Personale

Concorsi, la Pa non ha l'obbligo di dare seguito alle istanze di autotutela

Su presunti errori avvenuti durante una procedura selettiva per l'assunzione di nuovi dipendenti

di Pietro Alessio Palumbo

Non sussiste alcun obbligo per la Pa di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento di autotutela su presunti errori avvenuti durante una procedura selettiva per l'assunzione di nuovi dipendenti. Secondo il Tar Lazio-Roma (sentenza n. 4521/2023) in tali circostanze non è coercibile l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto. Considerata la natura officiosa ed ampiamente discrezionale del potere di autotutela, la Pa non è vincolata a provvedere a fronte di istanze di riesame di atti potenzialmente sfavorevoli ad alcuni candidati. In realtà rispetto all'esercizio di tale potere il candidato può solo avanzare mere sollecitazioni o segnalazioni: tutte però prive di valore obbligatorio. E secondo il Tar questo principio trova conforto non solo nella disciplina dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi che prefigura l'iniziativa di annullamento dell'atto in termini di mera possibilità; ma si giustifica anche alla luce delle superiori esigenze di certezza della stessa procedura di reclutamento.

Nella vicenda i candidati avevano chiesto al Tar di accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dall'amministrazione in ordine all'istanza dagli stessi avanzata al fine di ottenere il riesame in autotutela dei provvedimenti con i quali il ministero aveva precluso loro di partecipare alla procedura di reclutamento. A sostegno della loro pretesa, i ricorrenti avevano evidenziato che l'illegittimità delle scelte compiute dall'amministrazione nell'ambito della procedura concorsuale – con provvedimenti che non erano stati tempestivamente impugnati dai ricorrenti – era peraltro già stata accertata con una sentenza del Consiglio di Stato resa su ricorsi proposti da altri concorrenti.

Secondo il Tar capitolino un richiamo generalizzato ad esigenze di giustizia ed equità per ritenere doverosa l'autotutela comporterebbe l'introduzione di un ulteriore rimedio rispetto al sistema d'impugnativa degli atti; così ledendo i principi cardine su tempi e modalità di impugnazione dei provvedimenti amministrativi. Una ipotesi di esercizio doveroso dell'autotutela non può integrarsi quando con l'istanza si prospettino ordinari vizi da far valere con i consueti strumenti di tutela. Deriva che non avviare il procedimento di riesame risponde non solo alla generale esigenza di non compromettere la certezza delle situazioni giuridiche e di preservare il buon andamento della Pa, ma anche a ragioni di tutela del legittimo affidamento degli altri concorrenti. Né può ritenersi che la sentenza del Consiglio di Stato costituisca un fatto nuovo o sopravvenuto che ha modificato il presupposto originario sulla cui base l'amministrazione nella vicenda aveva limitato la platea dei partecipanti: la pronuncia ha soltanto disposto la riammissione al concorso di alcuni candidati che - diversamente dagli interessati all'autotutela - avevano tempestivamente impugnato i provvedimenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©