento” …». È quanto riassunto da parte dell’Aran, nella newsletter n. 19 dell’11 ottobre 2024, con riferimento all’ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 10 settembre 2024, n. 24289.
Ente in dissesto e contrattazione integrativa tardiva
La Corte dei conti sezione Sicilia, con la deliberazione n. 258/2024/PAR del 9 ottobre 2024 ha ritenuto che non sia possibilità accedere a una contrattazione tardiva per annualità già trascorse considerato che il senso del salario accessorio è ottenere una migliore prestazione da parte dei dipendenti e quindi non ha senso pagare ex post per degli obiettivi di miglioramento non concordati e riferiti ad annualità già trascorse. Va pertanto escluso ogni effetto retroattivo della futura contrattazione integrativa.