I temi di NT+L'ufficio del personale

Commissioni e revoca di concorso, presenza in servizio, scorrimento delle graduatorie

immagine non disponibile

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Composizione delle commissioni di concorsoPer far valere in giudizio la violazione del principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo da quelli di gestione, sancito dall'articolo 4 del Dlgs 165/2001, insita nella nomina di una commissione di concorso da parte della giunta anziché del competente dirigente, come previsto dal regolamento dell'ente e dal bando di concorso, è necessario impugnare tempestivamente e specificatamente detti atti prodromici.Il componente della commissione di concorso che durante lo svolgimento della procedura venga collocato in quiescenza continua legittimamente a far parte del collegio.Il requisito di «esperto di provata competenza nelle materie di concorso» che i componenti delle commissioni esaminatrici devono possedere può essere discrezionalmente apprezzato dall'amministrazione la quale non ha alcun obbligo particolare di motivazione in ordine alla scelta dei commissari, potendosi giustificare la scelta stessa anche in ragione della qualifica rivestita. Sono questi, in sintesi, alcuni aspetti dell'importante sentenza n. 7031 /2021 del Consiglio di Stato, sezione II, in materia di procedure concorsuali.

Falsa attestazione di presenza in servizio
La Corte di cassazione penale, sezione III, nella sentenza n. 36711/2021 ha chiarito che il reato previsto dal comma 1, dell'articolo 55-quinquies, del Dlgs 165/2001 si consuma per il solo fatto della falsa attestazione attraverso l'alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente e quindi, nel caso esaminato, per il solo fatto di non aver passato il badge personalmente, ma di aver delegato altri all'incombente, a prescindere dal danno all'amministrazione derivante dall'effettiva assenza dal servizio che, invece, porterebbe alla contestazione del reato di truffa aggravata.

Scorrimento di graduatoria o indizione di nuovo concorso?
Il Consiglio di stato, sezione VI, nella sentenza n. 7089/2021, confermando i consolidati orientamenti, torna sulla nota questione del rapporto tra scorrimento delle graduatorie di concorso valide (assunzione degli idonei non vincitori) rispetto all'indizione di nuova procedura.
La regola generale è quella dello scorrimento delle graduatorie valide, regola che, però, si ridimensiona (ma non recede) in presenza di particolari ragioni di opportunità che militano per una scelta organizzativa diversa dallo scorrimento, come l'esigenza di stabilizzare personale precario o il sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale.
In ogni caso, la mera vacanza della posizione in organico non fa sorgere alcun diritto soggettivo pieno all'assunzione degli idonei dovendo l'amministrazione valutare, sempre e in via preliminare, i limiti normativi alle assunzioni e alla spesa di personale, la disponibilità di bilancio, le scelte programmatiche nonché ulteriori elementi, di fatto e di diritto, rilevanti.

Revoca di una procedura concorsuale
La revoca di una procedura concorsuale disposta a conclusione, ma prima dell'approvazione della graduatoria (senza, quindi, che sia maturato un "diritto" all'assunzione da parte del vincitore), può essere motivata dalla scelta organizzativa di adottare una diversa forma di gestione del servizio, quale il convenzionamento con altro ente per una forma associata, estrinsecata anche nell'aggiornamento al piano dei fabbisogni di personale che non preveda assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale messo a selezione. Troviamo questa conclusione nella sentenza n. 7076/2021 del Consiglio di Stato, sezione II.