I temi di NT+L'ufficio del personale

Concorsi, compensi, entrate comunali e rendiconto

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Esperienza professionale di incarichi dirigenziali per partecipare a pubblico concorso

Il Tar Campania-Napoli, sezione III, con la sentenza 25 settembre 202 n. 5210 ha ritenuto che l’incarico di responsabile dell’ufficio stampa non ha natura dirigenziale quando, dal posizionamento organizzativo e dalle mansioni effettivamente svolte, non emerge alcuna attività rientrante nell’ambito di quelle precipuamente ed esclusivamente dirigenziali ai sensi del Tuel ovvero la competenza ad adottare atti e provvedimenti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa che, ex se, impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Pertanto, il soggetto che abbia ricoperto detto incarico non può vantare la pregressa esperienza professionale in qualifica dirigenziale per accedere ad un pubblico concorso per posto da dirigente.

È legittima anche una composizione tutta esterna nelle commissioni di concorso

Il Tar Campania-Napoli, sezione VII, con la sentenza 2 ottobre 2023 n. 5369 ha ritenuto che sulla base delle norme regolamentari adottate da ciascun ente è legittima la facoltà di nominare esperti esterni sia a presiedere che a comporre le commissioni di concorso, posto che è necessaria un’adeguata motivazione in ordine alla impossibilità o ad una “forte incompatibilità” in capo al competente dirigente/responsabile ordinariamente tenuto a presiedere il collegio.

Compensi al personale per assistenza in occasione dei processi tributari dell’ente

La Corte dei conti, sezione regionale Puglia, con la delibera n. 124/2023/PAR, ha esaminato il quesito sottoposto dal Presidente della Regione circa “… la non sottoponibilità al limite finanziario indicato nell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovvero si chiede di stabilire che il limite suddetto non debba trovare applicazione anche in riferimento alle propine attribuite ai funzionari specificamente individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1 ter, della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 in analogia ai compensi dovuti ai legali interni all’ente, per i quali è stato già fornito un indirizzo univoco da parte della magistratura contabile”. L’articolato parere dei magistrati contabili termina con le seguenti conclusioni: “in un ente ove sia operativa un’avvocatura interna, gli eventuali compensi corrisposti al personale amministrativo (non iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati) che assiste in giudizio l’ente medesimo nei processi tributari ai sensi dell’art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. n. 546/1992, sono soggetti ai vincoli di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017”.

Incentivi per il recupero delle entrate comunali e rendiconto 2022

Con riguardo alla riconoscibilità degli incentivi di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018, in favore del personale coinvolto nell’attività di accertamento e riscossione dell’Imu e della Tari, la Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, con la delibera n. 192/2023/PAR del 22 settembre 2023, ha ribadito che tra le condizioni indispensabili c’è anche quella che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Tuel o, comunque, nei termini prorogati da una norma di legge. A tale ultimo proposito, ritiene che dal contesto delle disposizioni del Dl 51/2023 convertito dalla legge 87/2023, non si possa evincere una sostanziale proroga del termine di approvazione del rendiconto di gestione 2022 (30 aprile 2023). Da tale previsione non si può, quindi, evincere alcuna “proroga” del termine di approvazione del rendiconto di gestione 2022 oltre il 30 aprile 2023 per consentire l’erogazione del compenso di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018.